R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.4961/2007

Reg. Dec.

N. 6822 Reg. Ric.

Anno 2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 6822 dell’anno 2002 proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (già delle Finanze), Comando Generale della G.d.F., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

contro

...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Picci, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. E. Piermartiri in Roma a Via Bertoloni n.26/B;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Sezione II, 16 gennaio/21 febbraio 2002, n.1259;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2007  il Consigliere Vito Carella;

Uditi l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri e l’Avv. S.Ambrogetti per delega dell’Avv. Picci;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento impugnato in primo grado, il ricorrente, che aveva partecipato alla selezione per l’arruolamento nell’anno 2001 di n.270 allievi finanzieri in ferma breve, è stato giudicato non idoneo dalla Sottocommissione per gli accertamenti psico attitudinali in quanto “Soggetto che allo stato appare scarsamente motivato con scarso controllo emotivo. Non adattabile”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, disposta verificazione,  con la gravata sentenza ha accolto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando che le relative risultanze “hanno attribuito alla struttura della personalità dell’odierno ricorrente il coefficiente 1PS,  il quale consente l’arruolamento ai sensi del D.M. 17/5/2000”.

Con il gravame in esame, il Ministero delle Finanze ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo che:

  1. – l’Istituto di Medicina Legale della Università, nonostante l’indiscussa professionalità nell’ambito di specifica pertinenza (medica), non ha i necessari strumenti per pervenire ad un giudizio psico-attitudinale (militare) riferito ai particolari compiti (finanziere);
  2. – la legge demanda specificatamente l’accertamento ai servizi di medicina militare e, nella specie, all’apposita sottocommissione di concorso, composta in Collegio da Ufficiali periti selettori;
  3. – il ricorrente è stato giudicato inidoneo all’accertamento dei requisiti attitudinali e non dei requisiti psico-fisici;
  4. – i giudizi volti a determinare l’idoneità psico-attitudinale di un candidato ad un pubblico impiego attengono al merito e non alla legittimità dell’azione amministrativa;
  5. – i test attitudinali sono diretti ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore (ed altro);
  6. – le prove psico-attitudinali vagliano le relative condizioni in un preciso e dato momento e, come da bando (lex specialis), si concludono con una dichiarazione di idoneità o non idoneità a prestare servizio nel Corpo, che non è revisionabile.

L’appellato si è costituito in giudizio con il controricorso del 17 ottobre del 2002 ed ha opposto la tardività dell’appello e la circostanza che il bando di concorso, se non in violazione dell’art. 24 della Costituzione, non può essere interpretato come ostativo a qualsiasi forma di controllo giurisdizionale.

Con l’ordinanza n.3774/2002 la misura cautelare è stata accolta.

All’udienza del 29  maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. – Nel presente giudizio, è controversa la inidoneità psico-attitudinale di un giovane – già in ferma breve nella Forze Armate – all’Arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, accertata dall’apposita Sottocommissione con il giudizio di “Soggetto che allo stato appare scarsamente motivato con scarso controllo emotivo. Non adattabile”.

La decisione del Tar di accoglimento del ricorso, a seguito della positiva verificazione espletata dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma, è contestata dalla difesa statale appellante in quanto accertamenti tecnici che competono esclusivamente al personale della sanità militare (Ufficiali periti selettori) e che, come da bando, non sono suscettibili di revisione (meno che mai da parte di medici civili).

L’appello va accolto in sintonia a quanto ritenuto in sede cautelare con l’ordinanza n.3774/2002.

2.– In linea preliminare deve essere disattesa l’eccezione di tardività dell’appello, sollevata con riguardo alla data di notifica della sentenza (29 aprile 2002) e quella di notifica dell’appello ex art. 149 c.p.c. (13 luglio 2002).

Difatti, come previsto dal disposto citato, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

Inoltre, la prima notifica a mani proprie (28.6.2002) non ha avuto buon fine perché il difensore domiciliatario ha nel frattempo trasferito altrove il proprio studio, senza tuttavia darne comunicazione di rito.

Ne consegue che il ricorso è da apprezzarsi tempestivo e che non si può ora neanche venire contro un fatto proprio.

3.– Nel merito, la difesa appellata dubita della legittimità della previsione contenuta nell’art. 7 del bando di concorso, che non ammette la revisione delle prove psico-attitudinali, in quanto – a suo dire – se non in violazione dell’art. 24 della Costituzione, ciò non può certo significare aprioristicamente l’esclusione di qualunque forma di controllo giurisdizionale.

Questa tesi non può essere seguita ed è mal posta perché non è questione di insindacabilità degli accertamenti psico-fisici, bensì del momento di loro rilevanza, nel rispetto delle scansioni temporali previste dal bando, dimodochè la legittimità delle valutazioni operate dalle Commissioni sanitarie a ciò proposte deve essere riferita a tal momento di verificata inidoneità, il quale non può essere inficiato da fattori che possono intervenire successivamente a modificare lo stato psico-fisico dell’interessato (Cons.St., IV, 1 ottobre 2004, n.6405).

   Quanto sopra precisato è più che esaustivo, senza trascurare di considerare, come da insegnamento di questo Consiglio, che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni a contenuto tecnico specialistico consente il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall’Amministrazione, non già la loro sostituzione con un diverso giudizio tecnico formulato per il tramite del consulente verificatore (Cons.St., V, 11 novembre 2004, n.7346; VI, 4 novembre 2002, n.6004; IV, ord.za n.2806/01).

A maggior ragione nel caso di specie in cui si tratta di giudizio psico-attitudinale ad assolvere i peculiari compiti di polizia demandati ad un finanziere.

4.– In conclusione, l’appello deve essere accolto e, a riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

   Le spese di doppio grado del giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

   Spese del doppio grado di giudizio compensate.

   Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

   Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – sezione IV - nella Camera  di Consiglio,  con l’intervento dei Signori :

   Carlo Saltelli                                    Presidente f.f.

   Salvatore Cacace                              Consigliere

   Sergio De Felice                                Consigliere

   Sandro Aureli                                    Consigliere

   Vito Carella                                      Consigliere, est. 
 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Vito Carella     Carlo Saltelli 
 

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il 25/9/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

    Dott. Antonio Serrao

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N.R.G. 6822/2002


 

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