N.474/2006

Reg. Dec.

N. 7976 Reg. Ric.

Anno 1999 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello iscritto al r.g.n. 7976/1999 proposto da ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Antonio Carullo e dall’avv. Beatrice Belli, con i quali domicilia, presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Ministero delle Finanze, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

della sentenza n.245/1999 resa dal T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione prima, depositata in data 20 maggio 1999 e notificata in data 25 giugno 1999.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 28 ottobre 2005 il Consigliere Sergio De Felice;

Udit l'avv. Pafundi su delega dell'avv. Clarizia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il sig. Carlo ...OMISSIS..., in servizio dal 1973 presso l’Ufficio Distrettuale delle Imposte di Faenza con l’incarico di svolgere volture catastali e liquidazioni e dal 1992 con il grado di agente, inquadrato al profilo professionale di operatore tributario con la quinta qualifica funzionale, ritenendo di avere svolto mansioni superiori (riconducibili alla settima qualifica funzionale), proponeva al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna un primo ricorso per l’accertamento del diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte; un altro ricorso giurisdizionale innanzi allo stesso T.A.R. veniva proposto sempre dal predetto sig. ...OMISSIS... avverso l’atto, comunicato in data 12.11.1992. Un terzo ricorso veniva poi proposto avverso l’atto di riassetto del personale adottato in data 30.9.1993 cui seguiva un'ulteriore impugnazione dell'atto con il quale la Intendenza di Finanza di Bologna in data 1.6.1993 rispondeva alla diffida inviata due anni prima dal ricorrente.

L'adìto Tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, previa riunione dei suddetti ricorsi, li rigettava, ritenendo non fondate le richieste avanzate, non essendo ricollegabili effetti giuridici ed economici per l'asserito svolgimento di mansioni superiori.

Avverso la suddetta sentenza, ritenendola ingiusta, propone appello il predetto signor ...OMISSIS..., deducendo la applicabilità, anche nel pubblico impiego, del principio di corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e la retribuzione corrispondente.

Si è costituita la appellata amministrazione, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 28 ottobre 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso d’appello, in sostanza coincidente con la pretesa del diritto all'accertamento delle mansioni superiori asseritamente svolte e alla relativa differenza di retribuzione, è infondato.

Nessuna norma o principio generale dell’ordinamento consente, infatti, la retribuibilità, in via di principio, delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego, le quali, salvo che una disposizione di legge non disponga altrimenti (come in campo sanitario) sono del tutto irrilevanti, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico.

L’art. 36 Cost., che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. e dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonchè con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari.

Anche l’art. 2126 c.c. non è invocabile in tema di esercizio di mansioni superiori svolte in via di fatto nel pubblico impiego, atteso che esso riguarda il principio di retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato (da ultimo in tal senso Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2005, n.1534).

In proposito (in tal senso, da ultimo, tra tante, questa sezione, n.1213 del 22 marzo 2005), si ritiene che nel pubblico impiego (Ad. Pl. C. di Stato, n.22 del 18 novembre 1999) sia  “la qualifica e non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione è ….riferita, considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio….con la conseguenza che la amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e tale maggiorazione”.

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2005, con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli              - Presidente, f.f.

Carlo Deodato                           - Consigliere

Salvatore Cacace            - Consigliere

Sergio De Felice       - Consigliere, Estensore

Eugenio Mele     - Consigliere

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Sergio De Felice    Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

3 febbraio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa

- - 

N.R.G.  7976/1999


 

RL