N.421/2006

Reg. Dec.

N. 10643

Reg. Ric.

Anno 2002 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 10643 del 2002, proposto dal Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall’avv.to Marcantonio Guerritore, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Maggia n. 7;

     per l’annullamento 

della sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sezione I, n. 7141 del 2001;

      Visto il ricorso;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio di (omissis); 

     Visti gli atti tutti della causa;

     All’udienza pubblica del 6 dicembre 2005, relatore il Consigliere Filippo Patroni Griffi;

     Udito, altresì per la parte l’Avvocato dello Stato Tortora e l’Avv. Masiani su delega dell’Avv. Guerritore;

     Considerato preliminarmente che – come ribadito di recente dall’Adunanza plenaria (dec. n. 4 del 2005), in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale anche della Corte di cassazione - il difetto di giurisdizione può essere pronunciato, in sede di appello, sia su specifico motivo di parte sia d’ufficio, purché, nel secondo caso, il giudice di primo grado non abbia espressamente statuito sul punto;

     Ritenuto – conformemente a quanto di recente stabilito da questo Consiglio (dec. V, 13 settembre 2005 n. 4689, che conferma la precedente giurisprudenza cautelare della stessa Sezione) e non essendovi motivo di discostarsi da tale indirizzo - che le controversie concernenti la legittimità del fermo amministrativo sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione precipua della sua natura di strumento inteso alla conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario e della sua conseguente inerenza, quale mezzo cautelativo e anticipatorio degli effetti espropriativi, all’espropriazione forzata lato sensu intesa;

     Ritenuto, pertanto, in via pregiudiziale che sulla controversia in esame debba essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale amministrativo;

     Considerato, infine, che le incertezze giurisprudenziali, solo di recente superate nel senso esposto, inducono la Sezione a ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado;

  1. Q.  M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

     Pronunciando sull’appello, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo.

     Spese del doppio grado compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2005, con l’intervento dei signori:

Paolo SALVATORE   Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI  Consigliere, est.

Aldo SCOLA    Consigliere

Bruno MOLLICA    Consigliere

Salvatore CACACE   Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi     Paolo Salvatore

                              IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

3 febbraio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa

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N.R.G.  10643/2002


 

RL