REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4575/2006
Reg.Dec.
N.3348 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3348/2004, proposto da:
- ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Francesco Massa e Ludovico Villani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo, in via Asiago n. 8, Roma;
c o n t r o
- il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Liguria, Genova, sezione II, n. 330/2003, resa inter partes e concernente il denegato riconoscimento (dopo la corresponsione dell’indennità di missione all’estero ex r.d. 3 giugno 1926 n. 941, ridotta a tre quarti dell’originario importo dopo i primi 180 giorni) del più favorevole assegno di lungo servizio all’estero (sei anni e mezzo) ex legge n. 642/1961, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 maggio 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, per le parti, l’avv. Ludovico Villani e l’avvocato dello Stato Sica;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
L’attuale appellante, Silvano ...OMISSIS..., ispettore della Polizia di Stato, chiedeva la corresponsione dell’indennità di missione di cui in epigrafe per il periodo 1° giugno 1993/31 gennaio 2000, indennità spettante per un servizio almeno semestrale svolto presso ambasciate e consolati italiani od organizzazioni internazionali o sovranazionali (anche di carattere militare, come la N.A.T.O.) con partecipazione italiana, con un’istanza che veniva respinta con provvedimento poi impugnato dinanzi al T.a.r. Liguria per varie forme di violazione del r.d. n. 941/1926 e di eccesso di potere.
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva poi rigettato dai primi giudici (dato che l’interessato aveva prestato servizio solo come ufficiale di collegamento - in base all’accordo di Schengen 14 giugno 1985 ed all’accordo di Chambery 3 ottobre 1997 - in missione presso l’Ufficio relazioni esterne e cooperazione, Direzione centrale per la lotta all’immigrazione clandestina ed al lavoro illegale, Divisione frontiera, presso il Ministero dell’interno di Parigi) con sentenza prontamente impugnata dall’ispettore ...OMISSIS... per:
Il Ministero dell’interno appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame con la difesa erariale.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
D I R I T T O
L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono e che inducono a condividerne la prima doglianza, di carattere assorbente (così potendosi prescindere dall’esaminarne anche la seconda censura).
Infatti, l’ispettore ...OMISSIS... (in servizio come ufficiale di collegamento - in base all’accordo di Schengen 14 giugno 1985 ed all’accordo di Chambery 3 ottobre 1997 - in missione presso l’Ufficio relazioni esterne e cooperazione, Direzione centrale per la lotta all’immigrazione clandestina ed al lavoro illegale, Divisione frontiera, presso il Ministero dell’interno di Parigi):
Conclusivamente, l’appello dev’essere accolto, con riforma dell’impugnata sentenza ed accertamento del diritto azionato dallo ...OMISSIS..., che ha titolo anche agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge (ex d.m. Tesoro 1° settembre 1998 n. 152), mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto delle peculiarità della fattispecie e delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 maggio 2006, con l'intervento dei signori magistrati:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Aldo
SCOLA Consigliere rel. est.
Presidente
MARIO EGIDIO SCHINAIA
Consigliere Segretario
ALDO SCOLA ANNAMARIA
RICCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..17/07/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 3348/2004
FF