N.4153/2007    Reg.Dec.

N.5043 Reg.Ric.

N.5382 Reg.Ric.

ANNO 2001       
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- sul ricorso in appello iscritto al NRG 5043 del 2001, proposto da ...... rappresentati e difesi dall’avv. Fabio LANNI, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell’avv. A. FIORE TARTAGLIA, via Alfredo Serranti n°49;

- sul ricorso in appello iscritto al NRG 5382 del 2001, proposto da ......., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio GARGIULO, e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Bologna n°2;

 

         

entrambi contro

MINISTERO della DIFESA (ora dell’Economia e delle Finanze) – COMANDO GENERALE della GUARDIA di FINANZA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi n°12;

ed entrambi per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Seconda Sezione, 15 marzo 2000, n°1820;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione del Ministero appellato;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile ‘07 il Consigliere Vito Carella;

Uditi l’avv. LANNI in RG. N°5043/01 e l’avv. dello Stato VARONE;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso azionato in primo grado i ricorrenti, sottoufficiali in servizio appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno domandato il riconoscimento del diritto di ottenere la perequazione automatica dei trattamenti retributivi loro spettanti, in applicazione del D.L. 07.01.92, n°5, convertito in Legge 06.03.1992, n°216, lamentando che l’Amministrazione – nel dare attuazione al D.L. 11.7.92, n°333 (convertito in Legge, con modificazioni dalla Legge 08.08.92, n°359) recante soppressione delle norme perequative in precedenza prevista (art.1, comma 7°, Legge 14.11.1987, n°468 e art.2, comma 22 bis, Legge 20.11.1987, n°472) – avrebbe illegittimamente ridotto, in violazione del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) spettante a ciascuno degli interessati per diritto acquisito, sia pure in riferimento a parametri differenti in precedenza accordati (ma superati dalla norma abrogatice).

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che:

a _ si può prescindere dall’eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dalla difesa statale, in quanto il ricorso si appalesa infondato;

b _ fermo restando che gli emolumenti erogati nel corso dell’anno 1992 erano meramente provvisori e, quindi, suscettibili di conguaglio in sede di determinazione dei trattamenti definitivi spettanti a norma della Legge n°216 del 1992, di conversione del D.L. 07.01.1992, n°5 (cfr. messaggio in data 20.01.92, n°15596), non poteva l’Amministrazione sottoporre i nuovi inquadramenti a reiterate e non consentite operazioni di allineamento stipendiale, se non incorrendo nella violazione della normativa che quei benefici economici aveva definitivamente espunti dall’ordinamento giuridico, pur se esplicanti effetti pregressi anteriori alla data dell’11.07.92 (cfr. D.L. n°333/92, convertito in Legge n°359/92, secondo l’interpretazione “autentica” di cui all’art.7, comma 7° della successiva Legge n°438/92);

c _ in ogni caso, l’Amministrazione ha disposto la corresponsione di un assegno ad personam, pari alla differenza tra la retribuzione precedente e quella finale, ove del caso inferiore (cfr. nota del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – 1^ Divisione, in data 17 agosto 1993, n°prot.254784/62111), sicché nel concreto non sussiste la conclamata reformatio in pejus, che va riferita alla retribuzione complessiva acquisita dal pubblico dipendente, e non già alle singole e specifiche componenti del trattamento economico dovuto.

Con i distinti gravami in esame, ulteriormente illustrati con la memoria depositata il 21.03.2007, i separati appellanti hanno chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo che:

1. il legislatore non ha inteso incidere sui diritti già acquisiti da coloro nei confronti dei quali la norma perequativa era già stata applicata, diritti che, quindi, non vengono intaccati dall’efficacia retroattiva della norma abrogativa, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto dell’anzianità di servizio maturata nel grado, che è cosa ben diversa dagli scatti stipendiali i quali si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità nei passaggi di livello;

2. non è questione di reformatio in pejus, bensì di evitare ogni disparità di trattamento tra gli impiegati aventi la stessa qualifica e la stessa anzianità.

Il Ministero appellato ha resistito anche nella presente fase del giudizio.

All’udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. _ Per la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva gli appelli in epigrafe indicati possono essere riuniti ai fini di un’unica decisione in quanto diretti nei confronti della stessa sentenza da parte del medesimo gruppo di ricorrenti in primo grado, ma in questa sede sulla base di due distinti appelli.

La questione controversa concerne l’allineamento stipendiale, come introdotto dalla Legge 20.11.1982, n°869, per il personale militare, il cui istituto è stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di normativa successiva e, segnatamente, dal quarto comma dell’art.2 del D.L. 11.07.1992, n°333, convertito dalla Legge 08.08.1992, n°359 (anche per il restante personale statale nei confronti del quale si applicava analogo adeguamento automatico in virtù dell’art.2, comma 2, del D.L. 21.09.1987, n°387).

Inoltre, in base all’art.7, comma settimo, del D.L. 19.09.1992, n°384, convertito dalla Legge 14.11.1992, n°438, si è stabilito che l’art.2, comma 4, del D.L. n°333 del 1992, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono più essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all’11.07.1992.

Di conseguenza, per effetto del combinato disposto degli artt.7, comma 7, del D.L. 19.09.1992, n°384 e dell’art.2, comma 4, del D.L. 11.07.1992, n°333, dopo la data dell’11.07.1992 non possono essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetto per il periodo pregresso, e neppure possono essere adottate pronunzie giurisdizionali che accertino il relativo diritto (cfr. C.d.S., Sez. IV, 24.09.1997, n°1020), in quanto da tale data anche il diritto degli interessati resta inciso, nonostante che costoro abbiano maturato i requisiti a quel fine richiesti dall’abrogata normativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 08.01.1998, n°5).

Peraltro, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt.3, 24, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.7 del D.L. n°384 del 1992, convertito con modificazioni dalla Legge n°438 del 1992, in quanto la circostanza che detta norma abbia soppresso i meccanismi di allineamento stipendiale, con effetto solo processualmente retroattivo sulle situazioni non ancora definite, lasciando intatta la situazione di chi l’allineamento stesso abbia ottenuto prima della norma impugnata, non assume rilievo costituzionale, non potendo tale disparità di fatto giustificare comunque la sopravvivenza di un istituto di intrinseca irrazionalità e sperequazione (cfr. ord. n°44 del 25.02.1999).    

2. _ Così inquadrata la problematica normativa e venendo ora al tema specifico, va osservato che l’unica questione sottesa al gravame in trattazione investe la portata applicativa dell’abrogazione dell’istituto dell’allineamento stipendiale ad opera dei dd.ll. nn.333 e 384 del 1992.

La tesi degli appellanti consiste, in sintesi, nella deduzione che – in quanto “al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest’ultimo” (come da norma abrogata) – l’effetto abrogativo non può andare ad intaccare la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) acquisita per allineamento già attribuito, in sede di ricostruzione delle retribuzioni conseguenti ai nuovi livelli stipendiali riconosciuti dal D.L. 07.01.1992, n°5, convertito in Legge 06.03.1992, n°216 (estensione alla Guardia di Finanza del trattamento previsto per la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri).

Questa argomentazione non può essere condivisa e va perciò respinta.

Gli appellanti non s’avvedono che la prospettazione finisce per attribuire alla norma abrogata una portata dinamica, in elusione della disposizione abrogatrice e con effetti ultronei non consentiti.

Infatti, come pronunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza prima citata, a seguito dell’abrogazione dell’Istituto dell’allineamento con effetti retroattivi, sono stati soppressi i relativi meccanismi di adeguamento automatico.

Ne deriva – come giustamente operato dall’Amministrazione e ritenuto dal T.A.R. gravato con sentenza esente dalle doglianze mosse – che, dopo l’entrata in vigore della norma soppressiva, il processo retributivo diventa quello ordinario e secondo le previsioni nella specie recate dalla Legge 06.03.1992, n°216, a nulla rilevando effetti pregressi e parametri diversi in precedenza accordati, ma superati dalla norma abrogratrice, in sede di ricostruzione economica della retribuzione.

Di conseguenza, correttamente l’Amministrazione – con riguardo a provvedimenti attributivi ed efficaci di adeguamento automatico all’atto dell’entrata in vigore della legge abrogante – ha disposto la corresponsione di un assegno ad personam, pari alla differenza tra la retribuzione precedente e quella finale in applicazione della ricordata Legge n°216 del 1992, ove del caso inferiore al trattamento complessivo in godimento, che va riferito a tutte le sue componenti e non già ai suoi singoli elementi retributivi, compresa quindi la retribuzione individuale di anzianità in precedenza riconosciuta per allineamento.  

3. _ A tanto consegue la reiezione degli appelli, con conferma della sentenza impugnata.

Tuttavia, le spese possono essere compensate sussistendo equi motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, li riunisce e li respinge.

Compensa le spese di lite anche del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi il giorno 27 aprile 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei Signori:

Carlo   SALTELLI  -   Presidente f.f.

Salvatore  CACACE  -   Consigliere

Sergio   DE FELICE  -   Consigliere

Eugenio  MELE   -   Consigliere

Vito   CARELLA  -   Consigliere, est.

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE F.F.

Vito Carella      Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

25 luglio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa