REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5078/2007

Reg.Dec.

N. 8732 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... rappresentato e difeso dagli avv. Ennio Mazzocco e Roberto Masiani ed elettivamente domiciliato in Roma presso il primo via Ugo Bassi 3;

contro

Ministero dell’interno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

e nei confronti di:

Commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale militare di Caserta e Commissione medica di 2° istanza di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n.744 del 16 giugno 2005.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

     Udito l’avv. Mazzocco; 

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con la sentenza in epigrafe il Tar per il Molise ha respinto i ricorsi proposti da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... avverso i giudizi di non idoneità permanente al servizio di istituto nei ruoli della Polizia di Stato, espressi dalle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza, con la dichiarazione di idoneità per i ruoli civili del Ministero dell’interno e di altre Amministrazioni dello Stato.

     L’adito Tribunale premetteva che preliminarmente dovesse disporsi la riunione dei ricorsi per la riscontrata connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi.

     Chiariva poi  che, mediante l’impugnativa dei verbali delle visite della Commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale militare di Caserta e di quella di seconda istanza presso il Comando del Servizio di Sanità e veterinaria della Regione Militare Sud di Napoli, nei quali egli era stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio nel Corpo cui appartiene in modo assoluto” e tuttavia “idoneo nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e di altre Amministrazioni dello Stato”, l’istante chiedeva di essere ritenuto idoneo al servizio di Polizia.

     Preliminarmente il Collegio disattendeva l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi, fondata sul rilievo che essi avrebbero ad oggetto atti endoprocedimentali, come tali improduttivi di effetti negativi in capo al ricorrente e perciò inidonei ad incardinare un interesse concreto ed attuale all’impugnativa. Come si evinceva infatti da quanto riportato in narrativa, non può non constatarsi che i risultati delle visite eseguite dai suddetti organi tecnici, trasfusi nei verbali gravati, avevano automaticamente determinato gli effetti pregiudizievoli sopra evidenziati nei confronti del ricorrente, che pertanto poteva ben vantare un interesse alla loro rimozione attraverso il giudizio di annullamento promosso con detti ricorsi.

     Tuttavia nel merito, tutti i ricorsi erano infondati. In primo luogo il Tar rimarcava come i verbali impugnati fossero solo gli atti conclusivi di una serie procedimentale, attivata a seguito di un disturbo psichico manifestatosi alla fine del 1997, in ragione del quale in data  3.1.1998 il ricorrente era stato sottoposto ad una prima visita medica presso la Questura di Campobasso, nel corso della quale gli era già stata diagnosticata la patologia di “agitazione psico-motoria” .

     Da qui, a partire dal 7.2.1998 e sino al 29.7.1999, perciò per un periodo di tempo tutt’altro che trascurabile, si sono susseguite periodicamente numerose visite mediche ad opera alternativamente della C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Caserta e della Commissione medica di 2^ istanza presso l’Ospedale di Napoli (e precisamente 5 visite da parte di ciascuna delle commissioni mediche, per un totale di 10 visite), le quali avevano tutte confermato una patologia di “pregresso scompenso psicotico in soggetto con struttura paranoidea di personalità”, come tale determinante per lo stesso un’assoluta inidoneità permanente ai servizi cui era addetto.

     Successivamente, rispettivamente nelle date del 12.8.1999 e del 2.9.1999, le citate commissioni mediche hanno ulteriormente visitato il Sig. ...omissismsmvld...., confermando la patologia precedentemente riscontrata ed il giudizio di inidoneità su riportato e ciononostante ritenendo che egli fosse “idoneo nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e di altre Amministrazioni dello Stato”.

     In proposito in primo luogo non poteva condividersi l’assunto contenuto nei ricorsi, secondo cui non sarebbe stato rispettato l’iter procedimentale fissato a garanzia dell’interessato, ed in particolare questi sarebbe stato “reiteratamente convocato presso la C.M.O. di Caserta senza essere stato in grado di rendersi conto delle finalità perseguite”.

     Si era più volte rilevato l’episodio che aveva determinato l’iter in esame e si era anche potuto accertare che le ripetute visite erano state eseguite proprio per tutelare il ricorrente, al fine di acquisire un grado di certezza in ordine alla sussistenza ed alla gravità della malattia ed agli effetti da questa determinati. Si era infatti pervenuti al giudizio di inidoneità permanente al servizio di polizia solo dopo che più volte lo stesso era stato dichiarato inidoneo in modo temporaneo ed altresì, accertata l’inidoneità permanente a tale servizio, si era verificato se egli potesse essere ritenuto invece idoneo per i ruoli civili, com’era realmente accaduto. Doveva inoltre considerarsi, sotto altro profilo, che i giudizi medici, quali sono quelli in questione, potevano essere sindacati dal giudice amministrativo solo ove denotassero una manifesta illogicità, figura sintomatica di eccesso di potere. Nella specie detti giudizi, differentemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, erano diffusamente esplicitati ed argomentati nei verbali gravati e risultavano l’uno confermativo dell’altro; essi perciò non denotavano le dedotte contraddittorietà ed illogicità. La circostanza che gli stessi, pur essendo riferiti ad un arco temporale pari a quasi due anni e pur provenendo da due organi differenti, in sostanza non si discostassero l’uno dall’altro riguardo né alla patologia riscontrata né alle conseguenze della medesima in termini lavorativi, costituiva una riprova che non fosse possibile ravvisarsi il difetto di presupposti pure denunciato da parte ricorrente.

     Né poteva bastare ex adverso l’unico referto favorevole depositato in giudizio dal ricorrente in data 21.9.1999-prot. n. 1732, avente ad oggetto una perizia psichiatrica di parte, contrastante con la diagnosi ed il giudizio espressi dagli organi tecnici sopra richiamati. Si trattava di un giudizio, peraltro di parte, isolato, a fronte della molteplicità di giudizi tra di loro uniformi e rispetto allo stesso contrastanti espressi da due organi terzi.

     Deve aggiungersi che lo stesso ricorrente in data 6.2.2001 aveva depositato copia del verbale della visita collegiale eseguita il 26.6.2000 presso l’A.U.S.L. n. 3 “Centro Molise” di Campobasso, nel corso della quale lo stesso era stato dichiarato idoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di operatore amministrativo. Ma si trattava esattamente delle conclusioni cui sono pervenute le due Commissioni mediche ospedaliere e che sono contestate in questa sede. Ne derivava, perciò, che tutti i ricorsi in esame erano infondati e vanno rigettati.

     Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:

     Violazione e falsa applicazione degli artt.68, 71, 129 e 139 del DPR 10 gennaio 1957, n.3; degli artt.1, 7 e 9 del DPR 24 aprile 1982, n.339. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità, indeterminatezza. Difetto di istruttoria e di motivazione.

     Erra il Tar nel respingere il primo motivo di ricorso, perché l’appellante è stato inviato a visita presso la Commissione medica ospedaliera di Caserta senza l’osservanza della procedura desumibile dalla normativa vigente e delle garanzie connesse, in quanto nei relativi atti di convocazione non si specificano le ragioni della richiesta e le finalità perseguite. La Circolare 11 ottobre 1996, n.333.A\9807 AC del Ministero dell’interno, disposizioni sulle visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità al servizio, impone all’Amministrazione di notificare al dipendente, tra l’altro, le finalità della visita medica collegiale cui viene sottoposto, con facoltà dell’interessato di farsi assistere da un medico di fiducia. La giurisprudenza ha sottolineato in fattispecie relative alla dispensa dal servizio, che nell’invito a sottoporsi a visita medica, la p.a. deve esplicitare sia il motivo dell’accertamento che l’ambito di esso, per consentire all’interessato di predisporre le sue difese ed assicurarsi l’eventuale assistenza di un medico specialista di fiducia. Quanto detto trova conferma nella normativa richiamata in rubrica.

     In tale quadro normativo, solo conoscendo puntualmente le finalità della visita ed i suoi possibili effetti, il dipendente ha la possibilità di scegliere l’assistenza di un medico di fiducia per garantire la propria posizione, mentre, invece, nella fattispecie, tali principi sono stati obliterati. Né può farsi riferimento alle pregresse visite disposte dall’Amministrazione, che avevano finalità diverse, avendo dichiarato solo un’inidoneità temporanea con concessione di giorni di riposo, e non sono state comunque precedute dagli incombenti di cui sopra.

     2. Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, della l.n.241\90. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione.

     Erra il Tar nell’escludere l’illogicità, la contraddittorietà e l’insufficiente motivazione dei giudizi espressi nei verbali di visita. Dall’esame del contenuto dei verbali stessi del 18 maggio 1999, C.M.O. di Caserta, e del 29 luglio 1999, Commissione medica di 2° istanza, si evince che le conclusioni ritratte sono illogiche e contraddittorie rispetto a quanto emerso in sede di visita psicologica, la quale rende inattendibile l’esito della visita psichiatrica, considerando che, mentre lo psichiatra riferisce di un rapporto con l’esaminatore oppositivo e polemico, di una percezione labile ed un pensiero rigido ed illogico, lo psicologo, per converso, ha attestato disponibilità al dialogo, eloquio congruo e scorrevole, percezione della realtà esterna piuttosto precisa e meticolosa, narrazione con adeguati nessi logici e relazionali. La contraddittorietà imponevano all’organo collegiale, a fronte di giudizi positivi, di esternare, con adeguata motivazione, l’iter logico seguito a sostegno delle conclusioni impugnate circa la prevalenza degli elementi pregiudizievoli per l’interessato. Le considerazioni svolte rendevano doverosa la verifica del contenuto dei referti delle due visite specialistiche eseguite, tenuto conto della perizia psichiatrica di parte del 1° settembre 1999, depositata in giudizio il 29 settembre 1999, evidenziante ampiamente l’assenza di anomalie della condotta, sicchè lo stato di salute del ricorrente non poteva ritenersi paranoide e tale da renderlo incompatibile col servizio in Polizia, e piuttosto utilizzabile in servizi di istituto compatibili con la eventuale ridotta capacità lavorativa. Si insiste perché venga disposta CTU per accertare le effettive condizioni di salute dell’appellante.

     Dai successivi verbali delle visite mediche, 12 agosto 1999, CMO di Caserta, si evince un esame obiettivo positivo e la ripetizione pedissequa del giudizio già espresso in 2° istanza il 29 luglio 1999, incongruo per la ragioni sopra esposte, mentre dal verbale 2 settembre 1999, Commissione media di 2° istanza, emerge una visita incompleta, non essendo stata effettuata la visita psicologica, pure effettuata il 29 luglio 1999. Ciò è sintomo di superficialità e parzialità dell’accertamento clinico. Ove si dovesse poi ritenere che non era necessario un nuovo approfondito esame, stante il breve lasso di tempo intercorso tra tutte le predette visite, si deduce che, comunque, nei confronti degli ultimi due verbali, valgono le considerazioni già dedotte riguardo ai primi due.

     Si è costituita l’Amministrazione deducendo l’infondatezza dell’appello.

DIRITTO

     L’appello è infondato.

     Circa il primo ordine di motivi, va sottolineato che la sequenza degli accertamenti a cui egli è stato sottoposto prende in effetti le mosse da una visita medica collegiale presso la Commissione medico ospedaliera dell’Ospedale militare di Caserta in data in data 19 maggio 1999, in vista della quale in effetti non risulta, in atti, la comunicazione della finalità connessa all’accertamento della inidoneità permanente al servizio di istituto. Va peraltro sottolineato che, già in quella sede, l’interessato era stato comunque visitato alla presenza del medico di fiducia, dott. Kniahynicki Costantino; inoltre e comunque, ed è ciò che più rileva, l’Amministrazione, edotta del giudizio di inidoneità permanente al servizio in quella occasione per la prima volta formulato, aveva in effetti immediatamente proceduto ad avvertire l’interessato che, in vista della visita di 2° istanza, la esplicita finalità dell’accertamento era quella della possibile dispensa dal servizio, informandolo della facoltà di farsi assistere dal proprio medico di fiducia e di presentare, entro 10 giorni dalla notifica del primo giudizio, le proprie osservazioni nonché di produrre istanza per l’audizione personale, nonché della possibilità di richiedere il trasferimento presso altri ruoli della stessa o di altre Amministrazioni dello Stato, beneficio comunque accordatogli (cfr; verbale di notifica del 19 maggio 1999, agli atti di primo grado).

     Successivamente a detta visita di 2° istanza, peraltro, gli accertamenti sono stati ripetuti, sia dinnanzi alla C.M.O. di Caserta (verbale 12 agosto 1999), sia in seconda istanza (verbale 2 settembre 1999), sempre col rispetto delle formalità di previo avviso informato previste dall’art.68 del T.U 10 gennaio 1957, n.3, nonché dall’art.7 del DPR 24 aprile 1982, n.339 (cfr, verbale del 2 agosto 1999, sempre agli atti di primo grado).

     Ciò dimostra che, con riferimento agli accertamenti da ritenere fondanti il giudizio impugnato, comunque tali da assorbire le precedenti visite (connesse alla periodica e protratta dichiarazione della inidoneità temporanea), e da rendere attuale e giuridicamente rilevante, ai fini qui in rilievo, il giudizio effettivamente preso in considerazione, la procedura si è svolta legittimamente, senza che possano riscontrarsi le violazioni dell’iter procedurale, e delle sue garanzie per l’interessato, lamentate con il motivo in esame.

     Così delimitato l’ambito di rilevanza procedurale degli atti posti in essere, ai fini della dichiarazione di inidoneità permanente al servizio, neppure ha pregio il secondo motivo di appello.

     Il giudizio medico collegiale di inidoneità permanente al servizio costituisce infatti il risultato di un accertamento scientifico complesso, la cui censurabilità è operabile, in sede giurisdizionale, solo in presenza di macroscopiche illogicità e contraddittorietà.

     Per i motivi sopra specificati, queste non sono ravvisabili rispetto ai verbali di visita medica del 18 maggio 1999 e del 29 luglio 1999, che sono da ritenere assorbiti dalle successive visite appartenenti alla sequenza procedurale legittimamente instaurata ai fini qui in rilievo.

     Rispetto alle visite di prima e seconda istanza del 12 agosto 1999 e del 2 settembre 1999, poi, l’esame dei relativi verbali non consente altrettanto di ravvisare le dedotte illogicità e contraddittorietà, proprio perchè la formazione della volontà collegiale appare univocamente confluita nel giudizio finale, senza che, sul piano medico-scientifico, risultino, all’interno dei verbali stessi, contrasti tra giudizi parziali palesabili “icto oculi”, in base ad un giudizio di ragionevolezza ad alla conoscenza notoria su cui si fonda il sindacato giurisdizionale.

     Ed infatti, non può trascurarsi che anche ammettendo di tenersi conto delle precedenti visite summenzionate e del contenuto di quelle successive qui individuate come rilevanti, la mera enunciazione di giudizi parziali e preparatori della diagnosi, condotti alla stregua di differenti scienze terapeutiche, psicologia e psichiatria, non è sufficiente a far rilevare un contrasto significativo sul piano della abnormità logica.

     Lo stesso parametro della logica, infatti, non consente di comparare le premesse diagnostiche parziali delle rispettive discipline per predicarne, estrapolandone alcuni passaggi, la reciproca contraddittorietà o, ancora, l’incompletezza dell’istruttoria, per essersi in ipotesi resi necessari eventuali ulteriori approfondimenti e accertamenti.

     L’imparzialità degli organi collegiali coinvolti, l’univocità e coerenza delle diagnosi e conclusioni di volta in volta assunte, come già evidenziato dal Tar, il rispetto delle garanzie procedurali con riferimento ai momenti valutativi effettivamente rilevanti, costituiscono la cornice logica prevalente a cui attenersi nel sindacato giurisdizionale, fermo restando che è del tutto compatibile, alla luce del criterio di ragionevolezza, che il riscontro di una forma psicotica (per quanto connessa a “pregresso scompenso”) in “soggetto con struttura paranoidea”, si accompagni a lucidità di coscienza e di percezione sensibile sul piano dell’esame psicologico, senza che ciò dia adito all’esigenza di disporre una consulenza tecnica d’ufficio nella presente sede.

     L’appello va pertanto respinto e in ordine le spese del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione di giusti motivi.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata.                        

     Compensa le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta   Presidente

Carmine Volpe   Consigliere

Giuseppe Romeo   Consigliere

Luciano Barra Caracciolo  Consigliere Est.

Roberto Chieppa   Consigliere 
 

Presidente

Gaetano Trotta

Consigliere       Segretario

Luciano Barra Caracciolo     Glauco Simonini 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....02/10/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 8732/2005


 

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