N.5604/2007      

Reg. Dec.

N. 8644 Reg. Ric.

Anno  2005 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 8644 del  2005 proposto dalla sig.ra ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Saccomanno elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Errighi,  via Fogliano n. 35;

contro

il Ministero della Difesa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri; in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,  presso i cui uffici domicilia ope legis, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, Sezione I, n. 1123/2005 ;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2007 il Presidente Giovanni  Vacirca;

Uditi, altresì per le parti l’avvocato Giacomo Saccomanno e l’avvocato dello Stato Gi...omissismsmvld.... Maria De Socio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:                                                

FATTO

In data 25.2.1996 il Carabiniere scelto ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., coniuge della ricorrente, si toglieva la vita con la propria pistola, dopo avere colpito a morte un collega con la mitraglietta in dotazione.

In data 12.12.1998 la ricorrente riceveva la comunicazione della deliberazione con cui la Commissione medica di seconda istanza di Napoli riteneva il decesso non dipendente da causa di servizio.

In data 10.5.2000, la ricorrente trasmetteva al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, al Ministero del tesoro, al Comando generale e regionale dei carabinieri  istanza per ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, e comunque, riproponeva la domanda tendente ad ottenere l'apertura del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

Con decreto dell’11.6.2003 veniva respinta la domanda di equo indennizzo avanzata dalla istante con la seguente motivazione: “in quanto il decesso del de cuius è avvenuto per suicidio. Poiché dagli atti non emergono elementi e circostanze connesse con il servizio stesso che possa assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, è da ritenersi che l'evento, nel caso di specie, sia imputabile a cause estranee al servizio, e agenti su una personalità fragile, ad impronta depressiva”. 

Contro tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso depositato il 7.11.2003 al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, deducendo il seguente motivo di ricorso:

Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, mancanza di motivazione, e eccesso di potere, travisamento dei fatti, totale assenza di istruttoria.

La ricorrente lamentava di non avere potuto partecipare al procedimento per mancanza di avviso.

Deduceva, inoltre, difetto di motivazione e contrasto tra il provvedimento impugnato e il parere del comandante del corpo (con annesso parere del Servizio Sanitario Regionale) che ravvisava la causa di servizio nel suicidio del coniuge.

Infine, la ricorrente lamentava insufficienza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione  riguardo alle circostanze dell'accaduto. Tale omessa istruttoria avrebbe in particolare trascurato la situazione di stress del defunto, dovuta al servizio in una zona sottoposta a forti infiltrazioni mafiose, stress che emergerebbe dalle deposizioni effettuate dai colleghi del ...omissismsmvld....  nel corso dell'inchiesta penale seguita all'evento.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso.

Ha proposto appello la ricorrente, riproducendo le doglianze già svolte in primo grado e lamentando il mancato accoglimento delle richieste istruttorie.

Nelle more del giudizio è stato accolto dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Calabria,  il ricorso avverso il diniego di pensione privilegiata.

Con ordinanza istruttoria del 27 giugno 2007 sono stati richiesti i verbali delle testimonianze assunte dal Giudice unico delle pensioni nonché gli altri elementi di fatto acquisiti e sono stati richiesti chiarimenti sull’eventuale impugnazione della sentenza.

DIRITTO

Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, è infondato, in quanto, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 l. 11 febbraio 2005, n. 15, non sussisteva l’obbligo ex art. 7 l. n. 241 del 1990 nei procedimenti iniziati ad istanza di parte (Cons. Stato, V, 31 gennaio 2007, n. 406; Cons. Stato, IV, 28 novembre 2006, n. 6939).

Per quanto concerne gli aspetti sostanziali della controversia, dalla documentazione prodotta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del 27 giugno 2007 non si desumono elementi certi a favore dell’appellante.

Occorre premettere che la  sentenza 15 febbraio 2007, n. 96, della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Calabria, non ha efficacia vincolante al di fuori dello specifico oggetto (riconoscimento della pensione privilegiata).  Pertanto, l’accertamento della causa di servizio nel giudizio pensionistico non fa stato nel giudizio amministrativo in cui si ponga, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, la questione della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (Cons. Stato, VI, 29 maggio 2002, n. 2970; Cons. Stato, IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).

Le prove acquisite nell’altro giudizio possono, però, essere utilizzate e autonomamente valutate.

Nel caso in esame risultano uditi i seguenti testimoni:

  1. .....,
  2. ......., cognato della ricorrente,
  3. ...omissismsmvld.... ....., fratello della ricorrente,
  4. ......,
  5. ...omissismsmvld.... ......, fratello della ricorrente.

A parte ogni rilievo sull’attendibilità di tre dei cinque testi, non esclusa aprioristicamente dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 247 c.p.c. ma valutabile dal giudice (Cass., II, 30 agosto 2004, n. 17384), va considerato che essi hanno riferito in ordine alla difficoltà di rapporti fra il coniuge della ricorrente e i commilitoni, come percepite ed esposte dallo stesso interessato. Si tratta quindi di testimonianze “de relato”, di per sé inidonee a fornire prove certe (Cass., I, 3 aprile 2007, n. 8358).

Inoltre il C.M.L.  presso il Ministero della difesa, unico organo tecnico a cui il Giudice unico delle pensioni ha richiesto una consulenza medico-legale, con parere n. 800/2005 del 7 febbraio 2006 (trascritto nella sentenza) ha concluso che il gesto estremo (omicidio-suicidio) messo in atto dal Carabiniere è attribuibile a disturbo ossessivo/delirante-paranoideo, non dipendente o aggravato da fatti di servizio ordinario.

Dalle prove acquisite nel giudizio pensionistico non emergono, quindi, elementi che dimostrino l’illogicità del giudizio negativo espresso dalla C.M.O. di Catanzaro in data 18 aprile 1998, dalla C.M. di 2^ istanza di Napoli il 14 novembre 1998 e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 9 maggio 2003.

L’appello deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti anche le spese di questo grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, respinge l’appello. Spese compensate.

       Così deciso in Roma il 16 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

     Giovanni Vacirca   Presidente, est.

     Costantino Salvatore  Consigliere

     Vito Poli    Consigliere

     ...omissismsmvld.... Leoni    Consigliere

     Bruno Mollica   Consigliere

           

                   IL PRESIDENTE  ed ESTENSORE

                  Giovanni Vacirca 
 

                               IL SEGRETARIO

                      Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il 26/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

          26/10/2007  Il Dirigente    Dott. Giuseppe Testa 
 

- - 

N.R.G.  8644/2005