Secondo i giudici non c'è disparità di trattamento tra diverse categorie

Ausiliaria per i militari, legittimo l'attuale aspetto previdenziale

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(Corte costituzionale 387/2002)

 

 

 

 

La Corte Costituzionale, con Ordinanza 10 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del DLgs n. 165/1997, sollevata dal TAR per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Secondo la Corte, il fatto che il collocamento in ausiliaria, ai sensi dell’art. 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, sia previsto esclusivamente per il personale militare, compreso quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che cessi dal servizio al compimento del limite di età stabilito per il grado rivestito, non determina disparità di trattamento per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile che sono invece esclusi dalla possibilità di essere collocati in ausiliaria. Al riguardo la Corte rileva che, in favore di questi ultimi, quando i medesimi cessino dal servizio per avere raggiunto il rispettivo limite di età, proprio in considerazione della loro esclusione dalla fruibilità del collocamento in ausiliaria, le disposizioni del comma 7 dello stesso art. 3 del DLgs n. 165/1997, prevedono un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione, beneficio pensionistico che assume carattere compensativo rispetto alla mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria. Poiché l’incremento di cui al comma 7 dell’articolo 3 del DLgs n. 165/1997, letteralmente è previsto in favore di coloro il cui trattamento pensionistico viene liquidato, in tutto o in parte, con il sistema di calcolo contributivo, risulta difficile ricavare chiaramente dalle motivazioni poste a base dell’Ordinanza se le conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale si riferiscano anche a coloro ai quali il trattamento pensionistico viene liquidato interamente con il sistema di calcolo retributivo. (6 settembre 2002)

 


ORDINANZA N. 387/2002

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

……………omissis……….

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1], in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), promosso con ordinanza del 18 settembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Zanghì Salvatore contro il Ministero dell’interno, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di costituzione di Zanghì Salvatore, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l’avvocato Aldo Tigano per Zanghì Salvatore e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto

che nel corso del giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l’annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell’interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[1], in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego);

che il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto ad essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo quanto disposto dalla norma impugnata, il che darebbe conto della rilevanza della questione;

che a tale trattenimento osta il tenore della norma medesima la quale, letta in coordinamento con l’art. 1 dello stesso decreto legislativo, dimostra che il collocamento in ausiliaria è un istituto che riguarda esclusivamente il personale militare, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma oggetto del presente giudizio non sarebbe suscettibile di una lettura estensiva;

che l’esclusione dell’ausiliaria per il personale appartenente alla Polizia di Stato, cioè non avente una struttura “militare”, appare tuttavia al TAR in contrasto con gli indicati parametri costituzionali;

che i rigorosi limiti temporali di applicabilità di tale istituto, infatti, non possono giustificarsi per il fatto che il personale militare venga collocato a riposo prima di quello della Polizia di Stato, perché l’art. 2 del d. lgs. n. 165 del 1997 ha equiparato i limiti di età per la cessazione dal servizio nei confronti di tutto il personale di cui all’art. 1, di modo che la denunciata diversità di trattamento fra le varie Forze di polizia sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza;

che la menzionata esclusione appare al remittente in contrasto anche con i principi di cui all’art. 97 Cost., perché le modalità di utilizzazione del personale collocato in ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che detto personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire agli appartenenti alla Polizia di Stato di essere utilizzati in mansioni solitamente di carattere amministrativo si risolve nella privazione, per la pubblica amministrazione, della possibilità di fruire di personale dotato di una qualificazione professionale del tutto corrispondente a quella del personale militare;

che il TAR, pertanto, chiede a questa Corte una sentenza che dichiari l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell’art. 1 del d. lgs. n. 165 del 1997;

che si è costituito in giudizio il ricorrente, insistendo per l’accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato

che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell’art. 1 del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia di Stato, corpo ad ordinamento civile;

che il giudice remittente, nel prospettare le presunte violazioni degli invocati parametri costituzionali, ha omesso di tenere presente che il comma 7 del denunciato art. 3 del d. lgs. n. 165 del 1997 prevede per il personale “di cui all’art. 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età” un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione;

che in tal modo il legislatore delegato dimostra di aver accolto, su questo punto, i suggerimenti emersi nel corso del dibattito svoltosi presso la competente Commissione della Camera dei deputati in sede di emanazione del parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo;

che l’incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria;

che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo “opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”;

che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest’ultima è escluso;

che, una volta esclusa ogni lesione dell’art. 3 Cost., vengono meno anche le censure prospettate in riferimento all’art. 97 Cost., perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i parametri richiamati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

 

 

[1] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

96. Nel quadro della ristrutturazione dell’organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell’esercito, esclusa l’Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell’ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

………………..omissis…………….

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell’ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

………………..omissis…………….

99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

 

    Ndr. In attuazione delle deleghe, vedi il DLgs 30 aprile 1997, n. 165, il DLgs 30 dicembre 1997, n. 498, e il DLgs 30 dicembre 1997, n. 505.