Consiglio di
Stato, VI sezione
Sentenza del 4 settembre 2006 n. 5087
Annulla in parte TAR Puglia, ...OMISSIS...., sez. I, 8.5.2003 n. 2971
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in appello in epigrafe ...OMISSIS....., dirigente della
Polizia di Stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1994, ha
chiesto l’annullamento della sentenza n. 2971/2003 con la quale il Tar per
la Puglia, sezione di ...OMISSIS...., ha respinto il ricorso proposto per
l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per l’ingiusto e
discriminatorio trasferimento (dalla Questura di ...OMISSIS.... alla
Questura di ...OMISSIS....) subito a mezzo di provvedimento annullato in
sede giurisdizionale.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la
reiezione dell’appello.
Con la decisione n. 3033/2005 questa Sezione accoglieva in parte il ricorso
in appello, condannando il Ministero dell’interno al pagamento in favore del
ricorrente della somma di Euro 15.000,00 a titolo di danno all’immagine
subito a causa dell’illegittimo provvedimento adottato dall’amministrazione.
Con tale sentenza parziale è stato evidenziato che:
- il trasferimento era stato disposto per asseriti comportamenti del
ricorrente non conformi al decoro e al prestigio della Polizia di Stato, ma
era stato poi annullato non per vizi formali ma per “la totale fondatezza”
di tutti i profili di illegittimità denunciati dal dirigente;
- un provvedimento di trasferimento “punitivo” di un dirigente della Polizia
di Stato è idoneo di per sé a causare un danno all’immagine al dipendente
anche prima o in assenza di una sua concreta esecuzione;
- sussiste anche l’elemento soggettivo della responsabilità della P.a.,
- la lesione del diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della
propria prestazione professionale costituisce inadempimento contrattuale e
determina l'obbligo del risarcimento del danno c.d. professionale, che può
assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale
derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal
lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel
pregiudizio subito per perdita di "chance" ossia di ulteriori possibilità di
guadagno sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica
o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione
(v., Cassazione civile, sez. lav., 22 febbraio 2003, n. 2763; Cassazione
civile, sez. lav., 14 novembre 2001, n. 14199; Cassazione civile, sez. lav.,
10 giugno 2004, n. 11045).
Con riguardo alla ulteriore domanda risarcitoria, avente ad oggetto il c.d.
danno biologico, la Sezione ha disposto una CTU al fine di accertare:
a) le conseguenze dannose del malore che ha colpito il ricorrente alla data
di comunicazione del provvedimento di trasferimento con particolare riguardo
alla compatibilità con la dipendenza del malore dall’apprensione della
citata notizia, al periodo di malattia che ne è seguito e alla
quantificazione del danno biologico subito;
b) la sussistenza di un aggravamento delle condizioni del ricorrente o
l’insorgere di nuove patologie, riconducibili al suddetto malore o comunque
a fatti collegati con il menzionato provvedimento di trasferimento, anche in
questo caso con eventuale relativa quantificazione del danno biologico
subito.
Espletata la consulenza, la Sezione, con l’ordinanza n. 514/2006, ha
ritenuto di disporre un ulteriore adempimento istruttorio, la cui necessità
era sorta a seguito del deposito della relazione del CTU.
Infatti, da tale relazione emergeva una discordanza relativa alla data di
comunicazione al dirigente del trasferimento alla Questura di
...OMISSIS...., avvenuta secondo il ricorrente il 31-12-1991 e riportata al
22-12-1991 in altro atto di giudizio (v. pag. 17 della CTU).
Veniva quindi chiesto al Ministero di produrre ogni atto da cui risultasse
l’esatta data della comunicazione al ricorrente della notizia del
trasferimento, poi annullato, e ogni altro documento idoneo all’accertamento
del nesso di causalità tra la ricezione della notizia e il ricovero in
ospedale avvenuto il 31-12-1991.
Espletata l’ulteriore istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Il punto della controversia da risolvere è costituito dalla verifica
della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di
risarcimento del danno biologico, che il ricorrente assume essergli derivato
a causa dell’illegittimo trasferimento.
Sostiene l’appellante di essere stato colto da malore quando in Questura
apprese la notizia del trasferimento, con conseguente aggravamento delle sue
condizioni di salute rispetto alla situazione patologica pregressa (cardiomiopatia)
e insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva.
Già con le precedenti decisioni, la Sezione aveva fatto riferimento ai
citati precedenti della Cassazione, con cui è stato affermato che può, ad
esempio, costituire una lesione del diritto del lavoratore all'integrità
fisica (art. 2087 del c.c.) o, più in generale, alla salute (art. 32 della
Costituzione), quando la violazione degli obblighi ricadenti sul datore di
lavoro abbia determinato nel lavoratore non soltanto un dispiacere, una
afflizione dello spirito rientrante tra i danni morali, ma una vera e
propria patologia psichica, come uno stato ansioso o una sindrome da
esaurimento (Cass. 16 dicembre 1992 n. 13299).
Si tratta ora di verificare in concreto se le patologie lamentate sussistano
e si possano porre in rapporto di causalità con l’illegittimo trasferimento
disposto dall’amministrazione.
La CTU ha consentito di accertare la sussistenza sia di un aggravamento
della patologia all’apparato cardio-vascolare sia di una patologia
all’apparato psichico.
Tuttavia, sotto il profilo del nesso di causalità, si rileva che dalla
seconda istruttoria sono emersi elementi incompatibili con la tesi del
ricorrente, secondo cui il ricovero del 31-12-1991 era avvenuto a causa del
malore immediatamente successivo alla comunicazione della notizia del
trasferimento.
Infatti, il telegramma contenente la notizia del trasferimento è stato
trasmesso dal Ministero alla Questura di ...OMISSIS.... il 28-12-1991 e in
data 2-1-1992 è stato inviato sempre alla Questura di ...OMISSIS.... il
decreto di trasferimento, da notificare al ricorrente.
Tale decreto è stato notificato in data 4-1-1992 e, quindi, successivamente
al ricovero del 31-12-1991.
Il ricorrente sostiene di aver appreso comunque la notizia del trasferimento
in data 31-12 ed allega una semplice dichiarazione di un appartenente alla
Polizia di Stato, che lo avrebbe accompagnato all’ospedale dopo il malore
conseguente all’apprensione della notizia.
Tale dichiarazione non costituisce valido elemento probatorio e, in assenza
di ulteriori elementi o di richieste di assunzioni di idonee prove, deve
ritenersi non dimostrato il nesso di causalità tra il malore che ha
determinato il ricovero e l’apprensione della notizia del trasferimento.
Per di più, dagli atti depositati dall’amministrazione risulta che il
ricorrente si trovava in congedo ordinario con decorrenza 27-12-1991 e che
in data 3-1-1992 aveva fatto pervenire altro certificato per ulteriori
giorni 30 di riposo (all. 3 dei documenti depositati il 29-3-2006).
Ciò rende meno plausibile la tesi dell’apprensione della notizia il 31-12 e,
comunque, costituisce un elemento che poteva essere superato solo con
adeguate risultanze probatorie, non fornite e non richieste.
L’assenza del nesso di causalità tra il malore del 31-12-91 e la menzionata
notizia esclude che all’illegittimo trasferimento possa essere ricondotto
l’aggravamento della patologia dell’apparato cardio-vascolare, in quanto lo
stesso CTU aveva evidenziato che tale aggravamento era stato determinato da
un meccanismo a cascata derivante da un evento improvviso caratterizzato da
elevata carica emotiva, quale il trasferimento (che invece il ricorrente non
ha provato di aver appreso prima del malore).
Deve, quindi, essere respinta la domanda risarcitoria relativa a tale
invalidità, quantificata dal CTU nella misura del 20 % di invalidità
permanente e di giorni 40 di invalidità temporanea assoluta.
3. In relazione all’altra patologia (sindrome ansioso depressiva) le
conclusioni sono in parte diverse.
L’assenza del nesso di causalità tra notizia del trasferimento e malore
conduce ad escludere che il momento intenso di stress, descritto dal CTU,
sia legato all’illegittimo trasferimento e abbia potuto incidere sulle
condizioni psichiche del ricorrente.
Tuttavia, nella consulenza viene descritto un peggioramento di tale sindrome
depressiva legato ad una prolungata situazione di stress, su cui ha
presumibilmente inciso il disposto trasferimento e le successive vicende
anche giurisdizionali.
Sotto tale profilo sussiste il nesso di causalità, anche se la misura
dell’invalidità permanente accertata dal CTU deve essere equitativamente
ridotta dal 10 al 5 %, tenuto conto di quanto appena affermato circa la solo
parziale riconducibilità della patologia all’illegittimo trasferimento.
Per la quantificazione del danno può essere fatto ricorso al metodo
equitativo, di cui agli art. 2056 e 1223 c.c., tenendo anche conto dei
criteri utilizzati dalla giurisprudenza ordinaria per il calcolo del valore
medio del punto di invalidità e considerata l’età del ricorrente.
Il danno, attualizzato ad oggi, va quantificato nella misura di Euro
5.100,00.
4. In conclusione, la domanda risarcitoria relativa al danno biologico deve
essere in parte accolta nei limiti e nella misura in precedenza evidenziata,
con condanna dell’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente
della somma di Euro 5.100,00.
Con riguardo alle spese del giudizio e della CTU, va tenuto conto della
prevalente soccombenza dell’amministrazione, che deve quindi essere
condannata alla rifusione dei due terzi delle spese di giudizio,
quantificati nella misura di Euro 8.000,00, oltre al pagamento di due terzi
delle spese della CTU, già liquidate con la precedente ordinanza.
In considerazione della solo parziale soccombenza del ricorrente sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti il restante terzo delle spese di
giudizio e di consulenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello
indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore del ricorrente
della somma di Euro 5.100,00.
Respinge nel resto il ricorso, salvo quanto deciso con la sentenza n.
3033/2005 di questa Sezione. Condanna il Ministero dell’interno alla
rifusione, in favore del ricorrente di due terzi delle spese di giudizio,
liquidate nella somma di Euro 8.000,00, oltre Iva e C.P., compensando il
restante terzo delle spese. Pone le spese della CTU a carico del Ministero
dell’interno per due terzi, compensando il restante terzo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in data 11.4.2006. Depositata in segreteria il 4
settembre 2006.