REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
sent. 494/2003
composta dai signori magistrati :
Dott. Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dott. Angelo DE MARCO Consigliere
Dott. Giorgio CAPONE Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel.
Dott.Salvatore NICOLELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al n.16309 del registro di segreteria proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza n.181 del 29 maggio 2002 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Trentino-Alto Adige nei confronti di G. Giovanni;
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2003, con l'assistenza del Segretario Gerarda Calabrese ed il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera; nessuno presente per le parti;
FATTO
Con l'impugnata sentenza è stato riconosciuto il diritto del sig. G. Giovanni, ex dipendente della Polizia di Stato, al trattamento privilegiato per le infermità denunciate (artrosi cervicale con discopatia e segni di spondiloartrosilombare con discopatia), oltre interessi e rivalutazione secondo le vigenti norme di legge: quanto sopra in applicazione dell'art. 67 del DPR 1092/1973 secondo il quale si prescinde dalla sussistenza del requisito dell'inabilità al servizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Interno, contestando l'applicabilità della richiamata norma, in quanto, nella specie, deve operare l'art. 64 del citato DPR che richiede, ai fini del trattamento privilegiato, il requisito dell'inabilità al servizio: chiede pertanto l'accoglimento del gravame con riforma della sentenza impugnata.
Il G. si è costituito in giudizio, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Piccoli e Gianfrancesco Manunza, con memoria depositata il 15 settembre 2003 , ribadendo l'applicabilità dell'art. 67 del DPR 1092/1973 e richiamando, sul punto, la recente giurisprudenza formatasi, sul punto, presso questa Sezione d'Appello: chiede, pertanto, il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado
All'odierna pubblica udienza, nessuno presente per le parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato e deve essere respinto, in conformità dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo. Sent. n.285/2003) dalla quale il Collegio non ha motivi per discostarsi.
Come esposto in narrativa, la questione demandata all'esame di questo giudice concerne, in sostanza, l'interpretazione da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092/1973, nel senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare..
Ciò posto, ed indiscusso che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi (ove più favorevoli) le disposizioni dettate per il personale militare (sesto comma dell'art. 5 del D.L. n. 387/1987, convertito con l. n. 472/19879), la tesi dell'Amministrazione appellante – volta a dimostrare che il trattamento privilegiato per i militari è subordinato ( come per il personale civile) non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, si intende, ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio – appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso.
E poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.
Conclusivamente, l'appello va quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata: la pronuncia resa assorbe qualsiasi altro profilo di gravame.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M
La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2003.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Amedeo Rozera
F.to Gaetano Pellegrino
Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 11 novembre 2003
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
F.to D.ssa Rossana Bernardini