R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.7472/2005

Reg. Dec.

N. 2378 Reg. Ric.

Anno 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2378 dell'anno 2005, proposto da Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica  rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma,

contro

(omissis)  rappresentato e difeso dall'avv. Giannetto Soddu, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Quirino Visconti, n. 20 presso l’Avv. Maria Stefania Masini,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, del 21.12.2004 n. 16955;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

data per letta  alla pubblica udienza del 21 ottobre 2005  la relazione del Cons. Sandro Aureli;

Uditi, altresì, gli Avv.ti Petretti su delega dell’Avv. Soddu Giannetto e l’Avvocato dello Stato Maddalo;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Con la sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio ha annullato  la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto - SM – Ufficio Personale Marescialli, in data 26 luglio 2004, prot. 320152 /T-5-2/Per.Mar, con la quale è stata respinta l’istanza presentata ex art.42-bis del D.Lgs.151/2000 dal M.llo (omissis) in servizio presso il Comando Regione Carabinieri Sardegna, diretta ad ottenere la temporanea assegnazione presso il Comando Regione Liguria (Comando provinciale Carabinieri di Genova), risiedendo la moglie e la figlia, nata il 3 novembre 2001, a (omissis).

A tanto il primo giudice è giunto  riconoscendo l’applicabilità della suddetta norma alla fattispecie esaminata.

Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza suddetta per chiederne l’annullamento, attesa la ritenuta inapplicabilità della norma di cui si discute all’Arma del Carabinieri, senza che ciò determini comunque alcun profilo di illegittimità costituzionale in ragione del particolare status giuridico rivestito dagli  appartenenti ad essa.

La parte appellata si è costituita per chiedere il rigetto dell’appello  confutando le tesi dell’Amministrazione, e con il contestuale appello incidentale ha riproposto le questioni ritenute assorbite dal primo giudice.

All’udienza del 21 ottobre 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La decisone di primo grado è giunta  all’annullamento del diniego di trasferimento temporaneo  opposto dal Comando Generale dei Carabinieri al Maresciallo (omissis), padre di figlia minore di anni tre, ritenendo applicabile e quindi violato  l’art.42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, contenente disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Come già correttamente rilevato, la norma anzidetta è stata introdotta dall’art. 3,comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e per essa “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa….”.

Decisivo è quindi stabilire quali siano le amministrazioni tenute ad applicare l’art. 42-bis in esame.

Al riguardo la Sezione non ritiene di poter condividere l’avviso del primo giudice.

Osserva in primo luogo il Collegio che destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, che contiene la disciplina dello stato giuridico del personale civile dello Stato, come emerge chiaramente dalla rubrica della norma. Quindi personale civile e non militare come nel caso in esame.

Inoltre l’art. 1 del decreto n. 165/01 contiene disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per quest’ultime, a tenore del II° comma,” s’intendono” tra l’altro, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie….”

Senonchè non può non essere osservato  che proprio in tema di  disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287….”

Ora non v’è dubbio che la materia dei trasferimenti, temporanei o definitivi che siano,  del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni riguarda  il rapporto di lavoro del medesimo, concernendo direttamente la variazione del luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

Onde, l’ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II° comma dell’art. 1 del decreto n. 161/01,  viene integrata , anche ai fini dell’applicazione dell’art.42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art.3, per il quale “ il personale militare e le Forze di polizia di Stato”, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Ciò avviene, com’è noto, in forza del particolare status giuridico dei detti dipendenti, le cui funzioni giustificano un regime differenziato, del quale, per questa stessa ragione, è indubbia la copertura costituzionale.

L’art. 42-bis del decreto n. 151 del 2001, non è quindi invocabile dal dipendente che appartiene all’Arma dei Carabinieri.

Con il che, si può aggiungere, che  appare irrilevante  il profilo d’incostituzionalità della suddetta norma, regolando tra l’altro essa, palesemente, un’ipotesi di trasferimento da un’amministrazione ad altra, laddove nella specie trattasi di trasferimento tra sedi di servizio della medesima amministrazione, onde non deve farsene nella specie applicazione.

Per tale suesposta medesima ragione, tutti i motivi che sorreggono l’appello incidentale, sono destituiti di fondamento, posto che il contestato riferimento alle esigenze di servizio dell’Amministrazione, contenuto nel diniego impugnato, riveste evidente carattere aggiuntivo e secondario  rispetto alla contrapposta inapplicabilità dell’art. 42-bis già citato, e  invocato dal (omissis) nella propria istanza di trasferimento.

L’appello deve quindi essere accolto.

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità della questione che pone difficoltà di interpretazione della normativa, testimoniata anche dalla differente valutazione del giudice di primo e secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunziando sull'appello meglio indicato in epigrafe, così provvede:

accoglie l'appello, e per lo effetto in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado;

compensa le spese del doppio grado dei giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 21 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

     Stenio Riccio   Presidente

     Costantino Salvatore  Consigliere

     Dedi Rulli    Consigliere

     Aldo Scola    Consigliere

     Sandro Aureli   Consigliere  relatore 
 

  L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

  Sandro Aureli    Stenio Riccio 
 

     IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

28 dicembre 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa

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N.R.G. 2378/2005


 

TRG