CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 settembre 2005 n. 4727 - Pres. Schinaia, Est. Volpe - Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato Tortora) c. (omissis) (Avv.ti Viscardi e Campiani) - (conferma T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 19 aprile 2000, n. 2875).

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Aspettativa per motivi di salute - Visita di controllo - Assenza del dipendente dal domicilio - Decadenza dal trattamento economico - Nel caso in cui l’assenza sia giustificata dalla necessità di sottoporsi a visite sanitarie specialistiche e tale circostanza sia stata comunicata alla P.A. - Inapplicabilità - Fattispecie.

L’art. 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 638/1983 (secondo cui "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo") non è applicabile nel caso in cui l’assenza del dipendente alla visita di controllo risulti giustificata da esigenze sanitarie (debitamente comprovate e comunicate alla P.A.) che hanno costretto il dipendente ad allontanarsi dal proprio domicilio. E’ pertanto illegittima la trattenuta stipendiale di una giornata effettuata nei confronti di un dipendente che è risultato assente al controllo domiciliare avvenuto durante la fascia di reperibilità, nel caso in cui l’assenza sia giustificata dal fatto che il dipendente stesso si era dovuto allontanare per recarsi dal dentista e tale circostanza sia stata preventivamente comunicata alla P.A. e sia stata successivamente documentata attraverso apposito certificato rilasciato dal dentista, non essendo altresì necessario che nel certificato stesso siano indicate le esigenze di urgenza, imprevedibilità e indifferibilità della visita (1).

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(1) Nella specie, come si evince dalla motivazione della sentenza, si trattava di un insegnante.

Per tale categoria di dipendenti pubblici l’art. 23, comma 15, del C.C.N.L. della scuola 4 agosto 1995, dispone che "qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione...".

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Documenti correlati:

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO, sentenza 23-11-2004, n. 22065 (individua le ipotesi in cui può ritenersi giustificata l’assenza di un lavoratore infermo alla visita medica di controllo).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 7-9-2004, n. 5853 (sulla irrilevanza, ai fini dell’assenza al momento della visita fiscale, che il dipendente si trovi presso il proprio difensore).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 4-12-2000, n. 6463 (sulla illegittimità della decadenza dal diritto al trattamento economico nel caso di mancata sottoposizione del dipendente pubblico a visita ambulatoriale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 2-3-2001, n. 1160 (sui presupposti che comportano l'adozione di provvedimenti di decadenza per ingiustificate assenze dal servizio dei pubblici dipendenti).

TAR VENETO SEZ. I, sentenza 27-4-2005, n. 1786 (sulla possibilità per l’Amm.ne di disattendere il certificato medico sulla scorta del quale è stata chiesta l’aspettativa solo mediante visita fiscale e sulla necessità di disporre una nuova verifica nel caso in cui il dipendente, in aspettativa per una patologia, abbia chiesto un ulteriore periodo di aspettativa per una diversa patologia).

 

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FATTO E DIRITTO

Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla signora (omissis) (omissis) (omissis) avverso il decreto del provveditore agli studi di Milano 3 settembre 1997, n. 2606, con cui alla stessa, docente di scuola media, era stata effettuata la trattenuta stipendiale di una giornata.

La suddetta era risultata assente al controllo domiciliare avvenuto, durante la fascia di reperibilità, il 5 aprile 1997. Nel decreto, tuttavia, non veniva menzionata la giustificazione addotta dalla Signora (omissis), che aveva dimostrato di essersi dovuta recare dal dentista.

Il primo giudice ha ritenuto, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 21 luglio 1995, il dipendente, anche se obbligato ad avvisare la scuola in caso di assenza durante le fasce di reperibilità, in ipotesi di omissione non fosse sanzionabile. Ha poi aggiunto che, stante la chiusura della scuola al pomeriggio, non si potesse richiedere all’insegnante uno zelo maggiore di una semplice telefonata. Ha, infine, ritenuto che, ai sensi dell’art. 5, comma 14, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, l’assenza alla visita fiscale, eseguita il secondo giorno di una malattia durata due giorni, giustificata da una dichiarazione del medico dentista curante presso il quale la ricorrente si era dovuta recare, non legittimasse il comportamento dell’amministrazione; la quale aveva decretato non spettare alla ricorrente alcuna retribuzione per il 5 aprile 1997, senza specificare a quale titolo la decurtazione retributiva fosse stata effettuata e ignorando la giustificazione addotta. L’amministrazione, invece, a detta del primo giudice, avrebbe dovuto confutare la veridicità delle giustificazioni e l’urgenza del motivo che aveva causato l’assenza durante le fasce di reperibilità.

La sentenza viene appellata dal Ministero della pubblica istruzione, il quale sostiene la seguente tesi.

Non sarebbe stata sufficiente la presentazione di un certificato del dentista nel quale veniva detto che l’appellata era stata sottoposta a visita odontoiatrica il 5 aprile 1997, dalle 17,30 alle 18,30. Si sarebbero, invece, dovute riportare, nel detto certificato, le esigenze di urgenza, imprevedibilità e indifferibilità della visita; anche perché l’onere della prova sull’urgenza e l’imprevedibilità (nella specie, l’improvvisa esigenza di recarsi dal medico) incomberebbe sul lavoratore e non sull’amministrazione.

La signora (omissis) si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso in appello e proponendo, in via subordinata, ricorso in appello incidentale con cui ha riprodotto la censura di difetto di motivazione, assorbita dal primo giudice.

Il ricorso in appello principale è infondato.

L’art. 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 638/1983, prescrive che, "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo". Ai sensi, poi, dell’art. 23, comma 15, del C.C.N.L. della scuola 4 agosto 1995, "qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione...".

La sezione ritiene che la richiamata normativa richieda solo la giustificazione dell’allontanamento, la relativa documentazione e la sua comunicazione. Nella specie, la giustificazione era documentata dal certificato del dentista in data 5 aprile 1997, tra l’altro nemmeno menzionato nel decreto impugnato; e la comunicazione vi era stata, come affermato anche dal primo giudice e non contestato dall’appellante principale.

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto, con il conseguentemente assorbimento del ricorso in appello incidentale, dato il suo carattere subordinato. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello principale.

Condanna l’appellante principale al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro duemila/00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia presidente

Sabino Luce consigliere

Luigi Maruotti consigliere

Carmine Volpe consigliere, estensore

Lanfranco Balucani consigliere

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere CARMINE VOLPE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 14/09/2005.