REPUBBLICA ITALIANA    N. 689/06 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 6448 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  1999 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal dottor (omissis), nato a (omissis)il 4 giugno 1932 (residenza non indicata), difeso dagli avvocati Iride Pagano e Domenico Marrazzo e domiciliato presso il secondo in Roma, via Quattro Fontane 149;

contro

l’UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 50 della Campania, con sede in Nocera Inferiore, ora AZIENDA SANITARIA LOCALE SA 1, costituitasi in giudizio in persona del dottor Bruno Coscioni, direttore generale, difesa dall’avvocato Francesco Accarino e domiciliata in Roma, piazza Cavour 10, presso lo studio dell’avvocato Massimo Angelini;

e contro

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO dei MINISTRI, costituitasi in giudizio con l’Avvocatura Generale dello Stato;

per la riforma

della sentenza 10 dicembre 1998 n. 720, notificata il 17 maggio 1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso contro il provvedimento 13 luglio 1992 n. 1069 dell’amministratore straordinario dell’unità sanitaria locale n. 50, di diniego di equo indennizzo.

       Visto il ricorso in appello, notificato il 13 all’Azienda sanitaria locale SA 1, quale gestione liquidatoria della disciolta unità sanitaria locale n. 50 della Campania, e depositato il 13 luglio 1999;

       visti il controricorso della presidenza del Consiglio dei ministri, depositato il 20 agosto 1999;

       visto il controricorso dell’Azienda sanitaria locale SA 1, depositato il 31 marzo 2000;

       viste le memorie difensive presentate dalle parti;

       vista la propria decisione 29 novembre 1994 n. 7753, con la quale è stata disposta una consulenza tecnica;

       visto il parere medico depositato dall’appellante il 14 giugno 2005;

       visti gli atti tutti della causa;

       relatore, all’udienza del 5 luglio 2005, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì l’avvocato L. Visone, in sostituzione dell’avvocato Accarino, e l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

       ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

       Il dottor (omissis), primario medico e direttore sanitario presso l’unità sanitaria locale n. 50, in costanza del rapporto di servizio contrasse la sindrome parkinsoniana, e il 14 giugno 1988 ne chiese il riconoscimento da causa di servizio, che fu accertata dalla commissione medica ospedaliera (CMO) competente per territorio. la quale attribuì alla malattia una probabile base vascolare Il 26 agosto 1989 il dottor (omissis) chiese l’equo indennizzo, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) rese parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio e l’amministrazione, con il provvedimento indicato in epigrafe, negò il beneficio, adeguandosi al parere del predetto organo consultivo.

       Il dottor (omissis) con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 28 maggio 1993 (procedimento 1727/1993) ha censurato il diniego, deducendo l’illegittimità del medesimo e del sottostante parere del CPPO con tre censure, articolate all’interno di un unico motivo di ricorso: 1) violazione degli articoli 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987 n. 472, che non consente al CPPO, in sede di procedimento per l’equo indennizzo, di riesaminare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, già stabilita dalla CMO; 2) il parere del CPPO è errato; 3) l’amministrazione, nel provvedimento di diniego, ha omesso di motivare la preferenza data al parere del CPPO rispetto a quello della CMO:

       Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso giudicandone infondati i motivi.

       Il dottor (omissis) ha proposto l’appello con tre motivi, rubricati come motivo unico e complesso che riproduce quello del ricorso di primo grado.

       La Sezione con la decisione istruttoria indicata in epigrafe ha incaricato il dirigente medico della clinica neurologica dell’università di Napoli di riferire sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità contratta dall’appellante. La relazione dell’accertamento è stata depositata.

DIRITTO

       Con il primo motivo l’appellante sostiene che, dopo il decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472 e il cui articolo 5-bis ha reso definifivi i pareri delle commissioni mediche ospedaliere, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) avrebbe mantenuto una funzione puramente consultiva (parere obbligatorio ma non vincolante) «in ordine alla eventuale conseguenza invalidante in via permanente sullo stato psico-fisico del dipendente» e non anche sulla dipendenza da causa di servizio. Il motivo è infondato, perché la disposizione citata, che ha reso definitivi i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere nei riguardi dei dipendenti statali ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, fa «salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie … in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo»; sicché, come il giudice di primo grado ha già esaurientemente esposto con motivazione cui l’appellante nulla contrappone, il CPPO, ai fini dell’equo indennizzo, mantiene competenza a pronunciarsi su tutti gli aspetti, esistenza gravità e dipendenza da causa di servizio della malattia e della conseguente menomazione; né l’appellante spiega per quale ragione quell’organo dovrebbe avere competenza a pronunciarsi sulla sussistenza della menomazione e non anche sulla dipendenza da causa di servizio della malattia invalidante, piuttosto che il contrario.

       Quanto al carattere vincolante o meno del parere, e all’obbligo dell’amministrazione di recepirlo o alla facoltà di discostarsene, di cui al secondo motivo d’appello, il Collegio deve richiamare il disposto degli articoli 177 e 178 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, emanato con decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui «Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie» (che ora il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 ha trasformato in “comitato di verifica per le cause di servizio”, accentrandovi la competenza a dar parere sulla dipendenza da causa di servizio) «deve essere sentito nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano dipendenti da causa di servizio» (articolo 177, primo comma); «L’amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l’ufficio medico legale presso il Ministero della sanità» (articolo 178, primo comma). È evidente che il parere del comitato è vincolante, salva l’acquisizione del parere di organo tecnico superiore, e che l’amministrazione, che si conformi al parere, non deve motivare nulla, se non richiamare il parere; e del resto sarebbe ben incongruente che, istituiti organi di consulenza medico-legale per consultazione obbligatoria e quasi-vincolante, gli uffici amministrativi dovessero poi motivare medicalmente il recepimento del relativo parere.

       Il secondo motivo d’appello, che censura il contenuto del parere negativo del CPPO, è parimenti infondato. La verificazione eseguita dal Dipartimento di neurologia dell’università di Napoli ha chiarito che l’etiologia della malattia di Parkinson è sconosciuta, e si pensa che insorga come risultato di una complessa interazione fra suscettibilità genetica e fattori ambientali, e che le cause siano classificabili in quattro categorie, di cui una costituita da varie malattie degenerative, come quelle vascolari (ipertensione arteriosa) di cui il parkinsonismo è uno dei segni. Il clinico che ha effettuato la verificazione ha rilevato che nel caso in esame «non v’è nella documentazione medica esibita, e in particolare nelle conclusioni delle varie commissioni mediche, nessun riferimento a valutazioni neuro-radiologiche che avrebbero potuto confermare la presenza di lesioni aterosclerotiche encefaliche, né si fa riferimento alla presenza di ipertensione arteriosa. Infatti le commissioni mediche» (ci si riferisce alla CMO) «non hanno portato giustificazioni obiettive della diagnosi di parkinsonismo vascolare, ma si sono limitate a introdurre il termine di “probabile”». Il perito conclude che «In mancanza … di una qualsivoglia prova a sostegno di alterazioni cerebrali che sostengano la diagnosi di parkinsonismo vascolare, appare problematico attribuire a una patologia vascolare l’origine dell’affezione»; aggiungendo un giudizio d’improbabilità della ‘base vascolare’ della malattia. In sostanza, l’interessato non ha portato, nel procedimento amministrativo, nessuna prova o documentazione medica a sostegno di patologie costituenti possibili cause o concause della malattia, che a loro volta possano essere riconducibili a fatti di servizio.

       Al rigetto dell’appello il Collegio ritiene equo, data la materia del contendere, far seguire la compensazione delle spese di giudizio. Va però liquidato, e posta a carico dell’appellante, il compenso chiesto dall’università di Napoli per la verificazione.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta respinge l’appello indicato in epigrafe. Liquida il compenso di trecenticinquanta euro a favore del Policlinico dell’Università di Napoli, Dipartimento di scienze neurologiche, ponendole a carico dell’appellante, e compensa per il resto le spese di giudizio.

       Così deciso in Roma il 5 luglio 2005 dal collegio costituito dai signori:

Raffaele Iannotta presidente

Raffaele Carboni componente, estensore

Goffredo Zaccardi componente

Aniello Cerreto componente

Nicola Russo componente 
 

   L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

   f.to Raffaele Carboni    f.to Raffaele Iannotta 
 
 

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20 febbraio 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL  DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

  N°. RIC .6448/1999


 

FDG