Consiglio di Stato
Sezione IV
Decisione 5 ottobre 2006, n. 5938
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 9675/2005, proposto da Ministero della Giustizia rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
P. D., B. M. R., M.
F., rappresentati e difesi dall’avv. Flavio Maria Polito ed elettivamente
domiciliati in Roma, presso il difensore, Via Pasubio n. 2;
e nei confronti di CISL – Federazione Lavoratori pubblici e di servizi,
rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Cardi, elettivamente domiciliata
presso lo studio del difensore, in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51;
nonché nei confronti di
- SAG –Sindacato autonomo Giustizia;
- UIL Pubblica Amministrazione;
- .........;
- tutti gli altri soggetti intimati a mezzo di pubblici proclami in
attuazione della ord.za TAR Lazio, Sez. I, n. 1635/2004 ed indicati
nominativamente nell’avviso pubblicato in G.U. n. 105/2004;
tutti non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. I, n. 12557 del 5 novembre 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione degli appellati siccome sopra indicati e di
CISL;
Vista le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006, la relazione del
Consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, l’Avvocato dello Stato Bachetti, l’Avv. F.M. Polito e l’Avv.
M. Cardi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
1 - I signori P. D.,
F. M., M. R. B. e F. B., appartenenti all’area C, pos. ec. C2, hanno
impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli
atti relativi alla procedura selettiva interna per l’accesso alla posizione
economica C3, profilo professionale “ufficiale giudiziario”, presso il
Ministero della Giustizia, nonché gli atti presupposti, chiedendo altresì
l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura medesima.
Il T.A.R. adito, ritenuta la propria giurisdizione, ha accolto il ricorso.
Avverso tale pronuncia propone ricorso in appello il Ministero della
Giustizia e deduce in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo sulla controversia nonché la tardività del ricorso di primo
grado e la carenza di legittimazione attiva e/o interesse a ricorrere in
capo ai ricorrenti. Deduce inoltre i vizi di violazione di legge, erroneità,
contraddittorietà, carenza di motivazione su punto decisivo della vicenda.
Controdeducono diffusamente gli appellati con memoria difensiva, con
particolare riguardo alla questione di giurisdizione; eccepiscono nel
contempo la incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 98
Cost., della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, degli
artt. 2 D.L.vo n. 165/01, commi 1 e 3, art. 40, commi 1 e 3, art. 52, comma
1, nonché la incostituzionalità dei decreti legislativi (nn. 29/93 e 80/98
poi trasfusi nel D.L.vo n. 165/01), che hanno introdotto e attuato il
concetto di privatizzazione, per violazione ed eccesso di delega
legislativa.
Si è costituita la CISL-Federazione lavoratori pubblici e dei servizi ed ha
insistito, in memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione, sul
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché sui profili di
tardività del ricorso di primo grado e di carenza d’interesse, chiedendo
anch’essa, in conclusione, l’accoglimento del ricorso in appello.
2 - Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento di
recente espresso dal giudice della giurisdizione, conformemente, peraltro, a
pregresse decisioni della Sezione sulla questione oggetto di odierno esame.
In disparte il richiamo a precedenti giurisprudenziali da ritenere superati
alla stregua della posizione attuale della Corte di Cassazione e di questo
Consesso (cfr. Cass., SS.UU., n. 3948 del 26 febbraio 2004 e, da ultimo, n.
14259 del 7 luglio 2005; cui adde, fra le tante, Con. Stato, IV Sez., n.
1453 del 31 marzo 2005), va osservato che con la ordinanza delle Sezioni
Unite della Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione n.
3948 cit., che attiene a fattispecie identica a quella in esame - è stato
precisato il quadro complessivo della giurisdizione in materia di procedure
selettive nei seguenti termini:
a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a
concorsi per soli esterni;
b) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a
concorsi misti;
c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie inerenti
concorsi per soli interni comportanti passaggio da un’area ad altra (salva
la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura
all’esterno);
d) residuale giudizio del giudice ordinario sulle controversie attinenti a
concorsi per soli interni, comportanti il passaggio da una qualifica ad
altra, ma nell’ambito della medesima area.
Nel caso che ne occupa, ricorre l’ipotesi indicata sub d), trattandosi di
passaggio, all’interno dell’area C, dalla posizione C2 alla posizione C3.
Né rileva, ai fini del riparto di giurisdizione, il fatto che in alcuni
contratti collettivi sia prevista all’interno delle categorie (o aree) una
nuova progressione economica senza attribuzione di nuove funzioni, mentre in
altri all’acquisizione di un livello economico superiore corrisponde anche
l’attribuzione di mansioni più elevate nella categoria (o area) di
appartenenza.
Ed invero, in entrambi i casi si tratta di procedure di avanzamento interne
alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di
lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria
di inquadramento; mentre solo in caso di atto finalizzato alla assunzione in
una categoria superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto,
richiamata dalla Cassazione (cfr., per tutte, 15 ottobre 2003 n. 15403)
quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla
cognizione del giudice amministrativo) da quelle orizzontali (assegnate alla
giurisdizione del giudice ordinario).
3 - Deve quindi concludersi per la devoluzione della controversia alla
giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
In tale sede giurisdizionale trovano altresì naturale definizione anche le
correlate eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli appellati.
4 - Il ricorso va pertanto accolto.
Circa le spese del doppio grado, può esserne disposta la compensazione,
avuto riguardo ai diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in
passato sul punto in controversia.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie.
Compensa
integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.