REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6076/2007
Reg.Dec.
N. 10601 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull’istanza di esecuzione proposta da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Placidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in piazza Cavour n. 3, Roma;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3050/2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2007 relatore il Consigliere Aldo SCOLA;
Udito l’avv. Giuseppe Placidi per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la decisione n. 3050/2007 questa sezione, in accoglimento del ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, annullava gli atti della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, con cui era stato reiterato il giudizio (negativo) in ordine alla prova scritta del ricorrente, disponendo che si provvedesse alla rinnovazione di tale giudizio e degli atti conseguenti, mediante una Commissione con diversa composizione.
Dopo la mancata esecuzione di tale decisione il ...omissismsmvld...., in data 22 novembre 2006, notificava alla p.a. formale atto di intimazione e diffida, e, perdurando l’inottemperanza, con il presente ricorso chiedeva disporsi l’esecuzione della decisione, ai sensi dell’art. 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.
Ciò posto, pronunciandosi sull’istanza di esecuzione avanzata con l’odierno ricorso, ritiene il collegio che la perdurante inottemperanza alla decisione della sezione n. 3050/2007 sia priva di giustificazione, tanto più non essendosi neppure costituita in giudizio la p.a. intimata.
Il ricorso in esame deve essere, pertanto, accolto e per l’effetto deve essere ribadito l’ordine alla p.a. dell’Interno di prestare esecuzione alla decisione della sezione n. 3050/2007, previa nomina di un commissario ad acta da delegare al Rettore della terza Università degli studi di Roma (Roma III), affinché nomini un professore di prima fascia di materie giuridiche, affidandogli gli adempimenti necessari per un’integrale esecuzione del giudicato di cui sopra, assegnandosi per detti incombenti un doppio termine, rispettivamente, di trenta e sessanta giorni, decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente ordinanza a ciascuno dei due.
Le spese della
presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dispone per l’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione, nominando il commissario ad acta come ivi precisato.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore di ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., liquidandole nella misura complessiva di euro tremila/00).
Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio della sezione VI, con l'intervento dei signori magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere Est.
...omissismsmvld....
CHIEPPA Consigliere
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Aldo Scola Maria
Rita Oliva
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...29/11/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 10601/2006
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