R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.588/2006

Reg. Dec.

N. 5692 Reg. Ric.

Anno 1996

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 5692 dell’anno 1996 proposto dal Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

C O N T R O

...OMISSIS... ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco M. Curato ed Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Cosseria n.5;

P E R L’ANNULLAMENTO

    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I n.526/1996 in data 3 aprile 1996;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2005, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi, altresì, i difensori delle parti, l’avvocato dello Stato Ferrante, l’avv. Curato;

Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9, comma 1, primo periodo della legge 10 agosto 2000 n.205;

Rilevato, infatti, che, nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268);

Considerato che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono;

Rilevato che con la decisione appellata il T.A.R. del Veneto ha annullato il provvedimento (d.m. 28 settembre 1994) con cui il Ministro delle Finanze aveva disposto, all’esito del pertinente procedimento disciplinare, la perdita del grado per rimozione, nei confronti del ricorrente (brigadiere della Guardia di Finanza in s.p.e.) ...OMISSIS... ...OMISSIS..., giudicandolo viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e di autonoma valutazione (rispetto al procedimento penale, conclusosi con sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 c.p.p.) da parte della commissione disciplinare, sia in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati, sia in ordine alla rilevanza della relativa condotta sulla conservazione del rapporto di pubblico impiego;

Ritenuto che il Ministero appellante critica il riferito giudizio di illegittimità, siccome fondato sull’asseritamente erroneo rilievo della mancanza di un’autonoma valutazione, da parte della commissione di disciplina, in ordine alla meritevolezza della conservazione del grado da parte del ...OMISSIS..., difende la correttezza del proprio operato, in quanto conforme alla normativa che disciplina il procedimento disciplinare nei riguardi dei sottufficiali, e conclude per la riforma della sentenza appellata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado;

Considerato che gli argomenti addotti a sostegno dell’appello non meritano condivisione e che, al contrario, dev’essere confermata l’impugnata statuizione di annullamento, in quanto coerente con i principi univocamente affermati dalla giurisprudenza in ordine al contenuto (ed alle modalità di esternazione) dell’apprezzamento che deve precedere la valida formalizzazione di una sanzione espulsiva;

Rilevato, in particolare, che, mentre, secondo un univoco e consolidato insegnamento giurisprudenziale, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale implica la necessità che, nel primo, si provveda ad un autonomo accertamento dei fatti ascritti al dipendente (soprattutto quando il secondo si è concluso con una sentenza di patteggiamento) e ad una autonoma valutazione dell’incidenza di questi ultimi sul rapporto di pubblico impiego (cfr. ex multis Cons. St., sez.IV, 15 giugno 2004, n.3928), nella fattispecie in esame la lettura del verbale della riunione della commissione di disciplina in data 6 settembre 1994, all’esito della quale è stato formulato il giudizio di non meritevolezza della conservazione del grado, non rivela il compimento di alcun apprezzamento autonomo della consistenza della condotta e della sua rilevanza sul rapporto di lavoro;

Considerato, pertanto, che la valutazione sottesa alla scelta della sanzione espulsiva non risulta sorretta da quell’autonomo e pregnante scrutinio della gravità dei fatti addebitati all’interessato che, solo, legittima e giustifica l’anzidetta misura;

Ritenuto, peraltro, che non vale appuntare in capo al Ministro la competenza relativa al compimento dell’anzidetto apprezzamento, posto che la natura obbligatoria del parere della commissione di disciplina ed il carattere del tutto eccezionale, oltre chè limitato alla sola ipotesi in cui egli intenda assumere una decisione più favorevole al militare, del potere del Ministro di discostarsi dal predetto avviso (Cons. St., sez.IV, 19 marzo 2003, n.1463) impongono di riferire l’obbligo valutativo in questione all’organo che formula il giudizio di non meritevolezza della conservazione del grado, poi condiviso ed assunto a fondamento del provvedimento definitivo di cessazione dal servizio;

Rilevato, in definitiva, che il ricorso dev’essere respinto e che sussistono, nondimeno, ragioni di equità che giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese di giudizio;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2005, con l'intervento dei signori:

Carlo Saltelli             - Presidente f.f.

Carlo Deodato                          - Consigliere Estensore

Salvatore Cacace           - Consigliere

Sergio De Felice      - Consigliere

Sandro Aureli    - Consigliere 
 

     L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE F.F.

      Carlo Deodato    Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14 febbraio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

- - 

N.R.G. 5692/1996


 

TRG