REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7605/2005

Reg.Dec.

N.  1234 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1234/2002, proposto da Altavilla Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Filomeno Montesardi, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Veturia, n. 9 (presso l’Avv. Giusy Intiglietta);

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I ter, 6 dicembre 2000, n. 11067; 

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Relatore, alla pubblica udienza del 12 luglio 2005, il Consigliere Francesco Caringella

Uditi l’Avv. Intiglietta per delega dell’Avv. Montesardi e l’Avv. dello Stato Russo;

FATTO E DIRITTO

     1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da (omissis) avverso il provvedimento prot. 1005 VT 1009, notificato in data 20.11.1996, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda proposta dal suddetto - a seguito dello scoppio di una bomba all’esterno dell’esercizio commerciale della madre che gli aveva cagionato lesioni gravissime con invalidità permanente nella misura del 46% - intesa al conseguimento della speciale elargizione prevista dall’articolo 1 della legge n. 302/1990 in favore delle vittime di delitti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416 bis c.p.. Il Tribunale ha nella sostanzia ritenuto congrua la motivazione posta a sostegno della determinazione gravata, sostanziatesi nel rilievo dell’assenza di elementi idonei a suffragare in termini inequivoci l’ipotesi della riconduzione dell’episodio in parola al contesto  malavitoso associativo dedito alla perpetrazione di fenomeni estorsivi con l’utilizzo dei metodi e per il perseguimento della finalità di cui all’articolo 416 bis. c.p. Il Primo Giudice ha in particolare rimarcato il dato della mancata previa presentazione di richieste estorsive ai danni della madre del ricorrente in una con la fattura artigianale dell’esplosivo adoperato, di facilissima reperibilità presso le cave a cielo aperto.

     L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

     All’udienza del 12 luglio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

     2. Il Collegio reputa fondate le censure mosse in sede di appello al fine di stigmatizzare la insufficienza e la incongruità della motivazione posta a fondamento della gravata determinazione amministrativa.

     Osserva infatti la Sezione che il provvedimento impugnato opina nel senso della non ricorrenza di elementi univocamente capaci di suffragare la tesi della riconduzione dell’episodio  ad una matrice associativa  senza darsi adeguatamente carico della tipologia dell’episodio (esplosione di un ordigno  presso un esercizio commerciale), di matrice tipicamente estorsiva; e, soprattutto, del contesto ambientale e territoriale all’interno del quale l’episodio è maturato, connotato dal radicamento di un’organizzazione criminosa (Sacra Corona Unita) dedita al controllo del territorio con la perpetrazione di delitti di matrice tipicamente estorsiva (vedi in particolare la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso, istituita nell’XI legislatura, che dà specificamente atto dell’espansione del fenomeno estorsivo con riferimento al quale  nel corso del 1992 sono stati registrati 123 attentati dinamitardi ed incendiari a scopo di estorsione dando anche la stura ad una sanguinosa faida tra clan rivali per il controllo del territorio). L’esclusione del raggiungimento di un livello di “sufficiente certezza” circa la matrice dell’episodio, posta a fondamento della negazione dei benefici di legge, sconta in definitiva un insufficiente approfondimento degli elementi ricavabili dall’omogeneità del fatto delittuoso in parola con il contesto estorsivo registrato nel medesimo torno di tempo nell’ambito territoriale di riferimento; per non dire dall’assenza di plausibili opzioni ricostruttive alternative.  

     Si deve poi soggiungere che non depongono in senso contrario alla ricostruzione dell’appellante gli elementi valorizzati nella sentenza appellata. La  fabbricazione  artigianale dell’ordigno risulta ex se neutra circa il contesto e le finalità dell’attentato; la circostanza dell’assenza di precedenti richieste estorsive è a sua volta compatibile con la perpetrazione di attentati in via preventiva rispetto alla proposta di un programma di protezione di matrice estorsiva in una situazione già connotata dalla soggezione della vittima dell’azione criminale. Infine l’intervento del  decreto penale di archiviazione è legata alla mancata individuazione dei responsabili e non assume rilievo al fine di escludere la dedotta matrice dell’episodio criminale

     In definitiva il Collegio reputa fondato il ricorso in relazione ai dedotti profili di deficienza  motivazionale ed istruttoria. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado con salvezza delle ulteriori  determinazioni amministrative.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 12 luglio 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI   Presidente

Luigi MARUOTTI    Consigliere

Giuseppe ROMEO    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Francesco CARINGELLA   Consigliere Est. 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario 
 

FRANCESCO CARINGELLA    GLAUCO SIMONINI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..30/12/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Per Il Direttore della Sezione

ANNAMARIA RICCI 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1234/2002


 

FF