REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.651/2006

Reg.Dec.

N.  10677 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

....., non costituitisi in giudizio.

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, n. 4463/2000;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 15-11-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

     Udito l'Avv. dello Stato Giannuzzi;

     Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205;

     Rilevato che con l’impugnata sentenza è stato accolto il ricorso proposto da appartenenti alla Polizia di Stato per l’accertamento dell’inclusione del compenso relativo a due ore di straordinario settimanale prestato ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 69/1984 e dell’art. 1 del DPR n. 234/1988 nel computo della base stipendiale utile ai fini e dichiarato inammissibile nella parte relativa al computo del medesimo compenso ai fini pensionistici e previdenziali;

     Rilevato che il Ministero dell’interno ha impugnato tale decisione nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado;

     Ritenuto che l'appello è fondato, in quanto per pacifica giurisprudenza, il compenso per la prestazione straordinaria di due ore settimanali di servizio per la sua natura giuridica non fa parte dello stipendio base, non è gravato da contribuzione previdenziale e non costituisce elemento di computo della relativa base contributiva (v., fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 16/1999; n. 4652/2000; n. 6825/2003);

     Considerato che tali principi conducono di conseguenza a ritenere tale compenso non computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, in quanto non rientrante nelle voci della paga tabellare che costituiscono la base di calcolo della tredicesima (come già affermato dalla Sezione; v., fra tutte, le sentenze n. 1461/2005; e n. 842/2003);

     Ritenuto, quindi, che, l’appello deve essere accolto e che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado nella parte relativa al computo del compenso per le due ore di straordinario nella base di calcolo della tredicesima menslità.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 15-11-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini     Presidente

Luigi Maruotti     Consigliere

Carmine Volpe     Consigliere

Luciano Barra Caracciolo    Consigliere

Roberto Chieppa     Consigliere Est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

ROBERTO CHIEPPA     ANNAMARIA RICCI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..17/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 10677/2000


 

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