REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale

(Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sui ricorsi riuniti in appello n. 1484 e n. 7813 del 2005,   proposti rispettivamente

- dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Laura Tocco,   domiciliato presso l’avv. Laura Di Fazio in Roma, via Keplero n.26;

- dalla XIX Comunità montana l’Arco degli Aurunci , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Romano Carello elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico 24;

CONTRO

- la XIX Comunità montana l’Arco degli Aurunci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Romano Carello elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico 24;

- il sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Laura Tocco,   domiciliato presso l’avv. Laura Di Fazio in Roma, via Keplero n.26;

e nei confronti di

Vecchia Comunità montana dei Monti Aurunci XVII, non costituita nel giudizio di appello;

Comunità montana dei Monti Aurunci XVII, non costituita nel giudizio di appello;

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, seconda sezione, 16 giugno 2004, n. 5913;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2006 il Consigliere Aldo Fera;

Udito per la parte appellante l’avv. Tocco, come indicato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  Oggetto degli appelli proposti dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... e dalla XIX Comunità montana l’Arco degli Aurunci è la sentenza n. 5913 del 2004, con la quale il Tar Lazio, seconda sezione, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., per l’accertamento del diritto al riconoscimento del lavoro straordinario e delle attività extra-ufficio effettuate nel periodo 1992-1993. Limitando l’accertamento alle “ore di straordinario relative all’attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente (risultanti dai relativi prospetti mensili vistati dal Presidente della C.M. e depositati in atti) preventivamente autorizzate dall’amministrazione, e quindi nel limite delle 400 (divenute poi 600) ore ammesse per il 1992, e inserite in bilancio sulla base della tariffa  oraria, considerata  per il lavoro straordinario applicabile, determinata ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 13.5.1987, n. 268 (L. 25.637).

Il Tar ha altresì estromesso dal giudizio la Comunità montana zona XIX per difetto di legittimazione passiva.

Il primo giudice motiva la propria decisione  richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale : “ Non  puo' esser  riconosciuto alcun  compenso al  pubblico dipendente per  lavoro  straordinario,  quando  manchi  una  preventiva  formale autorizzazione da parte della p.a.  datrice di lavoro, solo in questo modo essendo  possibile verificare  nel rispetto dell'art.  97 cost.,  la reale  esistenza delle ragioni  di pubblico interesse  che rendono  opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.” (Consiglio Stato sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352).

Contro la sentenza è stato proposto appello da parte del sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., che ne contesta la parte che lo ha visto soccombente, sostenendo:

1.                              l’inammissibilità della costituzione nel giudizio di primo grado della Comunità montana dei Monti Aurunci, per illegittimità della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio;

2.                              l’error in iudicando, in quanto l’autorizzazione a prestare straordinario è implicitamente ricavabile dalle caratteristiche peculiari del servizio prestato.

Conclude quindi chiedendo la riforma della sentenza appellata e, per l’effetto, l’accoglimento integrale del ricorso di primo grado.

Il secondo appello è stato proposto appello dalla XIX Comunità montana l’Arco degli Aurunci, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, sostenendo:

1. che erroneamente il primo giudice l’ha estromessa dal giudizio, in quanto le ragioni del credito vantato dal ricorrente si riferisce all’epoca in cui il rapporto intercorreva con la Vecchia Comunità montana dei Monti Aurunci XVII, della quale la XIX Comunità montana è successore universale.

2. che il ...OMISSIS.... non avrebbe titolo per il riconoscimento del lavoro straordinario e delle attività extra-ufficio effettuate nel periodo 1992-1993, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente.

3. che il processo andava interrotto per la estinzione della Vecchia Comunità montana dei Monti Aurunci XVII  e la successione delle nuove comunità.

DIRITTO

1. I ricorsi di cui all’epigrafe, proposti dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... e dalla XIX Comunità montana l’Arco degli Aurunci, per la riforma della sentenza specificata in epigrafe,  in quanto diretti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti.

2. Il ricorso proposto dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... è infondato.

La sentenza è appellata nella parte in cui il primo giudice ha circoscritto il diritto rivendicato dal ricorrente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, effettuato nel periodo 1992-1993, alle “ore di straordinario relative all’attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente (risultanti dai relativi prospetti mensili vistati dal Presidente della C.M. e depositati in atti) preventivamente autorizzate dall’amministrazione, e quindi nel limite delle 400 (divenute poi 600) ore ammesse per il 1992, e inserite in bilancio sulla base della tariffa  oraria, considerata  per il lavoro straordinario applicabile, determinata ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 13.5.1987, n. 268 (L. 25.637).

Il sig. ...OMISSIS...., in sede di appello solleva due questioni.

Con la prima afferma l’inammissibilità della costituzione nel giudizio di primo grado della Comunità montana dei Monti Aurunci, per illegittimità derivata dalla deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio. Sennonché, tale deliberazione, che è contestata per vizi dell’atto amministrativo sottostante (in particolare per la pretesa incompatibilità del presidente dell’ente a partecipare alla deliberazione, per grave inimicizia con il ricorrente) e non sotto il profilo della validità dell’atto processuale, con il quale l’ente intimato ha manifestato la volontà di resistere all’azione proposta dal ricorrente, non risulta essere stata appositamente impugnata da quest’ultimo. 

Con la seconda, contesta le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado che ha seguito il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “ Non  puo' esser  riconosciuto alcun  compenso al  pubblico dipendente per  lavoro  straordinario,  quando  manchi  una  preventiva  formale autorizzazione da parte della p.a.  datrice di lavoro, solo in questo modo essendo  possibile verificare  nel rispetto dell'art.  97 cost.,  la reale  esistenza delle ragioni  di pubblico interesse  che rendono  opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.” (Consiglio Stato sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352).

Secondo l’appellante, l’autorizzazione a prestare straordinario sarebbe implicitamente ricavabile dalle caratteristiche peculiari del servizio prestato.

L'assunto però non considera che, in presenza di una disciplina normativa  del lavoro straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268), contrassegnata da limiti, di natura sostanziale e quantitativa, imposti alle amministrazioni ed ai dipendenti, da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze fondato (comma sette ) su " riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo", e da un meccanismo procedurale che affida “al confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo “ la individuazione dei casi nei quali “per esigente eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato” ( comma sei),  non vi  è spazio per una autorizzazione implicita. Ciò anche perché l’autorizzazione in questione non è un mero atto di consenso ma rappresenta il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione  e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

3. Il ricorso proposto dalla XIX Comunità montana l’Arco degli Aurunci è, invece, inammissibile, perché l’estromissione dal giudizio di primo grado, motivata con il fatto che l’ente è estraneo alla pretesa creditoria del ricorrente, reca un vantaggio e non un pregiudizio alla parte appellante.

L’appello, pertanto, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

4. Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, previa riunione di ricorsi di cui all’epigrafe, respinge l’appello n. 1484 e dichiara inammissibile l’appello n. 7813 del 2005.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2006, con l’intervento dei signori:

Sergio Santoro                           Presidente

Giuseppe Farina                          Consigliere

Aldo Fera                                   Consigliere estensore

Marzio Branca                   Consigliere

Nicola Russo                     Consigliere

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera                                                    F.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 agosto 2006

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p.  IL  DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi