Sentenza a favore di un militare che ambiva a entrambi i benefici

La pensione privilegiata non annulla il diritto alla pensione di anzianita'

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(Corte dei Conti 134/98)

 

 

 

 

I funzionari pubblici e gli impiegati dello Stato, civili e militari, non perdono diritto alla pensione di anzianità, erogata dal Inps, anche se hanno in godimento una pensione privilegiata concessa per ragioni di servizio prima di aver maturato il minimo pensionabile. Lo sostiene la Corte dei conti, che è il giudice unico delle pensioni, cioè la magistratura alla quale debbano rivolgersi tutti coloro che hanno un contenzioso con lo Stato in materia pensionistica. Secondo la sentenza della corte chi percepisce una pensione privilegiata dallo Stato perché, nel corso del servizio, ha subito un incidente o una menomazione, prima di raggiungere il minimo richiesto per la pensione di anzianità, può ottenere dall'Inps o altro ente simile, che lo stesso periodo di tempo venga valutato ai fini previdenziali. In altre parole il titolare di pensione privilegiata può, se ne ha la capacità, continuare a lavorare e versare i contributi Inps, e cumularli con quelli del periodo precedente, da soli insufficienti ad ottenere il minimo pensionabile, per arrivare ad una posizione previdenziale migliore. Questo perché la pensione privilegiata ha sempre natura di risarcimento per un danno fisico subito in servizio, e anche se la " misura" della pensione è direttamente collegata agli anni di servirsi prestato, ciò è solo ai fini della quantificazione. Quindi non si verifica mai l'ipotesi della doppia valutazione dello stesso periodo di lavoro. Secondo la sentenza della corte dei conti i due trattamenti, quello privilegiato e quello previdenziale corrono su due binari paralleli e indipendenti: il primo è commisurato al danno fisico subito e ne costituisce risarcimento, il secondo è commisurato agli anni di servizio prestato, a ai corrispondenti versamenti previdenziali, e dà luogo ad un trattamento di pensione a questi ultimi commisurato. La sentenza della Corte di conti ha quindi dato ragione a un carabiniere che aveva lasciato il servizio per infermità dopo tredici anni, ottenendo una pensione di settima categoria. Egli in sostanza chiedeva di poter utilizzare i versamenti Inps per aggiungerli a quelli versati nel lavoro privato svolto successivamente al collocamento in pensione per infortunio. In primo grado la sezione giurisdizionale della Liguria gli aveva dato torto, accogliendo la tesi della amministrazione che sosteneva non potersi valutare due volte il servizio prestato. In secondo grado invece il giudizio è stato capovolto: gli anni di servizio prestato - se inferiori al minimo - servono soltanto a calcolare l'ammontare della pensione privilegiata (seguendo il principio per cui più sono gli anni di servizio, maggiore è l'incidenza sulla salute e l'integrità fisica dell'impiegato). Ma questo calcolo non muta la natura della pensione da privilegiata a ordinaria, e quindi un trattamento previdenziale ottenuto sommando i contributi già versati a quelli conseguenti un nuovo lavoro è compatibile. Insomma il carabiniere potrà continuare a godere della pensione privilegiata e nello stesso tempo costruirsi una seconda pensione Inps utilizzando i contributi versati. (17 giugno 1998)

 


Sentenza della Corte dei Conti 134/98 del 30 aprile 1998

 

 

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sentenza n. 134/98 depositata il 30 aprile 1998

Seconda Sezione Giurisdizionale centrale.

FATTO

Il signor A.D. ha proposto appello contro la sentenza in epigrafe (Sez. reg. Liguria, 208/pm/95), che aveva respinto il suo ricorso inteso a ottenere dall'amministrazione della Difesa la costituzione della posizione assicurativa Inps per il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri dal 12 giugno 1946 al 4 febbraio 1960 senza aver maturato il diritto [1] alla pensione ordinaria. L'Amministrazione aveva motivato il proprio diniego con il divieto della doppia valutazione dello stesso periodo di servizio, in quanto l’interessato era stato collocato in pensione per malattia con conseguente trattamento privilegiato [2] di settima categoria a vita, rapportato al servizio prestato. I primi giudici hanno motivato il rigetto del ricorso sulla base della più recente giurisprudenza del controllo, che avrebbe affermato la impossibilità di un ulteriore riconoscimento del servizio che ha dato un luogo al trattamento privilegiato, considerato anche che la giurisprudenza pensionistica avrebbe sua volta riconosciuto la natura previdenziale [3] della pensione privilegiata, in quanto essa è commisurata all'ultima retribuzione goduta e alla durata del servizio. Il ricorrente in appello sostiene che nel trattamento privilegiato è sempre presente e assorbente il carattere risarcitorio, compensativo del sacrificio della integrità o capacità lavorativa, per cui il servizio stesso assume rilievo come semplice " fatto".

DIRITTO

La gravata [4] sentenza ha escluso la costituzione della posizione Inps, per il periodo richiesto, a favore dell'appellante, che ha prestato servizio di carabiniere senza aver maturato l'anzianità minima di quindici anni prevista per la concessione della pensione normale, in quanto lo stesso gode di una pensione privilegiata per la infermità, riconosciuta, che determinò al fine del suo servizio. E il diniego dei giudici si fonda sul principio generale che vieta la doppia valutazione ai fini della pensione per lo stesso periodo o servizio, che opera sia nell'ipotesi di calcolo della pensione privilegiata dei militari che non hanno maturato anzianità minima per la pensione, sia in quella dell'aumento di un decimo [5] della pensione normale per il calcolo della pensione privilegiata dei militari che invece quell’anzianità minima abbiano raggiunto. L'appellante eccepisce invece che la pensione privilegiata presenta sempre carattere risarcitorio, o più esattamente di indennità, poiché costituisce il corrispettivo della perdita della integrità fisica, ed è in sostanza correlato alla natura ed alla gravità dell'infermità e della lesione subita dall'interessato, per cause servizio, con di conseguenza durata minore o maggiore del servizio stesso, ma sempre inferiore a quella prevista per la concessione della pensione normale. Il servizio prestato ha importanza dunque esclusivamente come fatto, e non come parametro per calcolare l'ammontare della pensione, per tutte le pensioni privilegiate. Dunque l’ex militare, titolare di pensione privilegiata, ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa Inps commisurata al periodo di servizio, anche se non ha raggiunto quello minimo previsto per il conseguimento della pensione normale. (...).

L'articolo 67 del testo unico prevede due distinte tipologie di pensioni privilegiate dei militari, l'una denominata in giurisprudenza dei percentualisti, l'altra detta dei decimisti. Questa distinzione esaurisce il tema delle relazioni tra durata del servizio e natura e gravità delle infermità o lesioni patite per causa di servizio, nel senso che l'ammontare della pensione privilegiata è determinata sostanzialmente dalla natura e dalla gravità della lesione, così come stabilito nelle tabelle delle varie categorie. (…)

Tali quantificazioni del privilegio rappresentano una scala di valori decrescente, proporzionata da un lato alla gravità della lesione o infermità, dall'altro da alcuni correttivi, anch'essi di natura equitativa, per i trattamenti privilegiati di piccola entità (settima e ottava categoria). Si va dal trattamento massimo previsto per chi abbia subito infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria, sino al trenta per cento di tale base per l'ottava categoria. L'entità massima del trattamento privilegiato viene calcolata assumendo a parametro gli anni di servizio effettivamente maturati, ma inferiori ai minimi richiesti per la pensione normale. Il che dimostra che la base pensionabile così ottenuta resta un semplice indice di calcolo e che essa non modifica le finalità del trattamento privilegiato. Viceversa, il raggiungimento dell'anzianità minima per la pensione normale non fa altro che aggiungere al trattamento normale maturato l'ulteriore riconoscimento del "decimo", che non presenta certo natura retributiva. Il quadro che risulta è che il trattamento pensionistico privilegiato è incompatibile solo con il trattamento pensionistico normale originato dallo stesso rapporto di servizio [6] che ha dato luogo al privilegio, ma è pienamente cumulabile con trattamento pensionistico originato da diverso rapporto di servizio e garantito da diversa posizione assicurativa. La costituzione della posizione assicurativa Inps per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione normale è esclusa solo nei casi di godimento dell'assegno vitalizio a carico dello Stato o in quelli di riunione e ricongiunzione dei servizi. Tutto ciò dimostra che il trattamento privilegiato è compatibile con la costituzione della suddetta assicurazione Inps per il periodo non coperto da trattamento pensionistico normale. (...).

La verità è che la pensione privilegiata adempie a una finalità indennitaria d’origine, perché collegata ad una lesione o infermità subita per causa di servizio. Che poi la sua quantificazione tenga conto della durata del servizio prestato, è una circostanza che non inficia quella finalità giuridica, ma al contrario la ribadisce poiché la durata del servizio non è indifferente alla genesi e alla gravità dell'infermità o lesione. (...).

Il raggiungimento dei quindici anni segna il momento in cui il trattamento di privilegio cede nella sostanza il passo a quello normale, ma di esso permane ancora la finalità di indennizzo, tanto che, oltre questo limite, alla finalità retributiva si aggiunge, se più favorevole, l'aliquota del decimo. (...)

La domanda dell'appellante, respinta al primo grado, è intesa ad ottenere la costituzione della posizione assicurativa Inps per gli anni di servizio, circa 13, effettuati nell'arma dei carabinieri e non incontra alcun ostacolo nella contemporanea percezione della pensione privilegiata di settima categoria, concessagli a causa delle infermità contratte per causa di servizio. L'appellante non ha, dopo il congedo, prestato alcun servizio che poteva riunire o ricongiungere al precedente, ma ha prestato lavoro di natura privata con assicurazione a carico dell’Inps. La pensione privilegiata in godimento per le infermità contratte nel periodo di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, ma non utile a pensione normale, non è incompatibile con la costituzione in suo favore della posizione assicurativa Inps per lo stesso periodo. Deve pertanto disporsi la totale riforma della sentenza gravata, con il riconoscimento alla costituzione della posizione assicurativa Inps a carico dello Stato per il periodo di servizio nell'Arma dei Carabinieri prestato dall’appellante.)

 

 

1. Maturato il diritto: le norme prevedevano al momento termini piuttosto brevi per il pensionamento delle varie categorie dei pubblici dipendenti, tra cui le famose pensioni-baby. Le due successive riforme, Amato nel '93 e Dini nel '95 hanno modificato questi termini. Le pensioni-baby non sono più previste e il trattamento dei pubblici è assimilato a quello dei privati.
 
2. Trattamento previlegiato: si intendono quelle pensioni concesse in condizioni di favore, al di sotto dei cosidetti minimi di tempo previsti dalla legge, e che vengono concesse a che ha subito menomazioni o malattie croniche la cui causa riconosciuta è nel servizio reso.
 
3. Natura previdenziale: secondo questa teoria, la pensione previlegiata sarebbe legata al servizio prestato, il che impedirebbe di utilizzare lo stesso numero di anni per calcolare un secondo tipo di beneficio, anch’esso quindi di natura previdenziale, in questo caso presso l’Inps.
 
4. La sentenza appellata.
 
5. Aumento del decimo: beneficio di natura risarcitoria concesso a chi ha superato i periodi minimi di servizio richiesti per ottenere la pensione ordinaria, consistente in un aumento percentuale della pensione stessa.
 
6. Rapporto di servizio: complesso di regole, obblighi e benefici che caratterizza il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i pubblici dipendenti