REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.505/2006
Reg.Dec.
N. 641 Reg.Ric.
ANNO 1998
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 641/98, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Calcagno e Maria Teresa Barbantini, presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza di Trevi, n. 86, appellante incidentale;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 30 agosto 1997, n. 345;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’appellato e l’appello incidentale dallo stesso spiegato;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 giugno 2005, il Consigliere Francesco Caringella
Udito l’Avv. dello Stato Galluzzo;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di sentenza in forma semplificata giusta il disposto dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971;
Rilevato che la vertenza trae origine dal ricorso proposto dal sig. (omissis) (omissis), ex agente della Polizia di Stato, avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione ha respinto la domanda dal medesimo proposta per la riammissione in servizio ravvisando un causa ostativa nel tempo trascorso dalla cessazione dal servizio;
Reputato condivisibile l’assunto centrale posto a sostegno della sentenza appellata secondo cui il tempo trascorso, pari a circa quattro anni e mezzo, non risulta nella specie tale da comprovare ex se, senza adeguata enunciazione dei parametri di riferimento e dei criteri valutativi in relazione al caso concreto, il venir meno del possesso della preparazione necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti d’istituto con sufficiente professionalità;
che l’accento posto nel provvedimento impugnato sulla necessità di continuo addestramento del personale, se non bilanciato da adeguati correttivi che tengano conto della situazione concreta, porta alla preclusione sistematica della riammissione in servizio, con conseguente vanificazione della normativa regolatrice della materia, anche in caso di cessazione dal servizio per periodi limitati;
che, in definitiva, nella specie difetta il necessario bilanciamento della suddetta esigenza di garantire l’addestramento del personale in servizio con l’interesse pubblico a giovarsi della professionalità maturata nel precedente periodo servizio dall’interessato, anche alla luce della possibilità di recuperare le lacune sopravvenute con un periodo di aggiornamento di certo più beve rispetto a quello necessario in caso di nuova assunzione;
Reputato che in definitiva l’appello dell’amministrazione deve essere respinto con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano nella misura di euro 2.000 (duemila).
Così deciso in Roma, addì 21 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
FRANCESCO CARINGELLA ANNAMARIA
RICCI
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il....09/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 641/1998
FF