* A cura dell'Ufficio Stampa

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Presidente: T. De Pascalis - Relatore: M. Casaccia

 

 F A T T O

 

Con la sentenza impugnata il giudice di prime cure ha accolto il ricorso dell'appellato P. Antonio, già maresciallo maggiore dei Carabinieri, al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base dell'equiparazione economica con le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge n. 216/92.

L'appellante rileva l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado applicato alla fattispecie la legge n. 216/92.

Al riguardo l'Avvocatura Generale dello Stato ricorda alcune sentenze (ad esempio Sezione Umbria n. 368/98) secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 455/1993, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 del D.L. 7.1.1992, n. 5, convertito con la legge 6.3.1992, n. 216, che hanno equiparato il trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e quello degli Ispettori di Polizia limitatamente a coloro che avessero ottenuto sentenze dei giudici amministrativi, preclude la possibilità di un riesame della posizione pensionistica di chi è collocato a riposo sin dal 1982 e che non ha comunque proposto ricorso entro i termini di prescrizione del diritto. Inoltre, la stessa Avvocatura Generale precisa che con riguardo alla sentenza n. 62/99, sempre della Corte Costituzionale, la costante giurisprudenza della Corte dei Conti ha sempre affermato che non vi è un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi; nella fattispecie peraltro il ricorrente, pur avendo adito il TAR per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'adeguamento stipendiale, ebbe una sentenza sfavorevole. In ultima analisi, il principio espresso dall'art. 53 del D.P.R. n. 1092/73 secondo il quale la base pensionabile e per il personale militare, come per quello civile, è costituito dall'ultimo stipendio, è principio dettato dall'esigenza di non porre a carico dell'Erario un onere pensionistico non commisurato ai contributi effettivamente versati. Pertanto, in considerazione dell'effettiva percezione dell'adeguamento stipendiale quale limite e condizione per l'applicabilità dell'adeguamento pensionistico ai soggetti collocati a riposo prima dell'entrata in vigore del D.L. 5/92 convertito in legge 216/92 trova la conferma nella giurisprudenza della Corte dei Conti Regione Sicilia e anche della Corte dei Conti Sezione Controllo – determinazione n. 35 del 24.4.1998. Pertanto conclude l'Avvocatura per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata la quale aveva riconosciuto ai sottufficiali dei Carabinieri il diritto all'equiparazione con i pari grado della Polizia di Stato e che per effetto della sentenza n. 277 del 1991 del Giudice delle Leggi sono state dichiarate illegittime soltanto quelle disposizioni in cui non è presa in considerazione la qualifica di ispettore di Polizia con la riespansione del principio di equiparazione secondo l'omogeneità delle funzioni tra qualifica di ispettore di Polizia e quella di sottufficiale dei Carabinieri; con la conseguenza che il diritto scaturisce dalla normativa e i benefici economici sono conseguenti soltanto alla data di riferimento dall'1 gennaio 1992, art. 2, comma 1, Il tutto in conformità con l'orientamento giurisprudenziale dominante.

In difesa dell'appellato si è costituito l'Avv. Michele Di Maio con una memoria-controricorso, il quale ha contestato i motivi d'appello e ha concluso per il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata ed il riconoscimento oltre della riliquidazione del trattamento economico pensionistico sulla base della equiparazione retributiva del VII livello bis con i pari grado con qualifiche della Polizia di Stato anche dell'indennità integrativa speciale pensionabile.

Nella pubblica udienza odierna è intervenuto l'Avvocato dello Stato il quale si è rimesso agli atti scritti, insistendo nell'accoglimento dell'appello.

Parimenti l'Avv. Michele Di Maio è intervenuto depositando anche una breve memoria con la quale si riporta agli atti di causa ed al controricorso prodotto contro l'atto d'appello dell'Amministrazione.

 

D I R I T T O

 

Il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato è stato già esaminato da questa Sezione e risolto affermativamente con una serie di sentenze, e quindi con un orientamento ormai pacifico e costante. La declaratoria dell'illegittimità delle disposizioni oggetto della sentenza n. 271/1991 ha determinato il conseguente espandersi del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e delle dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Trattasi di un diritto che scaturisce ex sé dalla normativa allora vigente così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/1991 della Corte Costituzionale. L'insorgenza, peraltro, di questo diritto non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che ne avesse fatto oggetto di una previsione esplicita, essendo tale diritto giustificato dalla rilettura dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121/1981, alla luce della sentenza più volte citata della Corte Costituzionale. Peraltro la legge n. 216/92 non ha alcuna efficacia preclusiva dell'equiparazione del corrispondente personale della Polizia di Stato ai sottufficiali dell'Arma cessati nella vigenza della legge n. 121/81, ma anteriormente all'1.1.1992 e che prima di tale data non abbiano fatto ricorso per ottenere l'auspicata equiparazione, discendendo il loro diritto all'equiparazione in parola direttamente dalla normativa dichiarata incostituzionale, quale si è venuta modellando con la sentenza n. 277 del 1991.

In realtà la ratio della legge n. 216/1992 va individuata nell'esigenza di reperire le risorse per dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle pronunce giurisdizionali già emesse e di fissare in relazione agli equilibri del bilancio la decorrenza per la generalità delle altre forze di Polizia dell'erogazione dei miglioramenti già riconosciuti al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato; e di conseguenza ai sottufficiali dell'Arma in congedo già prima del 20.6.1986 va riconosciuto il trattamento economico retributivo corrispondente agli appartenenti alla qualifica della Polizia di Stato quanto gli effetti economici dall'1.1.1992, mentre agli effetti giuridici, dall'entrata in vigore della legge n. 121/1981. Peraltro, anche la recentissima sentenza n. 11/2003/Q.M. delle Sezioni Riunite, che ha risolto in senso negativo il quesito “se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati dal servizio anteriormente all'1.1.1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”, non può ritenersi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in quanto, come già ribadito, il diritto del sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ancorché non ricorrente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 181/1981 a seguito della sentenza n. 277 del 1991, fa parte del patrimonio dello stesso sottufficiale in quanto la declaratoria di incostituzionalità coinvolge i rapporti giuridici non ancora esauriti, come quello in esame, con il solo limite derivante, come sopra esposto, dalla legge n. 216 del 1992.

Pertanto, in conclusione, l'appello proposto dall'Ammini- strazione va respinto e per l'effetto va confermata la sentenza impugnata, precisando che il controricorso prodotto dall'Avv. Di Maio è sub specie iuris tam quam non esset in quanto contenuto in una semplice memoria e non in un atto che possa qualificarsi come appello incidentale ritualmente notificato alla controparte.

 

P. Q. M.

 

definitivamente pronunciando,  disattesa  ogni altra domanda, deduzione od eccezione, l'appello proposto dall'Amministrazione della Difesa avverso la sentenza indicata in epigrafe va respinto e per l'effetto la stessa sentenza va confermata con il riconoscimento del diritto del Mar.llo Magg. P. Antonio alla riliquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante con l'applicazione dell'equiparazione giuridica alla qualifica corrispondente al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121 del 1981 e con decorrenza degli effetti dall'1.1.1992, nonché al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.1.1992, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge 448 del 1998.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2004.

Depositata in Segreteria il 1 MAR. 2004