Pensione di reversibilità: si al computo della indennità di aeronavigazione e volo
(Corte dei Conti, Sezione seconda centrale, sentenza 5 aprile 2004 n‹ 124)

L'indennità di aeronavigazione e volo (art. 19 della legge n. 78 del 1983) quale elemento stipendiale di fatto deve essere considerato "pensionabile" sia con effetto diretto che indiretto. La Corte, proprio in quest'ultima ipotesi, ha ritenuto che tale indennità debba produrre il conseguente beneficio anche sul trattamento di reversibilità  (Ludovico Adalberto De Grigiis)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La corte dei conti sezione II giurisdizionale centrale

Costituita dai magistrati:

dr. Tommaso  De Pascalis - Presidente

dr. Sergio Maria Pisana - Consigliere

dr. Camillo Longoni - Consigliere rel.

dr. Antonio D’Aversa - Consigliere

dr.Giovanni Piscitelli - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

         nel giudizio pensionistico iscritto al n. 15363 del registro di Segreteria e promosso, con atto d’appello depositato il 3.4.2002, dalla sig.ra P.I., quale vedova del gen. E.S., rappresentata e difesa dall’avv. prof. F.D.J., avverso la sentenza n. 833/2001 del 10.5.2000/5.02.2001 della Sezione giurisdizionale per il Lazio e contro il Ministero della Difesa;

         Visto il predetto atto d’appello;

         Vista la sentenza impugnata;

         Visti gli altri atti e documenti di causa;

         Uditi, all’udienza dibattimentale del 22 gennaio 2004, il relatore cons. C.L. e l’avv. D.J.; assente non costituita, l’Amministrazione appellata;

         Ritenuto

F A T T O

         Con sentenza n. 833/2001 del 10.5.2000/5.2.2001 la Sezione giurisdizionale per il Lazio rigettava il ricorso della sig.ra P.I., quale vedova del gen. E.S., volto alla valorizzazione nel trattamento pensionistico spettante al dante causa e, di conseguenza, nel trattamento di reversibilità dell’indennità di aeronavigazione e di volo con i benefici previsti dall’art. 19 della legge n. 78 del 1983.

         Avverso la menzionata sentenza, la sig.ra P., rappresenta e difesa dall’avv. prof. F.D.J., ha proposto appello con atto depositato il 3 aprile 2002 per i seguenti motivi:

         1- la natura stipendiale di detta indennità di aeronavigazione e di volo e la sua conseguente piena pensionabilità;

         2- il carattere di lex specialis dell’art. 19 della legge n. 78 del 1983;

         3- l’applicabilità dei miglioramenti introdotti dalla predetta normativa anche agli ufficiali collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1982.

         L’appellante chiede, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, che sia riconosciuto il diritto del gen. S. e, per lui deceduto, della vedova P. al ricalcolo dell’indennità di aeronavigazione a decorrere dal 1 gennaio 1982 ai sensi della legge n. 78 del 1983 nonché alla rivalutazione prevista dalla legge n. 468 del 14.11.1987, come rimodellata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991, dell’intera pensione, ossia della base pensionabile costituita dal coacervo: stipendio più indennità di aeronavigazione, come sopra riliquidata.

         La difesa dell’appellante si è richiamata, depositandone copia integrale, alla sentenza delle SS.RR. n. 3/2002/Q.M. depositata l’11.2.2002, che ha recepito l’orientamento riportato nell’atto d’appello.

         All’odierna udienza dibattimentale è intervenuto, assente l’Amministrazione appellata, l’avv. D.J. il quale ha insistito nelle conclusioni scritte.

         Considerato in

D I R I T T O

         L’appello ripropone la duplice questione riguardante: da un lato, l’applicabilità ai sensi dell’art. 23 della legge 23 marzo 1983, n. 78, dei benefici di cui all’art. 19 della stessa legge in favore dei militari che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1982 e che abbiano fruito in servizio dell’indennità di aeronavigazione o di volo; dall’altro, l’inclusione nella base pensionabile ai fini della riliquidazione ex art. 3 del D.L. n. 379 del 1987 (convertito con legge n. 468 del 1987) della indennità di aeronavigazione incrementata degli aumenti previsti, per l’indennità in parola, dalla menzionata legge n. 78 del 1983.

         Orbene, come è noto, le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 3/QM dell11 febbraio 2002, hanno riconosciuto “il diritto dei ricorrenti a vedersi ricalcolare le indennità di aeronavigazione o volo a decorrere dal 1 gennaio 1982 nei termini fissati dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 78 del 23.3.1983”. Le SS.RR. hanno riconosciuto, altresì, che della nuova misura di tali assegni dovrà tenersi conto in occasione della riliquidazione della pensione per effetto dell’applicazione dell’art.3 della legge n. 59 del 27 febbraio 1990 ( per gli Ufficiali non equiparati ai dirigenti e per i sottufficiali cessati dal servizio prima del 1.7.1978), nonché della perequazione ex legge n. 468 del 1987 per gli Ufficiali dirigenti.

         Il Collegio ritiene di condividere pienamente le argomentazioni poste a base  della menzionata decisione delle SS.RR. adottata in sede di definizione di questione di massima. La decisione in parola viene, peraltro, a confermare la costante giurisprudenza di questa Sezione favorevole a siffatta interpretazione estensiva ( cfr., da ultimo, Sez. II centrale n. 177/2003 del 6.5.2003).

         L’appello merita, quindi, accoglimento anche per quanto riguarda arretrati, interessi e rivalutazione che dovranno corrispondersi con le modalità e nei limiti di legge.

         Non è luogo a pronuncia sulle spese, vertendosi in materia pensionistica.

P.Q.M.

         La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, accoglie l’appello proposto dalla sig.ra P.I., vedova del gen. E.S., avverso la sentenza n. 833/2001 del 10.5.2000/5.02.2001 della Sezione giurisdizionale per il Lazio e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata riconosce al gen. E.S. e, per lui defunto, alla sig.ra P.I. il diritto all’attribuzione dell’indennità di aeronavigazione o di volo a decorrere dal 1° gennaio 1982 nei termini fissati dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 27 del 23.3.1983, nonché alla rivalutazione di cui alla legge n. 468 del 1987 della base pensionabile spettantegli con l’inclusione nella base in parola dell’indennità di aeronavigazione, come sopra ricalcolata;

         Con diritto, sul conseguente maturato economico, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo le modalità nei limiti di legge.

         Nulla per le spese.

L’Amministrazione della Difesa è tenuta all’esecuzione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

22 gennaio 2004.

 

L’ESTENSORE - F.to Camillo Longoni                          

IL PRESIDENTE - F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria Il 5 aprile 2004