REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4292/08

Reg.Dec.

N. 7037  Reg.Ric.

ANNO  2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7037 del 2003 proposto da:

- ..

contro

- il Ministero dell’Interno in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- l’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ... con domicilio eletto in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 55,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria, Sezione I, n. 1805/05, resa inter partes;

    Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio - del Ministero dell’Interno;

- dell’I.N.P.D.A.P.

    Viste le memorie difensive;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 13 Maggio 2008, relatore il Consigliere ...

     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Gli appellanti in epigrafe indicati sono tutti ex dipendenti dei ruoli del Ministero dell’Interno, collocati a riposo in data successiva all’entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 (‘Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza’) il quale, all’art. 63, aveva previsto che l'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza fosse fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

     Ai fini che qui rilevano, mette conto richiamare le previsioni di cui al secondo e terzo comma del richiamato art. 63, secondo cui, rispettivamente:

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria”.

     Nelle tornate contrattuali (rectius: nei decreti presidenziali di recepimento degli accordi collettivi) degli anni successivi, pur essendo mutata l’articolazione e la consistenza complessiva dell’orario di servizio del personale di P.S., restava invariata la previsione secondo cui i turni di lavoro comportassero un impegno complessivo di due ore superiore rispetto all’orario di servizio fissato in sede di disciplina collettiva, e secondo cui la relativa differenza andasse retribuita come prestazione di lavoro straordinario (si veda, ex multis, l’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 – ‘Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti’-).

     Il sistema in questione è rimasto in vigore sino al 31 dicembre 1995, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (‘Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile’), il quale all’art. 12, comma 1 ha previsto in via generale che l’orario di lavoro sia articolato su 36 ore settimanali, mentre al comma 2 ha previsto che, in aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di polizia sia tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     Ancora, mette conto richiamare le previsioni di cui all’art. 4 del medesimo decreto, il quale ha previsto l’inclusione della retribuzione delle ore di straordinario fisso nell’indennità pensionabile ivi disciplinata, ammettendo che il relativo compenso venga computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

     Gli odierni appellanti lamentano che, nel calcolare la base stipendiale pensionabile, i competenti Organi del Ministero abbiano escluso dal relativo computo gli  importi delle prestazioni di lavoro straordinario rese obbligatorie di tempo in tempo dalla richiamata disciplina collettiva.

     A fronte di tali atti gli odierni appellanti promuovevano innanzi al T.A.R. Calabria azione di accertamento del proprio asserito diritto al computo delle ore fisse settimanali retribuite a titolo di lavoro straordinario ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, nonché ai fini dell’indennità di fine rapporto, con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle cifre a tale titolo dovute, oltre gli accessori di legge.

     Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito respingeva il ricorso.

     La pronuncia in questione veniva gravata dagli odierni appellanti, i quali ne chiedevano la riforma articolando un unico, complesso motivo di doglianza (Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della legge 121/81 e successive modifiche e/o integrazioni (artt. 6 e 7 d.P.R. 27.03.84, n. 69; d.P.R. 23.06.88, n. 234)).

     Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale concludeva per l’integrale reiezione del gravame.

     All’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2008 le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Giunge alla decisione del Collegio l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Calabria con cui è stato respinto il ricorso proposto da ventisei operatori di P.S. (collocati a riposo in data successiva all’entrata in vigore della l. 121 del 1981) al fine di sentir accertare il proprio diritto al computo delle ore fisse retribuite a titolo di lavoro straordinario ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, nonché ai fini del calcolo dell’indennità di fine rapporto, oltre gli accessori di legge.

     2. Con l’unico, articolato motivo di doglianza, gli appellanti lamentano che la pronuncia in questione si porrebbe in contrasto con quella parte della giurisprudenza amministrativa (in particolare, di primo grado) la quale ha chiarito che la base pensionabile sia costituita dall’ultimo stipendio o paga percepiti, nonché dalle voci di carattere fisso e continuativo che riguardano prestazioni obbligatorie riconducibili sotto il profilo causale al rapporto di lavoro ed eseguite con carattere di regolarità, con esclusione degli emolumenti variabili o provvisori.

     In particolare, le determinazioni ministeriali impugnate innanzi al primo Giudice (e da questi confermate con la pronuncia appellata) avrebbero erroneamente omesso di valutare che le ore di lavoro straordinario espletate dagli odierni ricorrenti presenterebbero i requisiti della regolarità, con la conseguenza che esse (in base ai richiamati principi giurisprudenziali) non avrebbero potuto essere escluse in sede di determinazione della base pensionabile.

     In buona sostanza, gli atti contestati avrebbero omesso di valutare che i turni di servizio del personale della P.S. vengono ordinariamente effettuati con due ore di lavoro che, in quanto obbligatorie, costituiscono sotto ogni profilo parte integrante della prestazione lavorativa e, in quanto tali, non sembrano potersi escludere dalla base pensionabile.

     Del resto, sussisterebbe un’ontologica differenza fra le prestazioni lavorative all’origine dei fatti di causa (le quali, pur essendo retribuite ‘come prestazion[i] di lavoro straordinario,’ hanno carattere obbligatorio, con la conseguenza che non sembrerebbero escludibili dalla base pensionabile) e le prestazioni di lavoro straordinario in senso proprio.

     Sotto tale profilo, gli appellanti osservano che “il termine straordinario, più che qualificare il tipo di lavoro svolto, sta ad indicare nella specie un mero parametro retributivo al quale commisurare la remunerazione del lavoro stesso” (pag. 6 del ricorso).

     Le deduzioni in questione risulterebbero ulteriormente confermate, dal punto di vista positivo, dalla circostanza per cui la disciplina collettiva del lavoro straordinario (nella sua configurazione – per così dire – ‘tipica’ di istituto lavoristico) è a propria volta contenuta in disposizioni diverse da quelle che disciplinano l’istituto all’origine dei fatti di causa (viene menzionato, al riguardo, il quarto comma dell’art. 63, l. 121, cit.).

     3. Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.

    Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene nel caso di specie di prestare puntuale adesione (non ravvisandosi ragioni di sorta onde discostarsene) al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui al compenso per le due ore settimanali di prestazioni lavorative agggiuntive previste per il personale di pubblica sicurezza e retribuite come prestazione di lavoro straordinario in applicazione dell'art. 63, l. n. 121 del 1981, non può essere riconosciuta una valenza stricto sensu stipendiale.

    Ciò in quanto la locuzione ‘stipendio’ deve essere intesa nel pubblico impiego nel suo significato tipico, coincidente con quello di ‘paga tabellare’, non potendosi aderire ad un’accezione che vi includa tutti gli emolumenti comunque erogati con continuità e a scadenza fissa.

    Peraltro, nella disciplina pensionistica del personale statale, costituisce jus receptum il principio secondo cui gli assegni accessori dello stipendio sono pensionabili soltanto se dichiarati specificamente tali dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che non possa ritenersi quiescibile il compenso per lavoro straordinario obbligatorio previsto dal comma secondo dell’art. 63, l. 121 del 1981 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 dicembre 2005, n. 7358).

    Per le richiamate ragioni, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di statuire che per il torno temporale anteriore all'entrata in vigore dell’art. 4 del d.P.R. n. 395 del 1995 (il quale, come si è detto, ha superato in radice la questione, inglobando espressamente la retribuzione delle ore di straordinario ‘fisso’ nell’indennità pensionabile di cui al comma 3 del medesimo articolo), ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, al personale di pubblica sicurezza non spetta il computo delle due ore settimanali di lavoro in più obbligatoriamente previste e retribuite come prestazione di lavoro straordinario, in applicazione dell'art. 63, l. n. 121 del 1981 (Cons. Stato, Sez., VI, sent. 16 maggio 2006, n. 2759).

    Al riguardo, mette appena conto osservare che, sebbene la pronuncia testé richiamata sia stata resa con riferimento all’istituto della tredicesima mensilità, evidenti ragioni sistematiche rendono estensibile il principio ivi enunciato anche agli istituti pensionistici fondati su omologhi presupposti.

    Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che le ragioni sin qui esposte rendono inessenziale, ai fini del decidere, l’esame del motivo di doglianza fondato sul fatto che l’istituto delle due ore settimanali di prestazioni lavorative agggiuntive previste per il personale di pubblica sicurezza e retribuite come prestazione di lavoro straordinario sarebbe talmente distinto dal tipico istituto del lavoro straordinario nella sua classica accezione, da essere disciplinato in norme differenti.

    Al riguardo, ci si limita ad osservare che l’argomento non potrebbe comunque trovare accolgimento in quanto le disposizioni di cui la Difesa di Parte appellante sottolinea la distinzione sistematica risultano collocati all’interno del medesimo articolo (il più volte richiamato art. 63 della l. 121 del 1981), essendo accomunati da evidente contiguità concettuale.

     4. Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere respinto.

     Sussistono giusti motivi onde disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

     Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 Maggio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:

..


 

Presidente

.

Consigliere       Segretario


 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 9/09/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G.7037/03


 

CA