R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.8245/2004

Reg. Dec.

N. 4590 Reg. Ric.

Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.4590 dell'anno 2004, proposto da Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con il quali è  domiciliato ex lege  in Roma;

contro

(omissis), non costituitosi in giudizio

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez.I^ ter, del 2132 del 5 marzo 2004 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2004, il Cons. Sandro Aureli

Udito, altresì, l'Avvocato dello Stato Ferrante;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Su decreto ingiuntivo n.624 del 2003 rilasciato ex art.8 L.n.205/00 dal Presidente della I^ sezione ter del T.A.R. del Lazio, veniva intimato al Ministero dell’Interno di pagare (maggiorata delle spese di procedura) la somma di 4168,04 euro .costituente il compenso di 75 giorni di ferie non fruite dall’interessato, nel periodo di collocazione in aspettativa per infermità, sfociato nella dispensa dal servizio.

Avverso detto decreto proponeva rituale opposizione nei termini il Ministero dell’Interno.

Si costituiva il (omissis), concludendo per il rigetto dell’opposizione alla luce dell’art.18 del D.P.R. n.254 del 1999 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia

Con sentenza n.2132 del 5 marzo 2004, il T.A.R. del Lazio – Sez. I^ ter, accoglieva l’opposizione nei soli limiti in cui riconosceva dovuta la monetizzazione di 71 giorni di ferie, anzichè 75, portati nel decreto ingiuntivo.

Avverso detta sentenza propone appello l’Amministrazione dell’Interno esponendo l’argomento che l’art.18 del D.P.R. 254/99 l’odierno appellato ha fondato la sua pretesa, nulla prevede circa la mimetizzazione del congedo ordinario non fruito durante il periodo di esonero del dipendente dal servizio per collocamento in aspettativa per infermità.

Ciò anche con riferimento al chiaro orientamento della giurisprudenza che si è formata in materia, in forza della quale non potrebbe giungersi alla conclusione che al (omissis) spetti una somma ulteriore rispetto a quella relativa a ferie non godute e maturate prima del collocamento in aspettativa. alcuna .

All’udienza del 9 novembre 2004 l’appello è passato in decisione.

DIRITTO

L’appello è rivolto contro la sentenza in epigrafe, con la quale in sostanza è stato riconosciuto al sig. (omissis), ex Ispettore Capo della Postato il compenso sostitutivo delle ferie non godute nel periodo di aspettativa per infermità, antecedente alla sua dispensa dal servizio.

Il quadro normativo in cui la controversia s’inserisce è di facile ricostruzione.

L’art.14 del D.P.R. 395 DEL 1995, (contenente Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) che ha introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, nel ribadire al comma 7 l’irrinunciabilità al suddetto congedo, ha previsto al successivo comma 14, che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che all’atto della cessazione dal servizio detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall’art.18 del D.P.R. 254/99, (recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o per dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Onde in tale ultima normativa, si viene compensato, monetizzandolo, quel congedo maturato non fruito, anche in mancanza del presupposto delle documentate esigenze di servizio, in quanto imprevedibili eventi quali quelli sopra citati ne abbiano impedito la fruizione.

Rispetto a tale situazione e con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più   giunta al riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente pur se non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità., vale a dire per fatto a lui non imputabile (Cons.Stato Sez VI 26 maggio 1999 n.670)

Meno denso è il panorama giurisprudenziale per l’ipotesi del riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute, e ritenute maturate nel periodo di aspettativa per infermità.

La tesi favorevole sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Cons. Stato Sez, VI n.2520 del 7 maggio 2001)

Tornando però alle norme sopra riassunte al Collegio appare inevitabile affermare che il compenso per le ferie non godute sia necessariamente connesso esclusivamente a “documentate esigenze di servizio”, per le quali la prestazione lavorativa è stata effettuata su richiesta dell’Amministrazione che ha impedito il godimento delle ferie maturate.

Con la conseguenza che anche se si volesse ritenere che il diritto al congedo ordinario matura anche nel periodo di aspettativa per infermità, da ciò non consegue il compenso sostitutivo ove tali ferie non vengano godute.

Come dire che nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo, non sono le due facce inscindibili di una stessa  situazione giuridica, talchè al primo in ogni caso si deve sostituire l’altro.

L’uno è invero un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art.36 Cost), l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto,traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione.

Sembra logico del resto ritenere che se la non imputabilità all’interessato del mancato svolgimento dell’attività di servizio in caso di malattia è alla base del computo dei giorni di congedo ordinario, la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate, deve essere posta alla base della preclusione a percepire il compenso sostitutivo.

La sentenza impugnata appare dunque sganciata da  parametri normativi sopra richiamati, e dalle loro conseguenze interpretative, e deve quindi essere annullata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto riforma la sentenza impugnata e revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.624 del 2003 rilasciato dal Presidente della I^ sezione ter del T.A.R. del Lazio.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 9 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

     Lucio VENTURINI    Presidente

     Antonino ANASTASI   Consigliere

     Carlo SALTELLI    Consigliere

     Salvatore CACACE   Consigliere

     Sandro AURELI    Consigliere, est.

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Sandro Aureli    Lucio Venturini    
 

                               IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

27 dicembre 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao 
 

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N.R.G.  4590/2004


 

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