REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.536/2006 Reg.Dec.
N. 11205 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in personale del Ministro dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.
contro
........, non costituitisi in giudizio.
per l'annullamento
della sentenza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, 8 ottobre 1999, n. 2588.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Udito l’avvocato dello Stato Ferrante.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1.- Gli appellati indicati in epigrafe impugnavano davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campani le note del 23 dicembre 1998, con le quali la Prefettura di Caserta aveva respinto le loro domande di dimissioni volontarie, presentate in forza del D.M. 30 marzo 1998.
In tutti e quattro i casi il rigetto della domanda era fondato su due distinti motivi: il primo era che i ricorrenti, pur avendo raggiunto al 31 dicembre 1997 l’anzianità contributiva massima, non erano in possesso, alla stessa data, del requisito anagrafico (50 anni) così come previsto dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 165/1995; il secondo era che, non essendo in possesso del decreto prefettizio di cessazione dal servizio con data anteriore al 3 novembre 1997, non risultavano tra il personale della Polizia di Stato beneficiario del decreto interministeriale del 30 marzo 1998.
Con sentenza n. 2588 dell’8 ottobre 1999, il giudice adito accoglieva il ricorso.
Detto giudice rilevava che il requisito dell’età anagrafica non trovava alcun fondamento nel decreto ministeriale 30 marzo 1998 (recante la programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari e delle forse di polizia ad ordinamento civile assoggettate alla disciplina del D.Lgs n. 165 del 1997).
Si trattava, infatti, di soggetti che avevano già presentato domanda di pensione anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 3 novembre 1997 n. 375 ed avevano già raggiunto a quella stessa data il massimo dell’anzianità contributiva.
Per tali soggetti, per evidenti ragioni di salvaguardia di posizioni quesite, il legislatore aveva ritenuto equo introdurre speciale “finestre” di accesso alla pensione di anzianità anticipatamente alla data che si sarebbe resa possibile secondo i criteri ordinari a regime.
La pretesa necessità del requisito dell’età anagrafica di 50 anni implicava, quindi, la vanificazione della previsione della lettera b) dell’art. 1 del decreto 31 marzo 1998, che – in uno all’allegata tabella – ha disciplinato in modo inequivoco il diverso (e minore) requisito di anzianità anagrafica preteso per i predetti soggetti che avessero già maturato i due detti requisiti (domanda anteriore al 3 novembre 1997 e massimo dell’anzianità contributiva alla stessa data).
Ugualmente non condivisibile era l’ulteriore ragione ostatativa derivante dalla carenza del decreto prefettizio di cessazione dal servizio in data anteriore al 3 novembre 1997.
Ad avviso di detto giudice, era del tutto illogico ed ingiusto fare dipendere la maturazione di un requisito di accesso ad un beneficio da fatti estranei al soggetto destinatario della previsione di favore e rimessi alla più o meno tempestiva attivazione dell’amministrazione di appartenenza, che avrebbe potuto anche ritardare l’adozione dell’atto di accettazione (nella specie intervenuto nel mese di dicembre 1997, oltre sei mesi dopo la presentazione della domanda dei ricorrenti e un mese dopo il 3 novembre 1997).
2.- Con ricorso notificato il 23 novembre 2000, il Ministero dell’appello ha proposto appello contro la summenzionata sentenza, ribadendo la tesi che anche l’accettazione delle dimissioni doveva intervenire entro la data del 3 novembre 1997.
Gli appellati non si sono costituti in giudizio.
Alla pubblica udienza 28 ottobre 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.- Le argomentazioni dell’Amministrazioni dirette a contestare la tesi interpretativa del giudice di prime cure non sono condivisibili.
Vero è che, in via generale, l’adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine temporale è giustificata dalla natura costitutiva del provvedimento estintivo del rapporto d’impiego, rispetto al quale la volontà del dipendente è un presupposto di mero fatto, ma siffatto principio generale non è suscettivo di applicazione al caso in esame che è disciplinato da una normativa particolare, quella appunto del pensionamento anticipato dal servizio nel quale acquista primario rilievo la volontà dell’interessato di fruire del beneficio in questione.
Appare, quindi, condivisibile la tesi, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui la data del 3 novembre 1997 costituisce un limite invalicabile per il solo dipendente e che l’accettazione delle dimissioni da parte dell’Amministrazione può anche intervenire in epoca successiva, ma senza con ciò incidere sulla spettanza del beneficio.
4.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, non essendosi costituiti in giudizio gli appellati.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Guido SALEMI Consigliere,
est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Estensore Segretario
GUIDO SALEMI GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....10/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì.........................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
reg.ric.n.11205/2000
A.L.