N.4850/2007

Reg. Dec.

N. 2784

Reg. Ric.

Anno 2007 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente 
 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2784, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto in Roma, Via Ovidio, 32 presso lo studio del medesimo

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dei Carabinieri rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono  domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12.

e nei confronti del

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., non costituita in giudizio.

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione, della sentenza del TAR Lazio, Roma (Sez. I-bis) 19 ottobre 2006,  n. 837, resa tra le parti, concernente concorso straordinario per titoli ed esami per reclutamento 20 sottotenenti in SPE nel ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri, riservato agli Ufficiali in ferma prefissata;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero appellato

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007, relatore il Consigliere Costantino Salvatore;

Uditi, l’avv. Viglione per l’appellante. Nessuno comparso per il Ministero

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

      Il signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., Ufficiale in ferma prefissata, con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, impugnava la procedura concorsuale relativa al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 Sottotenenti in SPE nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri riservato agli ufficiali in ferma prefissata.

      In particolare, il gravame era rivolto contro la scheda di valutazione dei titoli del ricorrente, compilata dalla Commissione esaminatrice; il provvedimento di conferma del punteggio attribuitogli nella valutazione titoli; il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito nell’ambito della quale era stato collocato al 22° posto (con punti 69,93) e dunque al di fuori della rosa dei vincitori.

Il ricorso era affidato alle censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso, del verbale n. 2 di individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli, di eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

Il TAR adito, in esito agli incombenti istruttori in precedenza disposti, nella Camera di consiglio fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensiva, decideva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dichiarando il ricorso inammissibile.

A tale risultato il giudice perveniva ai sensi del combinato degli artt. 12 del r.d. n.642 del 1907 e 146 del c.p.c., in base ai quali, quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al p.m. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disposizioni di attuazione del c.p.c., pena, in mancanza di tale adempimento, la nullità della notificazione.

Il TAR ha aggiunto che, nel caso di specie, non era consentita una diversa conclusione vuoi perché nel processo amministrativo non è applicabile l’art. 291 del c.p.c., in caso di convenuto contumace e di vizio della notificazione, vuoi perché, nella fattispecie, non ricorrono le condizioni per la concessione dell’errore scusabile.

Contro detta sentenza l’originario ricorrente ha proposto il presente appello, assumendone l’erroneità e chiedendo l’accoglimento nel merito del ricorso di primo grado.

Il Ministero si è costituito anche in questo grado del giudizio.

Nella camera di consiglio odierna, fissata per la discussione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza, l’appello è stato trattenuto in decisione, previa comunicazione alle parti presenti che il Collegio si sarebbe pronunciato con sentenza semplificata.

D I R I T T O

      1. Con il primo motivo di appello si assume l’erroneità della sentenza per avere non correttamente applicato la norma di cui all’art. 146 cpc, che disciplina la notificazione ai militari in attività in servizio.

      Ad avviso dell’appellante, infatti, dal combinato disposto degli artt. 139 e 146 CPC, la notificazione di un atto giudiziario al militare può avvenire secondo due distinte modalità: la prima presso la residenza o il domicilio (art. 139 cpc), la seconda presso il luogo di lavoro (caserma ecc.) tramite consegna di una copia dell’atto al pubblico ministero, se il destinatario non lo riceve in mani proprie (art. 146 cpc).

      Tale ultima disposizione, allorché parla di militare “in attività di servizio”, si riferirebbe non allo status del militare ma alla sua situazione di fatto al momento della notifica, alla circostanza cioè che a tale ultimo momento egli si trovi nel luogo di lavoro (sia cioè “in servizio”).

      In tale contesto, ove la notificazione non venga effettuata presso la propria abitazione, occorre rispettare rigorosamente la procedura di cui al menzionato art. 146 cpc, mentre, ove si opti per la notificazione presso l’abitazione, è necessario osservare le procedure normali.

      Nella specie, la controinteressata intimata, assente nella propria abitazione al momento della notifica, ha ritirato il plico in data 4 novembre 2006, con la conseguenza che la notifica è stata più che valida, tanto più che essa è stata effettuata a mezzo posta.

      Il motivo è fondato.

Il collegio non ignora che, secondo la prevalente giurisprudenza anche della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7 ottobre 2005, n. 19655; 11 gennaio 2007, n. 372), il mancato rispetto delle regole contenute nell’art. 146 C.P.C. per le notificazioni a militare in attività di servizio comporta la nullità della notificazione medesima.

Deve, però, ricordare che la stessa Corte di Cassazione ha escluso che tale grave conseguenza possa derivare allorché la notificazione dell’atto giudiziario viene effettuata, come nel caso in esame, attraverso il servizio postale.

Difatti, la notificazione a militare in attività di servizio può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, in quanto l'art 146 c.p.c. - secondo cui quando destinatario della notifica sia il militare, essa deve avvenire a mani proprie, osservate le norme di cui agli art. 139 ss. del codice di rito e, altrimenti, mercè invio di copia dell'atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M. - non contiene l'espresso divieto normativo che è il solo idoneo ad essere di ostacolo all'ipotesi di notificazione a mezzo posta; a norma dell'art. 149, comma 1, c.p.c. (Cass. civile, sez. II, 16 febbraio 1996, n. 1202).

2. L’accoglimento del motivo di appello non consente, però, di passare all’esame delle cesure di merito proposte con l’atto introduttivo di giudizio.

Il ricorso di primo grado, infatti, è stato notificato solo alla concorrente collocata al 20° posto nella graduatoria di merito e, quindi, in posizione utile per l’assunzione, ma non pure al concorrente che, collocatosi al 21° posto della graduatoria medesima, risulta essere il primo degli idonei e, dunque, meglio graduato dell’originario ricorrente che, com’è noto, è stato collocato al 22° posto.

Si tratta, all’evidenza, di soggetto che assume rispetto all’originaria impugnazione la veste di controinteressato in senso tecnico, posto che l’eventuale attribuzione al ...omissismsmvld.... del maggiore punteggio invocato comporterebbe il suo scavalcamento.

La fattispecie integra un difetto di procedura per violazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata e la controversia, ai sensi dell’art. 35 della citata legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 11 della legge n. 205 del 2000, va rinviata al tribunale amministrativo regionale, che, previa integrazione del contraddittorio, provvederà alla prosecuzione del giudizio.

Spese del doppio grado al definitivo.

P.Q.M

         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Spese del doppio grado al definitivo.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente decisione al tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 11 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

      Così deciso in Roma, 22 maggio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori

Gennaro  Ferrari   Presidente

Costantino   Salvatore   Consigliere est.

Luigi    Maruotti  Consigliere

Pier Luigi  Lodi   Consigliere

Antonino   Anastasi   Consigliere 
 

L’ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE

Costantino Salvatore    Gennaro Ferrari 
 

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il 17/9/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

    Dott. Antonio Serrao 
 
 
 
 
 
 

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N.R.G.2784/2007


 

GB