R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n°3295 del 2005, proposto da ......., rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi e Carlo Cester, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Gonfalonieri n°5;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliati per legge in Roma, in via dei Portoghesi n°12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione I^, 20.04.2004, n°1125, in parte qua;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della difesa statale;

Viste le memorie prodotte a sostegno delle difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 marzo 2007 il Consigliere Vito Carella;

Udito, l’avvocato L. Manzi per gli appellanti e l’avv. dello Stato Russo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O  e  D I R I T T O

1. Il Ministero della Difesa non rispondeva all’istanza di taluni suoi dipendenti volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità supplementare di aerosoccorso prevista dall’art.9, comma secondo, della legge 23 marzo 1983, n°78.

Costoro (..........., sottoufficiali dell’aeronautica militare in servizio presso l’aeroporto militare di Istrana) adivano il T.A.R. Veneto, deducendo di svolgere mansioni di Aerosoccorritori – Pronto Impiego S.A.R. e di essere in possesso del relativo brevetto, e, quindi, chiedevano che venisse accertato il loro diritto alla corresponsione di tale indennità con decorrenza dalle date indicate e, in subordine, quanto meno per i giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni di aerosoccorso, come previsto nell’ultimo capoverso del secondo comma dell’art.9 della legge 78/83, con conseguente condanna del Ministero al pagamento del dovuto.

2. Con la sentenza gravata il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto all’indennità di aerosoccorso a partire dalla prima richiesta presentata dai ricorrenti e pertanto, dal 19 giugno 1995 per ........ e dalla data della seconda richiesta – 02.12.1998 – per gli altri ricorrenti (.......– poiché la sua richiesta del 1989, non reiterata nel 1995, era coperta dalla prescrizione, ragione per cui si doveva considerare la sua istanza del 02.12.98; Barbieri e Quaranta perché addetti al servizio de quo soltanto dal 29.01.1998).

Con il gravame in esame, ulteriormente illustrato da memoria depositata    il 03.11.2006, hanno appellato soltanto taluni ricorrenti originari (.......), chiedendo l’annullamento parziale della sentenza impugnata e deducendo che le corrette decorrenze delle indennità riconosciute agli appellanti devono essere così individuate: dal 19.06.1990 per i Maresciallo .., dal 16.12.1990 (data di inizio del rapporto di servizio) per il M.llo .. e dal 02.12.1993 per il M.llo ....

3. Con ordinanza istruttoria n°7994 del 28.12.2006 venivano disposti dalla Sezione incombenti istruttori, puntualmente evasi dall’Amministrazione onerata.

In vista dell’udienza fissata per il 6.03.2007, si è costituita in giudizio la difesa statale in rappresentanza del Ministero soccombente ed appellato, in particolare eccependo la non spettanza dell’indennità, come da memoria non notificata depositata il 22.02.2007.

Sotto tale data la causa è stata trattenuta in decisione.

4.  Considera in linea preliminare il Collegio come il Ministero della Difesa non abbia proposto appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. Veneto, essendo la memoria non notificata e, quindi, irricevibile a fini impugnatori.

Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto in favore degli appellanti all’indennità di aerosoccorso prevista dall’art.9, comma 2 della legge 23.03.1983, n°78, sia ormai passata in giudicato e non possa più essere sul punto riformata.

Per quanto riguarda, invece, la decorrenza del diritto riconosciuto dalla predetta sentenza, deve rilevarsi come risulti errata la pronuncia impugnata laddove individua quale data di debenza quella della prima richiesta effettuata dai ricorrenti, anziché la data retroattiva quinquennale di decorrenza prescrizionale.

5.  Deriva da ciò, in adesione alla tesi degli appellanti ed alla stregua delle risultanze istruttorie sulla scansione temporale delle singole domande avanzate per il riconoscimento dell’indennità di cui si tratta in relazione alla loro reiterazione nel tempo ai fini interruttivi della prescrizione, che il diritto pronunciato dalla sentenza gravata, in favore degli odierni appellanti a percepire l’indennità di aerosoccorso, deve decorrere dal 19.06.1990 per i ..., dal 16.12.1990 per il M.llo Lotti, dal 02.12.1993 per il ...

Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto e, in riforma per questa parte della gravata sentenza, il Ministero della Difesa deve essere condannato al pagamento delle corrispondenti somme dalle date sopra indicate, con gli accessori come per legge.

In ragione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle corrispondenti somme dovute agli appellanti per indennità di aerosoccorso dalle date specificate in motivazione, con le maggiorazioni di legge.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede di Palazzo Spada, addì 6 marzo 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:

Pier Luigi     LODI                             -        Presidente f.f.

Antonino      ANASTASI            -        Consigliere

Vito              POLI                    -        Consigliere

Carlo            SALTELLI             -        Consigliere

Vito              CARELLA             -        Consigliere, rel. est.

L’ESTENSORE                        IL PRESIDENTE, f.f.

Vito Carella                              Pier Luigi Lodi

 

 

                           IL SEGRETARIO

                   Rosario Giorgio Carnabuci

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

       li……16/07/2007………...

(art.55, L.27-4-1982, n. 186)

           Il Dirigente

        Antonio Serrao

 

IL SEGRETARIO