REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.86/08

Reg.Dec.

N. 9793  Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9793/2003, proposto da:

- ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Foglietti e Franco Sabatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio Sabatini-Sinagra, in viale Gorizia n. 14, Roma, appellante;

c o n t r o

- i Ministeri della difesa e dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, ricorrente;

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del T.a.r. Abruzzi, Pescara, n. 203/2003, resa tra le parti e concernente il denegato equo indennizzo per infermità dovuta a persistenti note di labilità emotiva.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2007, il Consigliere Aldo SCOLA;

     Uditi, per le parti, l’avv. Visone, per delega dell’avv. Fabrizio Foglietti, e l’avvocato dello Stato Ilia Massarelli;                                                      

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

      L’attuale appellante, già assistente capo della Polizia di Stato (e coinvolto pure in indagini molto stressanti, come quelle relative alla vicenda della Uno bianca a Bologna, da cui sarebbe comunque uscito senza conseguenze di sorta, nonché in un conflitto a fuoco durante il servizio prestato a Modena ed in un sequestro della sua persona da parte di un pregiudicato armato di coltello), dispensato dal servizio e collocato in pensione, impugnava dinanzi al Ta.r. di Pescara l’atto di cui in epigrafe per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione.

     IL ...omissismsmvld.... affermava di aver partecipato, in servizio, ad episodi ad elevata intensità emotiva, che avrebbero inciso concausalmente sulla sua integrità psico-fisica, come asseverato dalla consulenza medica di parte, evidenziante il carattere di “reattività” della malattia (sindrome ansioso-depressivo reattiva).

     L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio e, richiamata la natura tecnica della discussa valutazione, concludeva per l’infondatezza del gravame (tutto incentrato sulla concausalità tra malattia ed attività di servizio), sostenendosi che il giudizio medico definitivo avrebbe legittimamente impedito l’ulteriore esame della domanda da parte della p.a. circa la tempestività della domanda.

     Il tutto si verificava in rapporto alla comunicazione 13 maggio 1999 (circa la conferma del giudizio medico negativo di I grado), recante la decisione finale circa la non dipendenza da causa di servizio della infermità (stabilizzata al 30 ottobre 1998 - data della prima visita - ed ascrivibile alla sesta categoria massima, ma non ricollegabile a causa di servizio, come confermato in occasione della seconda visita del 18 dicembre 1998), dovuta a persistenti aspetti di labilità emotiva, che pure era stata alla base della disposta sua dispensa dal servizio dopo la seconda visita.

     Essendo, peraltro, intervenuto un parere dell’Ufficio sanitario provinciale presso la Questura di Pescara favorevole all’interessato, si faceva luogo ad un riesame della situazione in seconda istanza presso il Comando servizio sanitario – Direzione sanità di Firenze, la cui Commissione medica, in data 13 maggio 1999, confermava comunque il primo giudizio

     La Commissione medica ospedaliera di I istanza di Chieti, in effetti, aveva concluso per la non dipendenza da causa di servizio e per la non tempestività dell’istanza ai fini della concessione dell’equo indennizzo: intempestività riscontrata, in realtà, anche dal dirigente l’ufficio sanitario provinciale della Questura di Pescara, che pure aveva espresso parere favorevole (v. nota 23 maggio 1998).  

      I primi giudici respingevano il gravame con sentenza prontamente impugnata dal ...omissismsmvld.... per: violazione dell’art. 49, r.d. n. 603/1895, degli artt. 36 (recante il termine semestrale per proporre la domanda), 37 e 38, d.P.R. n. 686/1957, e dell’art. 5-bis, d.l. n. 387/1987, conv. legge n. 472/1987, poiché la denegata causa di servizio non avrebbe dovuto avere alcun riflesso sulla tempestività della richiesta ai fini dell’equo indennizzo; errore di giudizio per la trascurata natura plurifattoriale della riscontrata labilità emotiva sotto il profilo eziopatogenetico.

     Le amministrazioni appellate si costituivano in giudizio e resistevano all’appello.

     All’esito della trattazione in camera di consiglio la vicenda passava in decisione.

DIRITTO

     Il ricorso in appello è infondato e va respinto.

     Se, invero, il giudizio medico è l’atto finale e decisorio (C.d.S., sezione IV, n. 152/1994) esso non poteva che spiegare efficacia per tutto il suo contenuto, senza bisogno di altro atto amministrativo, necessario solo in presenza di pareri endoprocedimentali.

     L’art. 5-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472 (poi abrogato dall’art. 20, d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461), stabilisce che i richiamati giudizi medici sono da “considerarsi definitivi nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia … ai fini del riconoscimento delle infermità per dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie …in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo” e la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto necessario, nelle procedure relative alle due indicate prestazioni, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora: Comitato per il riconoscimento dell’equo indennizzo), che potrebbe essere difforme da quello delle Commissioni mediche (C.d.S., sezione IV, n. 1388/1997).

     Tale regola non può valere solo in ipotesi di parere favorevole della Commissione medica ospedaliera, ma anche quando esso sia sfavorevole, altrimenti la funzione del C.p.p.o. sarebbe esclusivamente negativa, ovvero di eventuale modificazione del giudizio medico positivo.

     D’altra parte, se è vero che il C.p.p.o. è un organo particolarmente qualificato, cui competono una supervisione ed una sintesi conclusiva nell’interesse generale, non può, né deve escludersi una sua funzione positiva anche nelle fattispecie come quelle in discussione, con esito negativo per il dipendente: in base a tali considerazioni il gravame risulterebbe peraltro inammissibile, perché prodotto contro un parere infraprocedimenale ed in mancanza di un provvedimento amministrativo autoritativo, in relazione all’intempestività della domanda.

     Ma la domanda del dipendente (29 agosto 1997 – 1° settembre 1997, prot. 4221/2.12) era diretta al “riconoscimento di dipendenza da causa di servizio” delle infermità dedotte, riservandosi, evidentemente, all’esito positivo dell’istanza, di avanzare le ulteriori domande per le due prestazioni particolari (equo indennizzo e/o pensione privilegiata).

     In tale prospettiva il gravame risultava giustamente ammissibile, configurandosi il parere della C.m.o. di II istanza come atto conclusivo, comunicato dalla p.a. in quanto tale, di carattere sintetico ed apparentemente immotivato, ma comunque espresso “in conformità con il giudizio della citata C.m.o.” del 18 febbraio 1998, nel cui verbale n. 5472 andava, dunque rintracciata la necessaria motivazione, evidenziante due aspetti: a) l’esito della consulenza psichiatrica diagnosticante “aspetti di labilità emotiva”, come una componente soggettiva e caratteriale dell’individuo, geneticamente determinata, indipendente dal vissuto quotidiano e costituente per l’interessato il modo naturale di affrontare la vita quotidiana, donde  l’indipendenza da causa di servizio; b) l’intempestività della domanda in rapporto ai termini di legge.

     Per il primo profilo il giudizio medico è stato ritenuto dai primi giudici condivisibilmente motivato e logicamente chiaro, anche in quanto non attinente ad una nevrosi reattiva, quale illustrata nella perizia tecnica di parte; per il secondo argomento (l’intempestività) non sussisteva, invero, alcuna specifica censura di gravame, per cui il ricorso, qualora ne fosse risultato fondata la prima censura, sarebbe comunque apparso inammissibile, sussistendo comunque un altro motivo ostativo (la tardività della domanda, in nessun modo contestata dal ...omissismsmvld....).

     In ogni caso, la riscontrata infondatezza delle doglianze avverso il giudizio tecnico-sanitario non poteva che neutralizzare il rilevato aspetto procedimentale.

     Il ricorso va dunque respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre gli oneri del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

     - respinge l’appello;

     - compensa tutti gli oneri del secondo grado di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

Gaetano  TROTTA        Presidente

Carmine VOLPE     Consigliere

Paolo  BUONVINO       Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO   Consigliere

Aldo    SCOLA        Consigliere rel.   est. 
 

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere       Segretario

ALDO SCOLA                                                     GLAUCO SIMONINI 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 17/01/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9793/2003


 

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