R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7768/2006

Reg. Dec.

N. 7208 Reg. Ric.

Anno 1999

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello NRG 7208 del 1999 proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

c o n t r o

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per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sez. I, 3 maggio 1999, n. 465 e per il rigetto del ricorso di primo grado;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione degli appellati, anche appellanti incidentali;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 3 novembre 2006 il Consigliere Vito Carella;

     Uditi gli Avvocati come da verbale di udienza;

     Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1. - Con l’originario ricorso introdotto nel 1994, gli odierni appellanti, militari appartenenti alla Guardia di Finanza imbarcati su mezzi marini di superficie, hanno domandato la corresponsione dell’indennità di imbarco percepita con le stesse modalità applicate ai colleghi ed agli appartenenti delle altre forze armate per l’indennità di aeronavigazione, nonché l’accertamento della pensionabilità di tale indennità di imbarco alla stessa stregua di quanto previsto per gli appartenenti all’Esercito, alla Marina ed all’Aeronautica.

Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato ha in parte accolto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che:

  1. il calcolo dell’indennità di imbarco secondo le stesse modalità previste per l’indennità di aeronavigazione è infondata e deve essere pertanto respinta;
  2. la pensionabilità dell’indennità di imbarco, nonostante l’assenza di una fonte normativa in tal senso, trova suo fondamento nella natura retributiva dell’emolumento, pur non fruendo i deducenti la base pensionistica presupposta, costituita dalla indennità di impiego operativo.

Con il gravame in esame, il Ministero della Difesa ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo l’erroneità di motivazione dell’impugnata sentenza, che ha riconosciuto l’invocata pensionabiità in via meramente interpretativa, non suffragata dalla lettera e dalla ratio della vigente legislazione in materia.

Resistono nell’odierno giudizio i ricorrenti in primo grado, che svolgono altresì appello incidentale, con il quale insistono sulle invocate modalità di attribuzione dell’indennità di imbarco e, soprattutto, in ordine alla pensionabilità dell’indennità in discorso.

All’udienza del 3 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Nel presente giudizio, è controverso se l’indennità di imbarco fruita dagli appellati, militari della Guardia di Finanza imbarcati su mezzi di superficie, possa essere resa pensionabile e, inoltre, se essa debba essere erogata secondo le modalità previste per la corresponsione della indennità di aeronavigazione in godimento dai colleghi del Corpo e dagli appartenenti alle altre Forze Armate.

Rileva il Collegio che la Sezione si è già pronunciata sulle questioni controverse tra le parti, con una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi e alla quale si rinvia, ai sensi dell’art.9 della legge 21 luglio 2000, n.205.

2. - In linea generale circa le pretese reclamate dagli interessati (pensionabilità e modalità di calcolo dell’indennità di imbarco), merita osservare che, in virtù dell’art.44, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995 (di recepimento dell’accordo sindacale 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia) al personale della Guardia di Finanza spetta l’indennità di impiego operativo nelle attività di aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco, prevista nei commi 1 e 3 dell’art. 5 ma non le maggiorazioni contemplate dal comma 2 del medesimo articolo, che possono competere solo dalla data di entrata in vigore del 3° comma dell’art. 52 D.P.R. 16 marzo 1999, n.254 (Cons. St., IV, n. 6.4.2004, n.1881).

Ora, dal momento che soltanto il contratto successivo ha costitutivamente esteso al personale della Guardia di Finanza le maggiorazioni introdotte per le Forze Armate dall’art. 5 comma 2 DPR n.394 del 1995, appare evidente – a prescindere da ogni considerazione in ordine ai requisiti soggettivi che danno titolo alle maggiorazioni stesse – l’impossibilità oggettiva di corresponsione dei benefici in parola al detto personale in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art.52 comma 3 DPR n. 254 del 1999.

3. - Nella esposizione in fatto si è anticipato come il ricorso originario sia stato introdotto in prime cure nel 1994: ciò comporta l’impossibilità di calcolare con diversa modalità ovvero di computare a pensione indennità prevedute normativamente in parte solo a decorrere dal 1995.

In argomento – quanto al periodo anteriore – questa Sezione ha avuto anche modo di ribadire che, il carattere specifico della normativa di cui al DPR 11 ottobre 1988, con cui è stata data completa attuazione alla legge n. 472 del 1987 (art. 3, comma 18 bis), con la quale è stato stabilito che al personale della Guardia di Finanza competono le indennità previste per  gli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica dall’art. 4 legge n. 78 del 1983 (indennità di imbarco), non consente l’applicazione nei confronti degli appartenenti alla Guardia di Finanza imbarcati su mezzi navali di superficie di godere dell’indennità di imbarco con le modalità previste per la corresponsione dell’indennità di aeronavigazione al personale del servizio aereo del Corpo.

Infatti, l’evidente disparità delle prestazioni fruite da coloro i quali volano su mezzi all’uopo attrezzati, rispetto al personale imbarcato sui mezzi navali, esclude l’esistenza dell’eadem “ratio” che giustificherebbe l’aedem dispositivo, cosicché la diversità di disciplina appare del tutto ragionevole e non sospettabile di incostituzionalità (Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4985).

4. - Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto e, in riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.

Specularmente va respinto l’appello incidentale degli appellati.

In ragione della natura della controversia e dell’anno cui risalgono i ricorsi di primo grado, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Respinge l’appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 3 novembre 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Luigi  MARUOTTI  - Presidente f.f.

Pier Luigi LODI   - Consigliere

Vito  POLI   - Consigliere

Bruno MOLLICA  - Consigliere

Vito  CARELLA  - Consigliere, est

     LESTENSORE    IL PRESIDENTE f.f.

     Vito Carella     Luigi Maruotti

      IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21 dicembre 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

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N.R.G. 7208/1999


 

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