REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4709/2006

Reg.Dec.

N. 777 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

...OMISSIS.......OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Bartolo Spallina, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Sallustio, n. 9,

per l'annullamento

della sentenza n. 736 del 21.10.1999 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, resa inter partes.

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l’atto di costituzione dell’appellato;

       Vista la memoria dell’appellato a sostegno della propria difesa;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 9 maggio 2006, relatore il Consigliere ...OMISSIS.... Romeo, udito l’avv. Azzoni per delega dell’avv. Spallina;  

FATTO e DIRITTO

     1.- Il Ministero dell’Interno, con l’odierno appello, chiede la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 736 del 1999, con la quale è stato riconosciuto al ricorrente il diritto al supplemento previsto dall’art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990  n. 147 per il personale di Polizia impiegato nei servizi esterni, con interessi e rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale. 

     2.- Si è costituito l’appellato, chiedendo la reiezione del ricorso.

     3.- Con decisione interlocutoria n. 862 del 2006, questa Sezione ha disposto l’acquisizione di una relazione che chiarisca le modalità di svolgimento del servizio di scorta armata e vigilanza postale ai furgoni porta valori e ai convogli ferroviari fuori dai locali dell’Ufficio di appartenenza (locali siti all’interno dell’edificio della Posta Centrale di Pisa), che il ricorrente (operatore della Polizia di Stato in servizio presso il posto fisso di Polizia – Sez. Postale di Pisa) ha effettuato, e, in relazione al quale ha ottenuto, con la sentenza impugnata, il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990.

     4.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 9 maggio 2006, è infondato.

     La Avvocatura generale dello Stato ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, in quanto il TAR avrebbe fatto “cattiva applicazione delle norme e dei principi che regolano la materia”, giacché il servizio prestato dal ricorrente non comporta “normalmente lo svolgimento all’esterno dell’intero turno di servizio”.

     Non occorre richiamare in dettaglio la giurisprudenza che si è occupata della questione. È sufficiente, infatti, sottolineare che tale giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’emolumento rivendicato dall’istante, è finalizzato a compensare il personale che opera in condizioni di particolare disagio (esposizione ad agenti atmosferici), e che lo stesso deve essere corrisposto nell’ipotesi in cui il servizio esterno abbia carattere stabile e periodico, seppure organizzato in turni che non coprono l’intero arco delle 24 ore, ovvero che non sia svolto in maniera occasionale e sporadica.

     L’esito dell’istruttoria, disposta da questa Sezione con l’ordinanza n. 862/2006, ha confermato che il servizio esterno di “scorta armata e vigilanza ai furgoni porta valori, e scorta armata e vigilanza ai convogli ferroviari”, aveva carattere di “normalità”, sebbene non sia stato possibile fornire in dettaglio precisi elementi (ordini di servizio e disposizioni di servizio) sulle modalità concrete dello svolgimento del servizio.

     L’appello va, pertanto, respinto.

     Le spese e gli onorari di servizio possono essere compensati.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.

     Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone   Presidente

Luigi Maruotti   Consigliere

Carmine Volpe   Consigliere

...OMISSIS.... Romeo     Consigliere Est.

...OMISSIS.... Minicone   Consigliere 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

...OMISSIS.... ROMEO     GLAUCO SIMONINI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...2/08/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Per il Direttore della Sezione

GIOVANNI CECI 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 777/2000


 

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