N.3989/2007

Reg. Dec.

NN.

5046 5385/2001

Reg. Ric.  
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

     sui ricorsi in appello n. 5046/01 e n. 5385/01, proposti, rispettivamente, da

     omissisvldmsm (il primo),

     rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Lanni ed elettivamente domiciliati presso l’avv. Angelo Fiore Tartaglia, in Roma, viale delle Medaglie d’oro, 266;

 
 

      e da

    omissisvldmsm

     (il secondo),

     rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Gargiulo e presso lo stesso elettivamente domiciliati, in Roma, via Nomentana, 91;

     C O N T R O

     IL MINISTERO DELLE FINANZE – COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA,

     in persona del ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato  e presso la medesima  domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

     PER L’ANNULLAMENTO

     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, n. 2183 del 22 marzo 2000, resa “inter partes”.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;

     Uditi l’avv. Fabio Lanni e l’Avvocato dello Stato Varrone;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

     Entrambi i ricorsi indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza, reiettiva della richiesta degli appellanti di adeguamento stipendiale, e tutti gli appellanti sono sottufficiali della Guardia di finanza.

     Relativamente al primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, gli appellanti, premesso di aver goduto in passato del cosiddetto “allineamento stipendiale”, dopo l’emanazione del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito nella legge n. 216 del 1992, precisano che veniva stabilita una nuova ricostruzione di carriera, collegando il trattamento economico dei sottufficiali della Guardia di finanza a quello dei dipendenti della Polizia di Stato.

     Senonché, i ricorrenti lamentavano una diminuzione stipendiale e chiedevano un nuovo allineamento, che però veniva negato dalla sentenza qui appellata.

     Questi i motivi dell’appello:

     1) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, del decreto legge n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992), dell’art. 7, punto 7, della legge n. 438 del 1992, dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 3 del 1957; e ciò in quanto il divieto di ottenere l’allineamento stipendiale di cui al suddetto decreto legge non poteva spingersi fino ad eliminare gli allineamenti già ottenuti;

     2) Violazione del principio del divieto della “reformatio in pejus”; in quanto l’assegno personale non è di per sé sufficiente a riequilibrare il trattamento economico fra soggetti aventi la stessa qualifica e la stessa anzianità.

     Con il secondo appello (n. 5385/01), gli appellanti rilevano gli stessi motivi già indicati nell’esposizione del primo gravame.

     L’Amministrazione intimata si costituisce in giudizio in entrambi gli appelli, opponendosi agli stessi e richiedendone la reiezione.

     Le cause passano in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2007.

D I R I T T O

     I due appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (n. 2183/00), contengono lo stesso “petitum” e la medesima “causa petendi”, per cui il Collegio ritiene opportuno, in via preliminare, disporre la loro riunione, al fine della decisione degli stessi mediante un unico provvedimento giurisdizionale.

     Gli appelli medesimi non sono, peraltro, fondati.

     Infatti, Infatti, gli appellanti, che avevano goduto, prima della ricostruzione della carriera operata con il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito nella legge n. 216 del 1992), del cosiddetto allineamento stipendiale ottenendo uno specifico trattamento economico, non possono pretendere, successivamente all’emanazione del suddetto provvedimento legislativo di ricostruzione della carriera e in presenza di un espresso divieto di rango legislativo (art. 2 del decreto legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992), di ottenere nuovamente l’allineamento stipendiale.

     Peraltro, il livello del trattamento economico precedentemente erogato, per effetto del primo inquadramento stipendiale, è stato mantenuto agli appellanti mediante l’attribuzione di un assegno “ad personam” (riassorbile con la successiva progressione economica), per cui non vi è stata violazione neppure del principio del divieto della “reformatio in pejus”, che vuole soltanto che venga mantenuto inalterato il precedente trattamento economico in attribuzione in tutti i casi, come nella specie, di modificazione soggettiva oppure oggettiva del rapporto di impiego.

     I due ricorsi riuniti vanno, pertanto, entrambi rigettati, siccome infondati.

     Le spese di giudizio dei due appelli riuniti, tuttavia, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe:

     Spese di giudizio compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

     Carlo SALTELLI    - Presidente, f.f.

     Salvatore CACACE   - Consigliere

     Sergio DE FELICE   - Consigliere

     Eugenio MELE    - Consigliere est.

     Sandro AURELI    - Consigliere

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE, f.f.

     Eugenio Mele    Carlo Saltelli 

                       IL SEGRETARIO

                           Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

12 luglio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa

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NN.R.G.:

5046-5385/2001


 

RL