Pensione Privilegiata: decorrenza anteriore dal collocamento a riposo
(Corte dei Conti Sicilia, Sentenza 18 marzo 2004 n° 802)

Con ricorso avanzato innanzi alla Corte dei Conti, la richiedente presentava istanza di riconoscimento della pensione privilegiata dalla data di presentazione della domanda ancorchè antecedente la data di collocamento a riposo. Appurata la fondatezza del ricorso, la Corte dei Conti per la regione Siciliana riconosceva il diritto della ricorrente a vedersi erogata la pensione di privilegio dalla data della domanda. (Ludovico Adalberto De Grigiis) 
 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

(Sentenza numero 802/2004)

 

Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

nel giudizio di pensione iscritto al n.27111 del registro di segreteria promosso ad istanza di ***********, rappresentata e difesa dall'avv. *********, nei confronti dell'Università degli studi di *******.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 22 luglio 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Udito alla pubblica udienza del 5 febbraio 2004 l'avv. Nicola Giudice, su delega dell'avv. Alfonso Teramo, per il ricorrente; costituita ma non rappresentata l'Università degli studi di Messina.

F A T T O

La signora ***********, già funzionario di biblioteca e direttore della biblioteca centralizzata della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Messina, con decreto n.184/bibl. del direttore amministrativo dell'Università degli studi di *** dell'11 dicembre 1998 veniva dichiarata decaduta dal servizio con decorrenza dal 26 settembre 1998 per l'avvenuto superamento del periodo di conservazione del posto ai sensi dell'art.26, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Università, essendosi assentata dal servizio per malattia per un periodo superiore a diciotto mesi.

Con istanza del 24 aprile 1998, però, la predetta dipendente aveva richiesto all'Università il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva” che l'aveva costretta ad assentarsi dal servizio e la competente commissione medico-ospedaliera incaricata di eseguire l'accertamento, da parte dell'Università, in data 9 novembre 1999 dichiarava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata e la sua inidoneità al servizio ed a qualsiasi lavoro all'atto del collocamento a riposo, ascrivendo l'infermità a fini di pensione alla tab. “A”, 3^ ctg., a vita.

         Con comunicazione del 17 maggio 2002 n.21669 il direttore amministrativo dell'Università degli studi di ***** la signora ******* veniva informata di essere stata collocata a riposo con decorrenza dal 26 settembre 1998 con diritto alla pensione privilegiata dal 26 febbraio 2001, primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Avverso il suddetto provvedimento é stato proposto ricorso giurisdizionale con atto depositato il 22 luglio 2002, chiedendo che la decorrenza del trattamento privilegiato avesse corso dalla data dell'originario collocamento a riposo.

L'Università degli studi di ****** si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 4 novembre 2002 ed ha chiesto il rigetto del ricorso, domanda confermata con l'ulteriore memoria depositata il 25 novembre 2003.

         La difesa della ricorrente in data 15 marzo 1999 ha depositato 23 gennaio 2004 ha depositato un'ulteriore memoria a sostegno della domanda.

Alla pubblica udienza di trattazione del 5 febbraio 2004, non rappresentata l'Università degli studi di ****, l'avv. Nicola *****, su delega dell'avv. ***, per la ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del gravame.

D I R I T T O

         Costituisce dato non controverso tra le parti che l'odierna ricorrente abbai presentato in data 24 aprile 1998 istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità “sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva” per la quale, successivamente, le è stato attribuito il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario a seguito di specifica domanda presentata il 25 giugno 2001.

         Del pari risulta provato in atti che la signora ********** è cessata dal servizio con decorrenza dal 26 settembre 1998, come da provvedimento e relativa comunicazione dell'Università degli studi di ********** del 23 maggio 2002, retrodatazione fissata con riferimento allo spirare del termine massimo di assenza dal servizio e conseguente dichiarazione di decadenza.

         Nessuna prova è stata fornita, invece, dell'esistenza di una domanda di pensione del 6 aprile 2000 che, sebbene citata nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta riversata in atti.

         Ne consegue, quindi, che l'unica domanda di pensione, della quale è prova in atti, risulta essere quella del 25 giugno 2001, cioè oltre un biennio dalla data di cessazione dal servizio, con attribuzione della decorrenza della pensione privilegiata dal giorno successivo.

         L'attribuzione di quest'ultima decorrenza, della quale l'interessata con il ricorso oggetto dell'odierno giudizio si duole, scaturirebbe, secondo l'Amministrazione, dall'applicazione dell'art.191 del D.P.R. n.1092 del 29 dicembre 1973, il quale, dopo avere stabilito che la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, al comma 3 statuisce che per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La soluzione alla problematica agitata nel presente giudizio, se, cioè, la ricorrente abbia o meno diritto a percepire la pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio o dal giorno successivo a quello della proposizione della domanda, non può prescindere dall'accertamento dell'effettiva sussistenza a suo carico dell'onere di presentazione della domanda e dall'applicazione di alcuni orientamenti giurisprudenziali ormai pacifici, il primo dei quali è proprio quello che la domanda prodotta dal dipendente in attività, volta al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, non può intendersi - neppure in via presuntiva - come diretta al riconoscimento del diritto al conferimento della pensione privilegiata (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, 14/11/1995, n.1094).

Se si dovesse, pertanto, fare applicazione solo di questo principio e sussistesse l'onere della domanda per la liquidazione, ne deriverebbe che, senza ombra di dubbio, l'interessata avrebbe presentato la domanda oltre il biennio dalla cessazione dal servizio, fissata giuridicamente al 26 settembre 1998, con le previste conseguenze di legge in ordine alla decorrenza del relativo trattamento.

Devesi rilevare, tuttavia, come ai sensi dell'art.167 del citato T.U. n.1092/93, il trattamento privilegiato debba essere liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Né può essere considerato dirimente, ad avviso di questo Giudice, la circostanza che sotto un profilo puramente formale la cessazione sia stata disposta dall'Amministrazione ad altro titolo, peraltro in epoca anteriore a quella dell'effettiva conoscenza di fatti e circostanze desumibili solo a seguito degli accertamenti medico-legali disposti in conseguenza della tempestiva richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità medesima, laddove, come nel caso di specie, la cessazione sia stata comunque disposta per ragioni riconducibili al sussistere dello stato morboso (protratta assenza dal servizio).

Ciò che rileva in campo pensionistico, trattandosi di tutela di diritti e non si semplici interessi legittimi, è il reale atteggiarsi di fatti e condizioni in se legittimanti la posizione giuridica azionata, così come accertati dalla stessa P.A.

E non è revocabile in dubbio che nella fattispecie la dipendente, sottoposta a visita dalla C.M.O. di ****** il 9 novembre 1999, sia stata riconosciuta non idonea al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro all'atto del collocamento a riposo, e proprio sulla base di tali valutazioni medico-legali le sia stato liquidato, a domanda, il successivo trattamento di quiescenza privilegiato ordinario.

La dipendente, pertanto, deve considerarsi cessata dal servizio per inabilità, situazione prevalente ed assorbente, sotto il profilo logico-giuridico, di ogni altro titolo di cessazione, anche se coevamente attivabile ed effettivamente attivato, atteso che il riconoscimento dell'inidoneità al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro, in quanto di maggior vantaggio e tutela per il lavoratore, ed indipendente dalla volontà di quest'ultimo, deve intendersi preclusivo, per l'amministrazione, di ogni altra forma di cessazione dal servizio, in assenza di eventuale espresso assenso da parte dell'interessato.

Ne consegue che la P.A., ritenuto, come ha fatto in concreto, di dovere accedere alla valutazione di inabilità al servizio della ********, unica circostanza che per il dipendente civile statale, il quale per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, fa scaturire il diritto alla pensione privilegiata, non poteva non assumere comportamenti del tutto conseguenti sul piano degli obblighi giuridici a suo carico posti dall'ordinamento e, quindi, avrebbe dovuto avviare d'ufficio la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

All'istanza dell'odierna ricorrente, in conclusione, non può essere riconosciuta se non una semplice valenza sollecitatoria a carico dell'Università per l'espletamento della prefata attività che, in realtà, costituiva atto dovuto senza che, in effetti, per l'interessata sussistesse alcun onere di domanda per ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ne consegue che il ricorso proposto appare fondato e deve essere accolto, con la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata ordinaria a decorrere dalla data di cessazione dal servizio e la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre accessori di legge.

         Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione con decorrenza del diritto alla pensione privilegiata ordinaria dal 26 settembre 1998.

Condanna l'Università degli studi di ********* al pagamento dei ratei arretrati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2004.

 

IL GIUDICE UNICO – F.to Cons. Pino Zingale

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 Marzo 2004.