R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.4665/2008

Reg. Dec.

N. 7106 Reg. Ric.

Anno 2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto a NRG 7106 dell’anno 2002, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti ..

contro

MINISTERO dell’Economia e delle Finanze (COMANDO GENERALE della GUARDIA di FINANZA), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Prima Sezione, 29 giugno 2001, n.4690;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2008 il Consigliere ...

     Uditi l’avv. ..

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso azionato in primo grado il ricorrente, sottoufficiale in servizio appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha domandato l’annullamento del provvedimento che ha disposto recupero di maggiori somme corrisposte a titolo di retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in dipendenza dell’intervenuta abrogazione dei meccanismi di perequazione automatica dei trattamenti retributivi per i dipendenti pubblici (D.L. 11.7.92, n.333 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 08.08.92, n.359 recante soppressione delle norme perequative in precedenza prevista (art.1, comma 7°, Legge 14.11.1987, n.468 e art.2, comma 22 bis, Legge 20.11.1987, n°472). 

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando l’erronea erogazione da parte dell’Ufficio decentrato, in nulla incidendo la prospettata buona fede nel recupero di somme indebitamente corrisposte.

Con il distinto gravame in esame, ulteriormente illustrato da memoria depositata il 16.05.2008, l’appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo che:

1. il legislatore non ha inteso incidere sui diritti già acquisiti da coloro nei confronti dei quali la norma perequativa era già stata applicata, diritti che, quindi, non vengono intaccati dall’efficacia retroattiva della norma abrogativa, con la conseguenza che si sarebbe dovuto tener conto dell’anteriore riconoscimento;

2. non è solo questione di buona fede, ma anche di affidamento sulla relativa R.I.A., in comparazione tra l’interesse al recupero della R.I.A. ed il pregiudizio per il dipendente;

3. non si comprende il motivo per cui il dipendente dovrebbe restituire somme relative ad un periodo in cui il decreto legge n.5/92 non era ancora entrato in vigore.

Il Ministero appellato ha resistito anche nella presente fase del giudizio, come da memoria depositata il 23.04.2008.

All’udienza del 27 maggio 2008  la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. _ La questione controversa concerne l’allineamento stipendiale, come introdotto dalla Legge 20.11.1982, n. 869, per il personale militare, il cui istituto è stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di normativa successiva e, segnatamente, dal quarto comma dell’art. 2 del D.L. 11.07.1992, n. 333, convertito dalla Legge 08.08.1992, n. 359 (anche per il restante personale statale nei confronti del quale si applicava analogo adeguamento automatico in virtù dell’art.2, comma 2, del D.L. 21.09.1987, n. 387).

Inoltre, in base all’art.7, comma settimo, del D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito dalla Legge 14.11.1992, n. 438, si è stabilito che l’art.2, comma 4, del D.L. n. 333 del 1992, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non possono più essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all’11.07.1992.

Di conseguenza, per effetto del combinato disposto degli artt. 7, comma 7, del D.L. 19.09.1992, n. 384 e dell’art. 2, comma 4, del D.L. 11.07.1992, n. 333, dopo la data dell’11.07.1992 non possono essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetto per il periodo pregresso, e neppure possono essere adottate pronunzie giurisdizionali che accertino il relativo diritto (cfr. C.d.S., Sez. IV, 24.09.1997, n. 1020), in quanto da tale data anche il diritto degli interessati resta inciso, nonostante che costoro abbiano maturato i requisiti a quel fine richiesti dall’abrogata normativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 08.01.1998, n. 5).

Peraltro, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438 del 1992, in quanto la circostanza che detta norma abbia soppresso i meccanismi di allineamento stipendiale, con effetto solo processualmente retroattivo sulle situazioni non ancora definite, lasciando intatta la situazione di chi l’allineamento stesso abbia ottenuto prima della norma impugnata, non assume rilievo costituzionale, non potendo tale disparità di fatto giustificare comunque la sopravvivenza di un istituto di intrinseca irrazionalità e sperequazione (cfr. ord. n. 44 del 25.02.1999).    

2. _ Così inquadrata la problematica normativa e venendo ora al tema specifico, va osservato che l’unica questione sottesa al gravame in trattazione investe la portata applicativa dell’abrogazione dell’istituto dell’allineamento stipendiale ad opera dei dd.ll. nn. 333 e 384 del 1992.

La tesi dell’appellante consiste, in sintesi, nella deduzione che – in quanto al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest’ultimo (come da norma abrogata) – l’effetto abrogativo non può andare ad intaccare la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) acquisita per allineamento già attribuito, in sede di ricostruzione delle retribuzioni conseguenti ai nuovi livelli stipendiali riconosciuti dal D.L. 07.01.1992, n. 5, convertito in Legge 06.03.1992, n. 216 (estensione alla Guardia di Finanza del trattamento previsto per la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri).

Questa argomentazione non può essere condivisa e va perciò respinta.

L’appellante non s’avvede che la prospettazione finisce per attribuire alla norma abrogata una portata dinamica, in elusione della disposizione abrogatrice e con effetti ultronei non consentiti.

Infatti, come pronunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza prima citata, a seguito dell’abrogazione dell’Istituto dell’allineamento con effetti retroattivi, sono stati soppressi i relativi meccanismi di adeguamento automatico.

Ne deriva – come giustamente operato dall’Amministrazione e ritenuto dal T.A.R. gravato con sentenza esente dalle doglianze mosse – che, dopo l’entrata in vigore della norma soppressiva, il processo retributivo diventa quello ordinario e secondo le previsioni nella specie recate dalla Legge 06.03.1992, n. 216, a nulla rilevando effetti pregressi e parametri diversi in precedenza accordati, ma superati dalla norma abrogratrice, in sede di ricostruzione economica della retribuzione.

Di conseguenza, correttamente l’Amministrazione – con riguardo a provvedimenti attributivi ma sospesi di adeguamento automatico all’atto dell’entrata in vigore della legge abrogante – ha ritenuto vietata la relativa azione perequativa dopo il luglio del 1992 ed erronea la messa in esecuzione intrapresa dall’Ufficio decentrato.

3. _ Né vale lamentare buona fede ed affidamento, ovvero decorrenza anteriore  al D.L. n. 5 del 1992 nel recupero della R.I.A., avuto riguardo alla finale applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 6.3.1992, n. 216, nelle more essendo il relativo trattamento a titolo provvisorio.

A ciò deve aggiungersi che la contestata decurtazione stipendiale è dipesa da provvedimento di rettifica, che – come visto – è immune dalle doglianze mosse perché conforme alla normativa richiamata.

Inoltre, e ciò dirimente, pur a convenire su una percezione in buona fede, deve ritenersi legittimo – alla stregua di consolidata giurisprudenza che non è qui il caso di ripetere – l’atto che dispone la ripetizione dell’indebito, non potendo considerarsi l’interesse del dipendente, cui è stata fatta l’indebita erogazione, prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto, una volta che siano state chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte, come accaduto nel caso di specie.

4. _ A tanto consegue la reiezione dell’appello, con conferma della sentenza impugnata.

Tuttavia, le spese possono essere compensate sussistendo equi motivi, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’anno cui risale la vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite anche del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi il giorno 27 maggio 2008, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei Signori:

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L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE, f.f.

..
 

IL SEGRETARIO

..

Depositata in Segreteria

           Il 26/9/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

   Per il / Il Dirigente

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N.R.G. 7106/2002


 

RL