Consiglio di Stato

 

Sezione IV

 

Sentenza 11 ottobre 2005, n. 5622

  

FATTO

 

Il finanziere scelto B. Arturo, veniva trovato, in data 02.10.1998, fuori servizio, in possesso di gr. 0,3 di droga leggera.

Effettuati nei suoi confronti accertamenti sanitari, presso l'Ospedale Militare di Caserta in data 7.10.1998, risultava positivo ai "cannabinoidi".

Ulteriori e successivi accertamenti effettuati in data 20.10.1998, 3.11.1998, 7.11.1998 davano tuttavia esito negativo.

A seguito di tale fatto il ricorrente veniva sottoposto ad inchiesta formale disciplinare ai sensi dell'art. 44 e ss. della legge 833/1961.

L'Ufficiale Inquirente formulava a carico del B. il seguente addebito: "per avere fatto uso di sostanze stupefacenti in data anteriore e prossima al 2.10.1998", integrandolo, prima, con provvedimento del 21.11.1998, e successivamente con provvedimento del 0.12.1998.

Il B. partecipava al programma terapeutico e socio riabilitativo di cui all'art. 122 del d.P.R. 309/1990 e di conseguenza, il Prefetto di Roma disponeva la sospensione del procedimento sanzionatorio a suo carico ivi previsto, a cui seguiva, effettuato il programma, l'archiviazione degli atti.

Con atto del 5.2.1999 del Comandante della ex 18a Legione della Guardia di Finanza di Roma iniziava l'inchiesta formale; a conclusione dell'istruttoria il B. veniva deferito al giudizio della Commissione di Disciplina.

Sul parere di quest'ultima con provvedimento n. 40459 del 2.6.1999 a firma del Comandante Generale in seconda della Guardia di Finanza, veniva disposta la perdita del grado per rimozione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 833/1961.

Da qui il ricorso al TAR del Lazio, affidato a vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il TAR ha negato la richiesta misura cautelare, con ordinanza (n. 2345/99) confermata da questo Consiglio di Stato (n. 2245/99) in data 30 novembre 1999.

Nel merito il TAR ha, però, accolto il ricorso con la sentenza riportata in epigrafe, osservando, tra l'altro, che in presenza di un consumo occasionale, ed episodico, di droga, "il provvedimento che sanziona la perdita del grado appare oggettivamente abnorme, sproporzionato all'entità della mancanza disciplinare commessa, carente di motivazione ed incompatibile con la sopramenzionata normativa di carattere speciale, e perciò prevalente, che prescrive in siffatte ipotesi, interventi di recupero e sostegno".

La sopra indicata decisione del TAR Lazio, appare all'Amministrazione illegittima ed erronea e se ne chiede il suo annullamento con argomentazioni diffusamente illustrate, volte a disconoscere il sindacato di merito del giudice amministrativo in tema di sanzioni disciplinari, ritenuto insussistente sotto ogni profilo e comunque esercitato utilizzando il parametro della loro proporzionalità rispetto al comportamento contestato.

Il B. ha resistito all'appello sia in sede di costituzione che in sede di ulteriori memorie difensive, negando la giustezza della sanzione inflittagli, ed ha riproposto le censure dichiarate assorbite dal primo giudice.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 12 aprile 2005.

 

DIRITTO

 

La questione suscitata dal ricorso in esame, riguarda le conseguenze disciplinari connesse all'uso episodico di sostanze stupefacenti da parte del militare, nella specie in forza al Corpo della Guardia di Finanza

Il giudice di primo grado, ha annullato la sanzione della perdita del grado inflitta dal Comandante Generale in seconda della Guardia di Finanza al finanziere scelto B., all'epoca del fatto in servizio presso il Comando Tenenza di Fiumicino Aeroporto, esprimendo l'avviso che il potere sanzionatorio è stato esercitato illegittimamente per difetto di motivazione ed in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Tanto, per la ragione che il comportamento, nella specie, contestato, era circoscritto al consumo occasionale, anzi, per una volta di droga "leggera", avvenuto al dì fuori dell'attività istituzionale, senza evidenziare una situazione di tossicodipendenza, o di abuso, e senza ripercussioni sul servizio.

Quindi, ha ritenuto il TAR, con la sentenza impugnata, che le caratteristiche dell'episodio di che trattasi, erano tali "da non integrare il livello minimo di disvalore che deve comunque connotare il fatto, anche da un punto di vista funzionale".

Gli argomenti del primo giudice non convincono la Sezione.

La perdita del grado è stata inflitta al finanziere B., in applicazione dell'art. 40 della legge 03.08.1961 n. 833.

Al riguardo, si può osservare, da una lettura in termini generali di detta norma, che in essa vengono per lo più individuati specifici fatti, al verificarsi dei quali, prescindendo da ogni profilo di gravità insito in essi, la perdita del grado segue automaticamente (v. art. 40 n. 1) n. 2) n. 3) n. 4) n. 4) n. 5) n. 7).

Da tale quadro caratteristico si distacca, però, il punto 6), per il quale il militare di truppa incorre nella perdita del grado, quando è stato rimosso "per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".

Si vede bene, allora, che a tenore di quest'ultima previsione la perdita del grado non segue, come negli altri casi elencati dalla stessa norma, al verificarsi di un fatto da essa direttamente individuato.

Correttamente infatti, la disamina giurisprudenziale effettuata al riguardo, giunge alla conclusione che la previsione di cui al punto n. 6) è astratta e si riferisce ad una seria aperta di infrazioni (TAR Campania n. 4299 - 24 settembre 2001).

Occorre però liberare il campo, da un possibile equivoco in cui a giudizio della Sezione si può incorrere nell'esame del previsione in argomento, ritenendo, cioè, che la gravità del comportamento del militare incolpato, debba influire sulla misura della sanzione in essa contemplata.

La perdita del grado, è, infatti sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di regolarne un minimo ed un massimo, entra i quali l'Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio.

Dal che consegue, in prima battuta, che il giudizio sulla gravità del fatto, postulando un potere di graduazione della sanzione in sede di sua applicazione, non può mai riverberare sulla perdita del grado di cui si sta discutendo, una volta accertatane l'esistenza in sede istruttoria.

Ovviamente si potrà sostenere che un giudizio sulla gravità del fatto necessiti al fine di stabilire se ricorre o meno la "... violazione del giuramento... ovvero un... comportamento contrario alle finalità del Corpo...".

Ma in realtà, l'operazione logica richiesta dal punto n. 6 in esame, non è, però, basata su di un giudizio, tipicamente empirico, di disvalore, bensì sul collegamento del fatto con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo; operazione che richiede un giudizio di attinenza e di congruenza, non di gravità del comportamento.

Ovvero, se si vuole continuare a ragionare in termini di gravità, si può solo concludere che qualunque comportamento riconducibile, sulla base di un giudizio di merito che spetta solo all'Amministrazione, alla violazione del giuramento o contrario alle finalità del Corpo, è considerato grave della previsione in esame.

Ivi, invero, i suddetti parametri rappresentano la soglia varcata la quale la perdita del grado segue in modo automatico, e non i presupposti per esercitare il potere di graduazione della sanzione.

Solo per questa via, in effetti, la prescrizione in esame è in armonia con le altre ipotesi di perdita del grado contemplate dall'art. 40 della legge n. 833 del 1968, e se ne giustifica il suo inserimento in esso.

E non si può non osservare, che nella sentenza di primo grado, l'esame di un collegamento tra il fatto ed i suddetti prestabiliti parametri, è totalmente mancato.

E poiché dal procedimento disciplinare emerge che il fatto contestato al B. è stato argomentatamente ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione.

E' difficile, del resto, sostenere che il consumo anche episodico di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando ed al traffico di stupefacenti.

Infine, del tutto irrilevante appare il riferimento al programma terapeutico di recupero al quale il B. si è affidato ex art. d.P.R. 309 del 1975, posto che quivi in nessuna parte si prevedono riflessi sul potere sanzionatorio verso i militari.

Alla luce di quanto precede, per la riconosciuta fondatezza dell'appello, occorre quindi esaminare i motivi dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado, che l'appellato accortamente ha riproposto.

Essi debbono essere tutti respinti.

Con terzo motivo del ricorso di primo grado si assume che la Commissione di disciplina non ha votato su di alcuna proposta motivata di punizione elaborata collegialmente dalle stessa Commissione; in particolare non vi è traccia del fatto che l'attività della Commissione di disciplina si sia svolta collegialmente attraverso la formulazione di motivate proposte alternative.

Con ciò si dimentica però che il fatto contestato è emerso in sede istruttoria con un contenuto assolutamente lineare, ed è stato ammesso dall'incolpato.

Sostenere quindi che è mancato il dibattito nella Commissione di disciplina su proposte alternative a quella della perdita del grado, porta ad ignorare su quali criteri applicativi il punto 6) dell'art. 40 della legge n. 833 del 1961 si base, e che l'unico compito della Commissione, come visto motivatamente assolto, era nella specie, quello di ricondurre il fatto medesimo alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo.

Con il secondo mezzo del ricorso di primo grado si base sul carattere episodico dell'assunzione di droga, ma si è detto già nell'esame dell'appello dell'Amministrazione che tale episodicità, in alcun modo riverbera i suoi effetti sulla possibilità di applicare la sanzione della perdita del grado.

Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso di primo grado viene eccepita l'incompetenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza nell'adozione del provvedimento impugnato in violazione dell'art. 1 della legge 304 del 1969, per la quale "la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale".

Senonché tale norma si applica ai "graduati" mentre il B. è solo un militare di truppa.

In conclusione, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.