REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1922/08

Reg. Dec.

N. 5799  Reg. Ric.

ANNO 2003  

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 5799/2003, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ...

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO ed elettivamente domiciliato ex lege presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA – @@@@@@@@: Sezione I n. 3658/2002, resa tra le parti concernente DECRETO DI TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008, relatore il Consigliere ..

FATTO

    Con decreto del Capo della Polizia del 29.12.1999, l’agente scelto della Polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@ è stato trasferito “per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale” dalla Questura di @@@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@@, per essere stato trovato, durante un controllo di polizia e fuori dalle esigenze del servizio, in compagnia di “persone con pregiudizi penali a loro carico”, come era avvenuto anche in altra occasione; nel provvedimento si evidenziava che, a causa della frequentazione non occasionale di persone pregiudicate, era venuto meno il necessario rapporto di fiducia con il dipendente, il quale non era più in condizione di adempiere con la necessaria serenità ai compiti di istituto, con conseguente pregiudizio per l’immagine dell’Amministrazione.

    Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato per violazione delle norme e dei principi generali in materia di trasferimenti per esigenze di servizio, per difetto di motivazione nonché per carenza dei presupposti di fatto e di diritto dal momento che la misura si atteggiava come di natura sanzionatoria e non era stata considerata la sua situazione familiare.

    Si era costituita l’Amministrazione dello Stato, opponendosi al ricorso.

    Il Tar di @@@@@@@@ con la sentenza n. 3658 del 2002 ha respinto il gravame, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa sui trasferimenti per incompatibilità ambientale e sulla loro autonomia rispetto ai provvedimenti disciplinari. Ha disatteso anche la censura sulla mancata considerazione della situazione familiare del dipendente, coniugato e padre di due figli, sottolineando che la scelta della sede di destinazione era stata individuata nella regione più vicina a quella originaria.

    Con atto di appello notificato il 16.6.2003, il sig. @@@@@@@@ censura la sentenza che avrebbe omesso di considerare l’illegittimità del provvedimento per sviamento di potere, dato che il trasferimento aveva la finalità di una misura sanzionatoria, come si può dedurre dalla nota del Questore di @@@@@@@@ del 24.2.1999 nella quale si comunica proprio l’attivazione del procedimento disciplinare.

    Inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare un’ asserita incompatibilità ambientale, non avendo il dipendente avuto nessuna frequentazione abituale con soggetti pregiudicati; l’unica circostanza contestata era che  il 17.2.1999 era stato trovato in compagnia di persone che, solo successivamente, aveva appreso essere dei pregiudicati.

    La sentenza, poi, non avrebbe rilevato la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento sulla situazione familiare del dipendente, senza alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti ed avrebbe illegittimamente condannato il dipendente alle spese del giudizio.

    Si è costituito anche nel presente grado  il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

    All’udienza del 19 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

                      MOTIVI DELLA DECISIONE

    L’appello è da respingere.

    Trattasi del trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente scelto della Polizia di Stato, che era stato trovato in compagnia di una donna, da lui indicata come sua fidanzata, e di un conoscente risultato parente della medesima, entrambi pregiudicati; in particolare nella nota della Questura di @@@@@@@@ del 24.2.1999 si segnalava (pur tra i vari omissis) che il dipendente “già in altra occasione si accompagnava…” alla predetta fidanzata e precisamente il 30.3.1997 quando personale del Commissariato di P.S. di @@@@@@@@ interveniva per sedare una lite tra l’agente scelto ed altro soggetto, che avrebbe fatto apprezzamenti nei confronti della stessa fidanzata.

    L’art. 55, comma 4, del d.p.r. n. 335 del 1982, in materia di trasferimenti del personale della Polizia di Stato, prevede che il trasferimento “può essere disposto anche in soprannumero…quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione…”

    In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che, nei riguardi di un agente di pubblica sicurezza, preposto per compiti di istituto alla tutela della sicurezza pubblica e che, come tale, deve riscuotere la fiducia nell’ambiente di lavoro e nella collettività che alle forze di polizia affida la propria sicurezza, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari, che siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’ufficio. E’ stato anche riconosciuto  che la valutazione da parte della p.a. dei fatti i quali possono far ritenere nociva, per il prestigio dell’ufficio, l’ulteriore  permanenza nella sede di servizio va correlata alla delicatezza delle funzioni che sono affidate alle forze di polizia.

    Nella specie i fatti sono stati puntualmente descritti e non è credibile, e peraltro non è rilevante ai fini del provvedimento in esame, che l’agente di p.s. non fosse a conoscenza dei precedenti penali per truffa di una persona che egli stesso qualifica come sua fidanzata, frequentata almeno dal 1997, due anni prima degli attuali accertamenti.

    La disposta misura non ha carattere di sanzione disciplinare (la quale può, comunque,  essere adottata all’esito del relativo procedimento, che sembra essere stato avviato), ma ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio della Polizia di Stato che possono essere pregiudicati da atteggiamenti dei singoli, noti ai colleghi e ai superiori e che ridondano sulla collettività che si aspetta dalle forze di polizia comportamenti adeguati alle specifiche funzioni loro affidate.

    Gli stessi fatti poi possono essere qualificati, a diversi fini, dalle diverse norme; nel caso in esame i fatti sono stati giudicati rientrare nella fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale, indipendentemente dal loro rilievo disciplinare.

    Quanto poi alla rilevanza che nel trasferimento per incompatibilità ambientale possono assumere le condizioni personali e familiari del dipendente, la giurisprudenza consolidata ha affermato che il provvedimento consegue ad una valutazione dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, sì che la sua adozione non presuppone né una valutazione comparativa della amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, né la espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici della incompatibilità ai fini della individuazione della sede più opportuna, con la conseguenza che le condizioni personali e familiari del dipendente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione stessa (Cons. di Stato, VI, n. 1504 del 2006).

    Nel caso di specie, peraltro, l’Amministrazione ha tenuto conto delle esigenze familiari prospettate dall’agente scelto ed ha individuato, tra le varie destinazioni possibili, una delle sedi (Questura di @@@@@@@@) più vicine a quella di provenienza (Questura di @@@@@@@@).

    Quanto infine alla condanna alle spese operata dal giudice di primo grado e censurata dall’appellante, essa è conseguente alla sorte del ricorso che è stato respinto.

    In conclusione l’appello non può essere accolto, ma le spese processuali della presente fase del giudizio possono essere compensate in considerazione delle reciproche difese delle parti in causa.

                            P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato, sesta sezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe; spese compensate.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008 con l'intervento dei Signori:

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Presidente 
 

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Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 29/04/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 5799/2003


 

FP