REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

       SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti Magistrati:

Gabriele                          DE SANCTIS            Presidente f.f.

Mario                              CASACCIA              consigliere

Giovanni                          PISCITELLI         consigliere, rel.

Angelo Antonio                  PARENTE               consigliere

Stefano                          IMPERIALI              consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 5/2005)

sul giudizio di appello promosso da omissis, patrocinato dagli avvocati Filippo de Jorio ed Italico Pederzoli, contro il Ministero omissis, per l'annullamento o la riforma della sentenza n. 712/2001, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 7 febbraio 2001.

Visti il ricorso iscritto al n. 14054 del Registro di Segreteria e gli altri atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 18 novembre 2004 il consigliere relatore dott. Giovanni Piscitelli e l'avv. Filippo de Jorio; non rappresentata la controparte.

Premesso in 

F A T T O

1.- Il sig. omissis (nato a omissis il omissis), omissis collocato in riserva dal 1° gennaio 1980, si gravava alla Corte dei conti, lamentando che nella rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991, era stato rivalutata soltanto la voce stipendio e non anche l'indennità di aeronavigazione e di volo, che egli aveva percepito in attività di servizio, nonostante che questa abbia egualmente natura stipendiale; e che a questa non era stato mai applicato neppure l'aumento recato dall'art. 19 della legge n. 78/1983, nonostante che tale disposizione non faccia distinzione tra i percettori cessati prima del 1° gennaio 1982 e quelli cessati successivamente. Chiedeva, altresì, anche gli accessori dovuti, come per legge. E vistosi rigettato il ricorso dalla Sezione giurisdizionale nella regione Lazio, contro la sentenza in epigrafe proponeva appello alle Sezioni centrali.

2.- Con l'appello lamentava che il Ministero omissis ha applicato gli aumenti previsti dalla legge n. 468 del 1987, come disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1991, soltanto alla stretta componente stipendiale, ed ha lasciato invariata la misura originaria, fissata dalla legge n. 187 del 1976, della voce ”indennità di aeronavigazione”. Tale soluzione, assume il ricorrente, è contro il senso logico dell'art. 19 della legge n. 78 del 1983, il quale, dichiarandone la pensionabilità, ne ha, implicitamente, affermato anche la natura stipendiale. Conclusivamente chiede che la base pensionabile venga rideterminata mediante l'inglobamento in essa dell'indennità di volo e di aeronavigazione, nella misura fissata dalla legge n. 78/1983 e che gli aumenti scaturenti dall'applicazione della cennata sentenza della Corte costituzionale, e disposti dalla legge n. 231 del 1990, vengano estesi all'intero coacervo.

Con memoria aggiuntiva, invocando copiosa giurisprudenza favorevole, ed in particolare la sentenza delle Sezioni Riunite su questione di massima n. 3 del 2002, confermava la richiesta e le argomentazioni poste a fondamento dell'appello.

3.- Questa Sezione, a conclusione dell'udienza del 15 luglio 2002, emetteva provvedimento istruttorio, per acquisire dall'Amministrazione notizie sulla composizione del trattamento di pensione liquidato al ricorrente all'inizio del passaggio nella riserva e, successivamente, in applicazione delle leggi citate innanzi. Il Dicastero omissis, con gli atti richiesti, depositava anche memoria di costituzione in giudizio, nella quale, nell'affermare di non avere applicato i benefici recati dalla legge n. 78/1983 e da altre successive, perché sopravvenute dopo la cessazione dal servizio del militare,  chiedeva il rigetto del gravame, eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale delle somme arretrate; riferiva anche che la titolarità del gravame spettava alla vedova, sig.ra omissis.

Nella discussione orale l'avv. de Jorio comprova l'esistenza in vita del ricorrente, presente in aula, mostrandone il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione; nel merito, conclude come in atti.

Ritenuto in

D I R I T T O

4.- In via preliminare, si rende necessario stabilire l'oggetto della domanda giudiziale, la quale, sia dal ricorso in prime cure, che da quello in appello, sembra diretta ad ottenere l'aggiornamento dell'indennità di volo e di aeronavigazione, che l'Amministrazione non aveva applicato in occasione della riliquidazione del trattamento di pensione disposto dall'art. 3 della legge n. 59/1991, ma non anche a rivendicare la decorrenza dell'aggiornamento stesso dalla data di decorrenza fissata dalla legge n. 78/1983 per gli ex piloti militari già pensionati. Il Collegio ritiene conforme a giustizia interpretare la domanda nel senso più ristretto, anche per il fatto che la seconda, non essendo stata preceduta da un'espressa preventiva richiesta rivolta all'Amministrazione e da un provvedimento negativo di essa (il D.M. 752/88, in atti, riguarda la riliquidazione della pensione per sopravvenuto richiamo prima del 1980), dovrebbe essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 71, lett. b, del regolamento di procedura approvato con r.d. n. 1038/1933.

Precisato, come innanzi, l'oggetto del giudizio, il Collegio, preliminarmente, dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione dell'Amministrazione, perché opposta per la prima volta in appello (in primo grado non era costituita), in violazione dell'art. 345.2 c.p.c. e perché, trattandosi di questione di merito, non può essere esaminata in questa sede di mera legittimità.

5.- Nel merito l'appello va accolto. Come è noto, l'art. 19 della legge n. 78 del 1983, che sostituiva la vecchia disciplina contenuta nell'art. 59 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sanciva la pensionabilità dell'indennità di volo e di aeronavigazione in favore sia dei militari in servizio, che di quelli in quiescenza, con decorrenza differenziata (art. 23): 1° gennaio 1983, per i primi; 1° gennaio 1982 ai soli fini del trattamento di quiescenza. Questa Sezione, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che, con detta normativa, il legislatore ha inteso porre per i pensionati una lex specialis, secondo la quale i benefici sono destinati anche a coloro che erano cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1982, ferma restandone la decorrenza da quest'ultima data. Il detto orientamento è stato confermato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con la sentenza su questione di massima n. 3/2002/QM, la quale ha, in particolare, affermato che l'indennità in questione costituisce, ormai, componente della base pensionabile-condividendo, in ciò, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato e della Ragioneria Generale dello Stato- e che, pertanto, della nuova misura dovrà essere tenuto conto in occasione dell'applicazione degli aumenti recati alle pensioni dalla legge n. 59 del 27 febbraio 1991, di conversione del decreto legge n. 409 del 22 dicembre 1990 e dall'art. 3 della legge n. 468/1987, riguardante gli ufficiali dirigenti.

L'Amministrazione omissis, nella nota di costituzione e nell'allegata relazione riferisce di avere mantenuta ferma la misura dell'indennità di volo e di aeronavigazione indicata nel decreto originario di liquidazione della pensione (£ 1.690.680), sia perché i miglioramenti recati dalla legge n. 78/1983 e da quelle successive, spettano solo ai militari cessati dopo le date di efficacia di esse, sia perché la detta indennità non deve essere rivalutata in applicazione della legge n. 59/1991. Osserva, in contrario, il Collegio che, essendo essa divenuta componente essenziale del trattamento stipendiale, che caratterizza la particolare retribuzione del personale di volo, essa andava computata, nella misura rivalutata, in sede di applicazione dei benefici di cui alla predetta legge n. 59/1991 e con la decorrenza da questa fissata.

P. Q. M.

La seconda Sezione centrale della Corte dei conti

Viste le leggi n° 19 del 14 gennaio 1994 e n° 639 del 20 dicembre 1996;

accoglie il ricorso prodotto da omissis, patrocinato dall'avv. Filippo de Jorio, contro il Ministero omissis, ed in riforma della sentenza n. 712/01 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 7 febbraio 2001, dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere che, in sede di riliquidazione della pensione in virtù della legge n. 59/1991, l'indennità di volo e di aeronavigazione venga computata nella base pensionabile nella misura prevista dalla legge n. 78/1983, e che i benefici recati dalla predetta legge vengano estesi anche ad essa. Sulle somme dovute in esecuzione della presente sentenza competono, altresì, i benefici accessori nel rispetto di tutti i criteri e le modalità di calcolo fissati con gli articoli 2 e 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro omissis n. omissis in data omissis, i quali, pur avendo decorrenza dal 1° gennaio 1995, sono egualmente applicabili alla fattispecie in esame quale  jus superveniens, giacché con essi si disciplinano gli effetti del ritardo nell'adempimento, anche per i crediti maturati nei periodi precedenti, senza incidere sulla fattispecie generatrice. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2004.

L'estensore               Il Presidente

F.to Giovanni Piscitelli           F.to Gabriele De Sanctis

IL Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

                     D I S P O N E

Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                    Il Presidente

                            F.to Gabriele De Sanctis

Depositata in Segreteria il 10 GEN. 2005

                Il Direttore della Segreteria

LA.S-pm42             F.to Mario Francioni

 

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                Il Direttore della Segreteria

                            F.to Mario Francioni