REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7576/2006

Reg.Dec.

N.  2776 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Abrignani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. II, 7 aprile 2004, n. 362;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. dello Stato Nicoli e l’avv. Abrignani;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., vice soprintendente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento ministeriale in data 29.10.1997 che ha disposto il suo collocamento in aspettativa ex art. 8, ult. comma, D.P.R. n. 339/1982 sino alla definizione delle procedure di passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché i presupposti atti della Commissione medica che hanno giudicato il sig. ...OMISSIS.... <<non idoneo permanentemente e in modo assoluto al servizio di Istituto>> ma idoneo ad essere impiegato nelle altre Amministrazioni dello Stato.

     Nei riguardi degli atti impugnati il ricorrente deduceva i seguenti motivi di censura:

     a) illegittimità degli atti della Commissione medica per violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità nell’assunto che:

     1) il ricorrente non sarebbe affetto da alcuna affezione psichica degna di rilievo;

     2) non sarebbe comprensibile l’“iter” logico attraverso il quale si è giunti a formulare il giudizio di inidoneità;

     3) la patologia riscontrata non giustificherebbe il giudizio di inidoneità;

     4) non sono state fornite indicazioni sulla ulteriore utilizzazione del ricorrente;

     5) non è stata inviata alcuna comunicazione del procedimento, in violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.

     b) illegittimità del provvedimento ministeriale per violazione di legge per la considerazione che il personale della Polizia di Stato può essere trasferito ad altra Amministrazione esclusivamente quando sia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute.

     c) illegittimità del provvedimento medesimo per incompetenza, del Direttore di divisione a decretare l’aspettativa.

     Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo con il quale era stato dedotto il difetto di motivazione del giudizio medico-legale.

     Nei riguardi della anzidetta pronuncia il Ministero dell’Interno ha interposto appello censurando le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.

     Si è costituito in giudizio l’appellato contestando la fondatezza del motivo di appello prospettato dall’Amministrazione e riproponendo i motivi dichiarati assorbiti in primo grado.

DIRITTO

     Con la sentenza quivi appellata il giudice di primo grado, dopo avere osservato che l’obbligo di motivazione dei giudizi medico-legali appare <<particolarmente stringente>> quando si tratti di atti prodromici alla estinzione della posizione lavorativa (come è nel caso del ricorrente collocato in aspettativa a seguito di giudizio di non idoneità), ha ritenuto che la patologia a questi riscontrata <<1) tratti di rigidità in esito a pregresso stato ansioso atipico; 2) pregresso trauma cranico>> non fosse sufficiente a giustificare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica; e ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva prodotto documentazione, rilasciata da strutture pubbliche, dalle quali risultava la guarigione dalla patologia anzidetta.

     La censura che con l’odierno atto di appello il Ministero rivolge alla decisione di primo grado è fondata.

     Al riguardo va anzitutto ribadito, in linea con un costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che le valutazioni sanitarie effettuate dai collegi medici, in quanto espressione di una discrezionalità tecnica, non necessitano di particolare motivazione essendo questa racchiusa nel giudizio espresso, così che è sufficiente che dal verbale di visita emerga la compiutezza degli accertamenti svolti. Conseguentemente i giudizi stessi non possono essere sindacati dal giudice amministrativo se non sotto il profilo del difetto di istruttoria o della manifesta illogicità.

     Nella fattispecie in esame è però incontestato che il ricorrente sig. ...OMISSIS.... sia stato affetto da infermità dell’apparato neuro-psichico, come del resto è comprovato dalla stessa certificazione medica prodotta nel giudizio di primo grado.

     È bensì vero che da tale certificazione sarebbe emersa la guarigione dalla patologia sofferta, ma ciò non fa venir meno la correttezza del giudizio espresso dalla Commissione medica, dal momento che alla stregua del Regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (approvato con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904) tra le imperfezioni ed infermità dell’apparato neuro-psichico che costituiscono cause di non idoneità sono ricomprese all’art. 2, sub. n. 10 <<le infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse>>.

     È pertanto pienamente conforme a detta disposizione regolamentare il giudizio di non idoneità al servizio motivato dalla Commissione medica con la diagnosi <<tratti di rigidità in esito a pregresso stato ansioso atipico>>, in presenza di accertamenti clinici che avevano evidenziato <<pregresso documentato scompenso psicotico in attuale compenso clinico>>.

     Passando ai motivi di gravame non esaminati in primo grado per essere stati dichiarati assorbiti, anch’essi debbono ritenersi destituiti di fondamento.

     Non è dato ravvisare anzitutto la dedotta violazione dell’art. 1 D.P.R. n. 339/1982, che presuppone un giudizio di assoluta inidoneità per motivi di salute ai fini del trasferimento dai ruoli di Polizia di Stato ad altra Amministrazione, poiché nella fattispecie tale presupposto si è puntualmente avverato avendo la Commissione medica concluso che il sovrintendente della Polizia di Stato sig. ...OMISSIS.... <<non è idoneo permanentemente e in modo assoluto per fisica inabilità al servizio d’istituto…>>.

     Nemmeno sussiste il dedotto vizio di incompetenza del decreto adottato dal Direttore di divisione che ha disposto il collocamento in aspettativa del ...OMISSIS.... ex art. 8, ult. comma, D.P.R. n. 339/1982 sino alla definizione delle procedure di passaggio ad altra Amministrazione, poiché la invocata competenza del Ministero dell’Interno ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dello stesso art. 8 (peraltro in forma di <<concerto>>) concerne esclusivamente il trasferimento del personale dichiarato non idoneo ad altra Amministrazione, e non anche il collocamento in aspettativa per l’accertata inidoneità al servizio.

     Infine deve ritenersi inconferente la prospettata violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per la decisiva considerazione che il sig. ...OMISSIS.... ha partecipato direttamente e personalmente al procedimento avviato dall’Amministrazione per l’accertamento della sua idoneità al servizio, talché non può dirsi che allo stesso non sia stata data notizia dell’avvio del procedimento, come prescritto dalla norma anzidetta.

     Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal sig. ...OMISSIS.....

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia  Presidente

Luigi Maruotti   Consigliere

Carmine Volpe   Consigliere

Giuseppe Romeo   Consigliere

Lanfranco Balucani   Consigliere Est. 
 

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere       Segretario

LANFRANCO BALUCANI    VITTORIO ZOFFOLI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...18/12/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2776/2005


 

FF