R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.4961/2007
Reg. Dec.
N. 6822 Reg. Ric.
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 6822 dell’anno 2002 proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (già delle Finanze), Comando Generale della G.d.F., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
contro
...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Picci, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. E. Piermartiri in Roma a Via Bertoloni n.26/B;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Sezione II, 16 gennaio/21 febbraio 2002, n.1259;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2007 il Consigliere Vito Carella;
Uditi l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri e l’Avv. S.Ambrogetti per delega dell’Avv. Picci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato in primo grado, il ricorrente, che aveva partecipato alla selezione per l’arruolamento nell’anno 2001 di n.270 allievi finanzieri in ferma breve, è stato giudicato non idoneo dalla Sottocommissione per gli accertamenti psico attitudinali in quanto “Soggetto che allo stato appare scarsamente motivato con scarso controllo emotivo. Non adattabile”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, disposta verificazione, con la gravata sentenza ha accolto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando che le relative risultanze “hanno attribuito alla struttura della personalità dell’odierno ricorrente il coefficiente 1PS, il quale consente l’arruolamento ai sensi del D.M. 17/5/2000”.
Con il gravame in esame, il Ministero delle Finanze ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo che:
L’appellato si è costituito in giudizio con il controricorso del 17 ottobre del 2002 ed ha opposto la tardività dell’appello e la circostanza che il bando di concorso, se non in violazione dell’art. 24 della Costituzione, non può essere interpretato come ostativo a qualsiasi forma di controllo giurisdizionale.
Con l’ordinanza n.3774/2002 la misura cautelare è stata accolta.
All’udienza del 29 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La decisione del Tar di accoglimento del ricorso, a seguito della positiva verificazione espletata dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma, è contestata dalla difesa statale appellante in quanto accertamenti tecnici che competono esclusivamente al personale della sanità militare (Ufficiali periti selettori) e che, come da bando, non sono suscettibili di revisione (meno che mai da parte di medici civili).
L’appello va accolto in sintonia a quanto ritenuto in sede cautelare con l’ordinanza n.3774/2002.
2.– In linea preliminare deve essere disattesa l’eccezione di tardività dell’appello, sollevata con riguardo alla data di notifica della sentenza (29 aprile 2002) e quella di notifica dell’appello ex art. 149 c.p.c. (13 luglio 2002).
Difatti, come previsto dal disposto citato, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Inoltre, la prima notifica a mani proprie (28.6.2002) non ha avuto buon fine perché il difensore domiciliatario ha nel frattempo trasferito altrove il proprio studio, senza tuttavia darne comunicazione di rito.
Ne consegue che il ricorso è da apprezzarsi tempestivo e che non si può ora neanche venire contro un fatto proprio.
3.– Nel merito, la difesa appellata dubita della legittimità della previsione contenuta nell’art. 7 del bando di concorso, che non ammette la revisione delle prove psico-attitudinali, in quanto – a suo dire – se non in violazione dell’art. 24 della Costituzione, ciò non può certo significare aprioristicamente l’esclusione di qualunque forma di controllo giurisdizionale.
Questa tesi non può essere seguita ed è mal posta perché non è questione di insindacabilità degli accertamenti psico-fisici, bensì del momento di loro rilevanza, nel rispetto delle scansioni temporali previste dal bando, dimodochè la legittimità delle valutazioni operate dalle Commissioni sanitarie a ciò proposte deve essere riferita a tal momento di verificata inidoneità, il quale non può essere inficiato da fattori che possono intervenire successivamente a modificare lo stato psico-fisico dell’interessato (Cons.St., IV, 1 ottobre 2004, n.6405).
Quanto sopra precisato è più che esaustivo, senza trascurare di considerare, come da insegnamento di questo Consiglio, che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni a contenuto tecnico specialistico consente il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall’Amministrazione, non già la loro sostituzione con un diverso giudizio tecnico formulato per il tramite del consulente verificatore (Cons.St., V, 11 novembre 2004, n.7346; VI, 4 novembre 2002, n.6004; IV, ord.za n.2806/01).
A maggior ragione nel caso di specie in cui si tratta di giudizio psico-attitudinale ad assolvere i peculiari compiti di polizia demandati ad un finanziere.
4.– In conclusione, l’appello deve essere accolto e, a riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.
Le spese di doppio grado del giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – sezione IV - nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori :
Carlo Saltelli Presidente f.f.
Salvatore Cacace Consigliere
Sergio De Felice Consigliere
Sandro Aureli Consigliere
Vito Carella
Consigliere, est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Vito Carella Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Il 25/9/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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N.R.G. 6822/2002
TRG