N.4093/2007

Reg. Dec.

N. 5386

Reg. Ric.

Anno 2001 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 5386 dell'anno 2001, proposto da ......., rappresentati e difesi dall’avv. Maurizo Gargiulo, con il quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, via Nomentana, n. 91;

contro

il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e contro

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II^, n.2184 del 22 marzo 2000 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate ;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la relazione del Cons. Sandro Aureli;

Udito, altresì, l’Avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe  è stato respinto il ricorso di primo grado proposto dagli odierni appellanti per sentir dichiarare il proprio diritto a conseguire, per effetto della ricostruzione di carriera dall’Amministrazione, un trattamento economico determinato in base alla progressione stipendiale maturata nei livelli di stipendio precedentemente acquisiti.

   Avverso tale decisione hanno proposto appello tutti gli originari ricorrenti in primo grado, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma, in quanto – a loro avviso - la possibilità di emettere provvedimenti di allineamento stipendiale non era preclusa dall’art. 7, 7° comma, del D.L. 9 settembre 1992, n. 384, anche quando si trattasse di effetti precedenti all’11 luglio 1992, data in cui è stato abolito il predetto meccanismo, in virtù dell’art. 2, 4° comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359.

L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso e con memoria successiva ha illustrato  le ragioni per il rigetto dell’appello.

All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La controversia, come già sinteticamente riportato in narrativa, ha per oggetto la pretesa alla perequazione automatica dei trattamenti retributivi attribuiti ai sottufficiali della Guardia di Finanza in applicazione del D.L. n. 5 del 7 gennaio 1992, convertito in legge 6 marzo 1992 n. 216.

Secondo i predetti sottufficiali, l’Amministrazione, nel ricostruire le loro  posizioni di carriera, e quindi nel dare concreta attuazione all’equiparazione, sotto l’aspetto economico funzionale, sancita da dette norme, alle corrispondenti categorie del personale appartenente alla Polizia di Stato, e facendo però applicazione a) del D.L. 1.1/7/1992, n.333 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8/8/1992, n.359), con il quale (art.2, quarto comma) erano state soppresse le norme perequative di cui all’art l, comma 70. del D.L. 16/9/1987, n.379 (come sostituito dalla legge di conversione 14/11/1987, 11.468); b) dell’art. 2, comma 22 bis del DL. 21/9/1987, n. 387 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20/11/1987, n.472), recanti l’attribuzione nel tempo al personale con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, del medesimo trattamento stipendiale di quest’ultimo; c) del citato D.L. n. 333/92 (conv. in L. 359/92), il cui art.2, co quarto è stato autenticamente interpretato dall’art.7, comma 70 della legge

14/11/1992, n.438 (di conversione del D.L. 19/9/1992, n.384), nel senso che, dalla data di entrata in vigore dello stesso (11 luglio 1992) non possono più essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se aventi effetti anteriori all’’ 11 luglio 1992, cosicchè avrebbe illegittimamente ridotto, in violazione del divieto della reformatio in peius del trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) spettante a ciascuno di essi .

Mentre secondo la tesi degli appellanti, l’Amministrazione avrebbe dovuto conservare le retribuzioni che essi acquisite per effetto dei provvedimenti di applicazione della norma perequativa, del tutto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe rilevato che la stessa Amministrazione non avrebbe potuto esercitare altro potere che quello di ricondurre il trattamento economico dei suddetti, a causa dell’intervenuta abrogazione, nei livelli effettivamente spettanti ai singoli sottufficiali in base al grado conseguito ed all’anzianità di servizio posseduta alla data del 31 dicembre 1991, stante che la disposta equiparazione (l. n. 216/92) aveva decorrenza dal 1 gennaio 1992.

La Sezione è dell’avviso che la tendenza impugnata meriti di essere confermata.

Gli appellanti con la tesi da essi propugnata postulano, invero, una relazione tra norma di equiparazione (L.n. 216/92), e norma di abrogazione (D.L.n. 333/92), per effetto della quale la prima avrebbe dovuto ritenersi sottratta alla seconda, essendo essa fonte autonoma di riconoscimento e di acquisizione di diritti relativi al trattamento economico spettante, per la quale diviene invocabile il divieto della reformatio in pejus.

Non può, per contro, non essere taciuto, che la legge n. 216 del 1992, nasce, per così dire, dal D.L. del 27 settembre 1982, (la cosiddetta norma del “galleggiamento”), ed è diretta emanazione delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 277/91), di questo Consesso (n. 986/91) e del T.a.r. del Lazio (n. 1219/91), favorevoli al riconoscimento dell’equiparazione  economico – funzionale dei sott’ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, e, incidenter tantum di quelli del Corpo della Guardia di Finanza non essendo quest’ultimi parte in detti giudizi, agli ispettori della Polizia di Stato.

In ottemperanza a tali giudicati, con l’accertata  sostanziale equivalenza delle funzioni, v’è stata, necessariamente, la equiparazione dei livelli stipendiali.

Senonchè il  D.L. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 del 1992, ha abrogato il principio del D.L. 27 settembre 1992, secondo cui “Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest’ultimo”.

Dunque è stato abrogato il “galleggiamento” e conseguentemente è venuta meno anche la possibilità che la legge n. 216 potesse trovare applicazione con il riconoscimento di quest’ultimo, ancorché  definitivamente espunto dall’ordinamento, come ulteriormente chiarito dalla norma interpretativa di cui all’art. 7, comma 7°, della legge n.438 del 1992.

Il che porta anche  ad escludere  che sia stato violato il divieto di reformatio in pejus dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, posto che, per la veduta dinamica di leggi sopravvenute con effetto abrogativo, non può assolutamente predicarsi l’esistenza di diritti quesiti.

Quanto poi alla contestazione avanzata con l’atto d’appello, volta a contrapporre  l’inesistenza di trattamenti ad personam, la cui presenza è stata invece affermata dal primo giudice, per escludere la violazione del divieto della reformatio in pejus, è sufficiente replicare che tali trattamenti,ove esistiti, sarebbero stati adottati in violazione dell’intervenuta abrogazione, la quale  a partire dall’11 luglio 1992 è impeditiva di ogni tipo di trattamento stipendiale, anche provvisorio, che rappresenti un’applicazione del “galleggiamento” .

L’appello deve quindi essere respinto .

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e conferma la sentenza impugnata.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

            Carlo          SALTELLI      Presidente F.F.

      Salvatore    CACACE      Consigliere

            Sergio         DE FELICE     Consigliere

            Eugenio   MELE      Consigliere

            Sandro  AURELI    Consigliere  est

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE, f.f.

     Sandro Aureli          Carlo Saltelli 
 

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

          20 luglio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     p. Il Dirigente

     Maria Grazia Nusca

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N.R.G.  5386/2001


 

RL