REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.866/2006

Reg.Dec.

N.  9249 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

...OMISSIS..., non costituiti

per l'annullamento

della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano - n. 4450 del 2000;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

     Udito l’avv. dello Stato Ferrante; 

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     I ricorrenti in primo grado hanno chiesto l’accertamento del diritto al compenso delle ore retribuite come lavoro straordinario ai fini della determinazione della tredicesima mensilità , dell’indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico, nonché la condanna del MINISTERO al pagamento delle differenze di tredicesima spettanti, con rivalutazione ed interessi.

     L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva per quanto concerne l’indennità di buonuscita, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione per quanto concerne il trattamento pensionistico, la prescrizione e l’infondatezza della domanda sul resto.

     Il Tar adito ha accolto le prime tre eccezioni, ed ha dichiarato la fondatezza parziale della domanda, con riferimento alle tredicesime maturate nel quinquennio dalla notifica del ricorso.

     Appella l’amministrazione.

D I R I T T O

     L’appello è fondato e deve essere accolto.

     Il Collegio ritiene che , per quanto concerne la tredicesima mensilità, pur in mancanza di una norma che sancisca espressamente la tassatività degli emolumenti valutabili (tassatività peraltro sussistente in base a canoni interpretativi di tipo sistematico), non possa prescindersi dalla qualificazione come lavoro straordinario delle due ore settimanali di servizio previste dal turno di lavoro del personale dei ruoli della p.s.

     In proposito deve rilevarsi che la legge 1 aprile 1981 n. 121 istituiva del nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza ha previsto , agli artt. 63 e 95, che , con il ricorso ad accordi sindacali, potessero essere disciplinate questioni concernenti, fra l’altro, l’orario di lavoro ed il trattamento economico del lavoro straordinario.

     Il d.p.r. 27 marzo 1984 n. 69 recettivo della normativa risultante dal primo accordo triennale concernente il personale dei ruoli della P.S. , nel disciplinare all’art. 7 l’orario di lavoro, ha previsto i turni di lavoro obbligatori sulla base di quaranta ore settimanali a decorrere dal 1 ottobre 1984, sancendo la corresponsione, per la differenza fra le trentotto ore settimanali lavorative fissate dal secondo comma, della retribuzione delle due ore eccedenti il cennato orario di servizio come prestazione di lavoro straordinario.

     Con il d.p.r. 23 giugno 1988 n. 234 , inoltre, l’orario di servizio è stato ulteriormente ridotto dal 1 luglio 1988 a trentasette ore settimanali, e , dal 1 maggio 1989 , a trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore obbligatorie di lavoro previste dal cennato art. 7 del d.p.r. n, 69/1984.

     Infine l’art. 12 del d.p.r. 31 luglio 1995 n. 395 (di recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile) ha ribadito che la durata dell’orario ordinario di lavoro è di trentasei ore settimanali, in aggiunta alle quali il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorio rispettivamente di due ore a decorrere dal 31 dicembre 1995 e di un’ora a decorrere dal 1 gennaio 1997, ferma restando fino al 30 dicembre 1995, a disciplina di cui al d.p.r. 23 giugno 1988 n. 234.

     Con decorrenza 31 dicembre 1995 l’indennità mensile pensionabile è stata incrementata dell’importo mensile corrispondente, per cui essa è computata nella tredicesima mensilità.

     Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti il problema della causa (pag. 4 del ricorso di primo grado) rimaneva e rimane il problema del riconoscimento dell’ordinarietà delle prestazioni lavorative obbligatoriamente imposte al personale in regime di plus orario formalmente ordinario dal 1 gennaio 1982 fino al 31 dicembre 1995.

     Il giudice di primo grado ha riconosciuto dovute le differenze sulla tredicesima nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda (e quindi essendo il ricorso dell’aprile del 1998 dall’ aprile del 1993 al 31 dicembre 1995 ).

     Non ha pregio l’eccezione di prescrizione proposta dall’Avvocatura, relativa a tutto il credito poiché innegabilmente, stante la data di proposizione del ricorso, vi sarebbe una parte del credito non prescritta.

     Tuttavia, nel merito, si ritiene che per il calcolo della tredicesima debba aversi riguardo, nel pubblico impiego allo stipendio inteso come paga tabellare, nella quale non rientra il compenso per lavoro straordinario, come confermato dall’inglobamento avvenuto successivamente (con l’art. 4 comma 4 del d.p.r. 31 luglio 1995 n. 395).

     In tal senso è la giurisprudenza costante della Sezione secondo la quale  l’art 10 del d.P.R. 27.03.1984, n. 69 – di approvazione dell’ accordo di categoria del 15.12.1983 – stabilisce che gli importi dei nuovi stipendi, quali erogati in base allo scaglionamento dei benefici previsti dall’art. 4 , “hanno effetto sulla tredicesima mensilità”. Ugualmente l’art. 2 del d.P.R. 10.04.1987, n. 150, nell’introdurre incrementi al trattamento stipendiale del personale della Polizia di Stato, stabilisce al comma settimo che “i nuovi importi” ivi previsti concorrono alla determinazione della tredicesima mensilità. Nessun riferimento agli effetti predetti si rinviene relativamente al corrispettivo percepito per le due ore di servizio settimanali da prestarsi, ai sensi dell’art. 63, comma secondo della legge n. 121/1981, con carattere ed obbligatorietà in aggiunta al normale orario di servizio e retribuite come prestazioni di lavoro straordinario. La disciplina di settore individua quindi – anche in relazione alle risorse economiche disponibili per le singole tornate di rinnovo contrattuale – con carattere di puntualità le voci retributive cui collegare il corrispettivo a titolo di tredicesima mensilità. Quest’ultimo, stante la sua natura di compenso annuale erogato a titolo di gratifica, non va necessariamente ragguagliato, in rapporto di sinallagmaticità, ad ulteriori corrispettivi eventualmente percepiti dal dipendente oltre il trattamento stipendiale per prestazioni di lavoro eccedenti l’orario settimanale di lavoro.

     A conclusioni analoghe questa Sezione è pervenuta in merito all’esclusione dal computo nella tredicesima mensilità delle due ore settimanali supplementari, retribuite come lavoro straordinario, che il personale militare è tenuto a prestare in aggiunta al normale orario d’obbligo, regolamentate, quanto al criterio di remunerazione, con rinvio alla disciplina dettata dall’art. 5 del d.P.R. n. 150/1987 sulla disciplina del rapporto di impiego del personale dei ruoli della Polizia di Stato (cfr. Cons. St. Sez. VI^, n. 842 del 17.02.3003; “etiam” Sez. IV^ n. 2764 del 30.05.2005).

     In particolare con dette decisioni un ulteriore elemento ostativo al calcolo delle predette ore mensili di lavoro straordinario ad incremento della tredicesima mensilità è stato ricondotto all’art. 5 del d.P.R. n. 150/1987. Stabilisce detta disposizione che il compenso orario per lavoro straordinario è determinato maggiorando secondo previste percentuali la misura oraria del lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti. Non corrisponde, quindi, ad un logico criterio retributivo – ed anzi introduce una duplicazione del compenso - la tesi propugnata dagli appellati di calcolare di nuovo il corrispettivo per lavoro straordinario nella tredicesima mensilità, che di essa già tiene conto in sede di quantificazione di detta paga oraria per lavoro straordinario.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. 

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  respinge  il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Compensa tra le parti le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere

Luigi MARUOTTI   Consigliere

Giuseppe ROMEO   Consigliere

Giancarlo MONTEDORO  Consigliere Est. 
 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

GIANCARLO MONTEDORO    GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..28/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9249/2000


 

FF