REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 512/2005/PM)

Sul ricorso iscritto al n. 25186/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. M.P., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti F.M. e M.A., e presso quest' ultimo elettivamente domiciliato in Firenze,  avverso  il decreto del Ministero della Difesa n. XX in XX, ad oggetto il diniego di trattamento pensionistico privilegiato.

Nella pubblica udienza del 29 giugno 2005, non comparsa l'amministrazione evocata in giudizio, è comparsa l' avv. ssa E.M., in dichiarata sostituzione dell' avv. M.A.,  per la parte ricorrente.

FATTO

 Con  ricorso ritualmente notificato e  depositato il  5 luglio 1999, il sig. M.P. proponeva  impugnativa presso questa Corte avverso l' epigrafato decreto.

Il ricorrente, aviere in congedo cessato dal servizio il 25 febbraio 1995,  proponeva istanza in data 19 aprile 1995 per la declaratoria di trattamento pensionistico privilegiato  per la infermità “esiti di intervento di rivascolarizzazione anastomotica safeno - poplitea dx. per sindrome da entrapment”.

In sede istruttoria amministrativa l'I.M.L. di Roma, in data 18 giugno 1997, formulò parere di non dipendenza dell' infermità da causa di servizio e l' Amministrazione, sulla base del menzionato giudizio, escludeva il nesso di causalità o di concausalità tra il servizio reso e l' insorgenza dell' infermità, rigettando l' istanza dell'odierna parte ricorrente.

Il sig. M.P. interponeva impugnativa lamentando un' erronea ed insufficiente considerazione dei presupposti in fatto ed in diritto, lamentando un' erronea e tardiva diagnosi dell'infermità che lo aveva colpito durante il servizio di leva, e asseriva la spettanza del trattamento pensionistico, anche sulla scorta della documentazione sanitaria depositata.

L' Amministrazione, di converso, depositava in data 8 aprile 2004 note difensive con cui asseriva l' infondatezza del ricorso e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione;

Nella pubblica udienza del 29 settembre 2004 l' autorità giudicante (ord. n. 247/2004 in data 23 novembre 2004) ritenendo la controversia non ancora definitiva per una decisione definitiva, disponeva ulteriori incombenti istruttori, investendo della questione l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, che rendeva il parere nella seduta del 14 febbraio 2005.

Veniva, quindi, fissata l' odierna udienza di discussione in cui, non comparsa l' Amministrazione evocata in giudizio,  la parte ricorrente insisteva per l' accoglimento del ricorso; quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

 La pretesa di parte attorea  è fondata giuridicamente e va accolta con tutte le conseguenze di legge.

Osserva, infatti, il Collegio Medico Legale che appare indubbio che lo sfregamento protratto della parete dell' arteria contro il tendine inserito in modo anomalo, dovuto alle marce inusuali per il sig. M.P., abbia favorito l' insorgenza del fatto acuto (trombosi) che in altre condizioni si sarebbe verificato più tardivamente. Sicché si riteneva che il sia pur breve servizio svolto abbia favorito, sotto il profilo concausale, una più rapida insorgenza dell' infermità oggetto del presente giudizio.

In ordine alla classifica, affermava il consulente del giudice, in considerazione del quadro clinico e strumentale emergente dal verbale della visita di riferimento ed in specie dagli esami doppler allegati, e vista la necessità di dover assumere antiaggreganti con continuità sin dall' età di circa 22 anni, si riteneva equa l' iscrizione alla 8^ ctg. Tab. A vitalizia.

L' autorità giudicante, anche sulla scorta di un vaglio delle risultanze processuali,  non ha motivo di discostarsi dal parere del  Collegio Medico Legale, e pertanto va accolto il ricorso, con consequenziale spettanza del trattamento pensionistico privilegiato di 8^ ctg. vitalizia dalla data del 18 giugno 1997.

Per quanto riguarda gli accessori va dichiarata la spettanza di interessi e rivalutazione monetaria sulla maggior somma eccedente gli interessi legali, ai sensi dell' art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti dalla data di maturazione del diritto sulle singole quote sino al soddisfo.

Sono compensate le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. M.P. contro il Ministero della Difesa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Sono  compensate  integralmente le spese di lite.

Così deciso in Firenze  nella Camera di Consiglio del 29 giugno  2005.

                                                        IL GIUDICE UNICO

                                                             F.to Angelo Bax

 

Depositata in Segreteria  il 19/07/2005

                                                                Il Dirigente

                                                             F.to G. BADAME