REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2031/2009

Reg.Dec.

N. 1876  Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1876 del 2004, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n. 12;

contro

il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ----

per la riforma

della sentenza del TAR del Lazio, sezione prima ter, 9 dicembre 2003 n. 12033;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

     Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti tutti gli atti di causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 il Consigliere --

     Uditi l’avv. ---er delega dell’avv. ----o e l’avv. dello Stato C--

     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

     Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica,  con la quale il TAR  del Lazio ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno al decreto ingiuntivo n. 625/03, emesso dal Presidente della sezione prima ter di detto tribunale in data 1 agosto 2003, per il pagamento della somma complessiva di 2578,99 €, costituente il compenso di 49 giorni di ferie non fruite dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ex perito tecnico della Polizia di Stato. Il rigetto è motivato con il richiamo all'articolo 18 del d.p.r. n. 254 del 1999, "ai sensi del quale si procede al pagamento sostitutivo del congedo ordinario non solo nei casi previsti dall'articolo 14, quattordicesimo comma, del d.p.r. n. 395/95 ma anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità."

     Secondo l'appellante, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, "dopo il collocamento in aspettativa, per il periodo trascorso in tale condizione, pare logico supporre che non maturi alcun diritto al congedo ordinario; ed in particolare non vi è diritto del tutto se l'aspettativa si sia protratta per l'intero anno solare, mentre, se sia protratta per un periodo inferiore, il suddetto diritto si perde proporzionalmente”.  Richiama al riguardo precedenti conformi di questo Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (sezione prima, pareri n. 2620 del 16 ottobre 2002; n. 2217 del 9 luglio 2003; n. 2968 del 28 aprile 2004), che in sede giurisdizionale (sezione quarta, decisioni n. 8245 e n. 8246 del 27 dicembre 2004) nonché il principio generale secondo il quale nel periodo di congedo ordinario non devono essere computati i giorni in cui il dipendente non ha prestato servizio perché collocato in aspettativa per infermità (Consiglio di Stato, sezione sesta,20 maggio 1986, n. 802).

     Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese.

     E’ costituito in giudizio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, che controbatte le tesi avversarie, richiamando in particolare la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha modificato radicalmente l'indirizzo di cui sopra, e  conclude per il rigetto dell'appello.

DIRITTO

     Oggetto dell’appello, proposto dal Ministero dell'interno, è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar del Lazio ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero dell'Interno in opposizione al decreto ingiuntivo n. 625/03, emesso dal Presidente della sezione prima ter di detto tribunale in data 1 agosto 2003, per il pagamento della somma complessiva di 2578,99 €, costituente il compenso di 49 giorni di ferie non fruite dall’appellato, in applicazione dell'articolo 18 del d.p.r. n. 254 del 1999, "ai sensi del quale si procede al pagamento sostitutivo del congedo ordinario non solo nei casi previsti dall'articolo 14, quattordicesimo comma, del d.p.r. n. 395/95 ma anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità."

     L’appello è  infondato.

     Secondo l'amministrazione appellante, “dopo il collocamento in aspettativa, per il periodo trascorso in tale condizione, pare logico supporre che non maturi alcun diritto al congedo ordinario; ed in particolare non vi è diritto del tutto se l'aspettativa si sia protratta per l'intero anno solare, mentre, se sia protratta per un periodo inferiore, il suddetto diritto si perde proporzionalmente". 

     La tesi è stata di recente esaminata approfonditamente da questa sezione che, con decisione 23 luglio 2008, n. 3636, ha confermato la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che giunge a conclusioni opposte, e dalla quale il Collegio non vede motivi per discostarsi.

     Ed invero, se si considera che la premessa da cui parte l'argomentazione svolta dall'Avvocatura dello Stato è smentita dall'indirizzo ermeneutico, secondo il quale il diritto al godimento delle congedo ordinario matura anche nel periodo d’infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, ( Consiglio di Stato, sez, VI, 07 maggio 2001 , n. 2520), ne consegue che l’art. 18 del D.P.R. 254/99,  che ha esteso la monetizzazione del congedo ordinario non fruito, inizialmente previsto  dall’art. 14 del D.P.R. 395/95 per la sola ipotesi che all’atto della cessazione dal servizio detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, anche ai casi di decesso, cessazione dal servizio per infermità o per dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, non può essere letto in senso riduttivo.  Ma deve affermarsi, al contrario, che l'unica lettura possibile del ricordato articolo 18 è quella sostenuta dal primo giudice nella sentenza appellata, secondo la quale " il personale di polizia che sia stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica ha diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di assenza per motivi di salute".

     L’appello, pertanto, deve essere respinto.

     Dato il contrasto di giurisprudenza esistente all’epoca della proposizione dell’appello, appare equo compensare le spese del grado.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l’appello.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2009, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone     Presidente

Paolo Buonvino     Consigliere

Aldo Fera          Consigliere estensore

Roberto Garofoli     Consigliere

Claudio Contessa     Consigliere 
 

Presidente

Claudio Varrone

Consigliere       Segretario 
 

Aldo Fera      Giovanni Ceci 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...01/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1876/2004


 

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