REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3780/08

Reg.Dec.

N. 7693  Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7693/03, proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

@@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, 7 giugno 2002, n. 627;

     visto il ricorso in appello;

     visti tutti gli atti della causa;

     relatore all’udienza pubblica del 27 maggio 2008 il consigliere ..

     premesso che:

     - il primo giudice ha in parte respinto e in parte accolto il ricorso proposto dalla signora @@@@@@@@ @@@@@@@@, vedova di un agente scelto di polizia di Stato deceduto il 30 settembre 1992 in attività di servizio, avverso il decreto ministeriale (d.m.) dell’interno 19 febbraio 2000, n. 141, nella parte in cui non ha previsto, sulla somma riconosciutale a titolo di equo indennizzo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal decesso e sino all’effettivo soddisfo;

     - il primo giudice ha ritenuto, con riguardo alla somma corrisposta alla suddetta a detto titolo:

     a) non spettante la rivalutazione monetaria;

     b) fondata la richiesta di corresponsione degli interessi legali dall’adozione del d.m. impugnato e fino all’effettivo pagamento;

     considerato che:

     - l’appellante deduce i seguenti motivi:

     1) non sarebbe stata formulata una specifica domanda di corresponsione degli interessi legali con riferimento al tempo trascorso dall’adozione del provvedimento di concessione dell’equo indennizzo e sino all’esborso effettivo; così che la pronuncia sarebbe stata emessa “ultra petita”;

     2) il detto d.m. è stato emesso il 9 febbraio 2000 e il relativo importo è stato riscosso dalla signora @@@@@@@@ il 16 marzo 2000; ne consegue che, essendo stato rispettato il termine di 90 giorni indicato nel d.m. del tesoro 5 agosto 1997, n. 325 di attuazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, gli interessi legali non sarebbero dovuti;

     ritenuto che:

     - la richiesta avanzata dalla signora @@@@@@@@, di corresponsione degli interessi legali a decorrere dal verificarsi del decesso del marito, contiene quella minore, riconosciuta dal primo giudice, di pagamento degli interessi stessi dalla successiva data di adozione del provvedimento di concessione dell’equo indennizzo e sino all’esborso effettivo;

     - il d.m. n. 325/1997 non è applicabile alla controversia per cui è causa, in quanto si riferisce ai provvedimenti di competenza dell’amministrazione del tesoro, mentre, nella specie, il decreto impugnato in primo grado è stato emesso dal Ministero dell’interno;

     - comunque il d.m. n. 325/1997, riguardando la determinazione dei termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione del tesoro e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione, non elimina l’obbligo di pagare gli interessi legali in caso di ritardo, rispetto al provvedimento di determinazione, nel pagamento di somme di denaro; anche se siffatto ritardo, come nella specie, ammonta a poco più di un mese;

     - il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto;

     - non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non essendosi l’appellata costituita;

per questi motivi

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.

     Nulla spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

..

 
 

Presidente

.

Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 29/07/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 7693/2003


 

FF