REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per il Veneto

Il Giudice Unico DELLE pensioni

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(7 luglio 2004 numero 907)

 

nell'udienza dell'8 giugno 2004, sul ricorso iscritto al n. 18772 del registro di Segreteria, proposto da L.E.M., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo F.J., contro il Ministero della Difesa;

Con l'assistenza del Segretario d'udienza, sig.ra N.N.;

Esaminati gli atti di causa;

Ritenuto in

 

FATTO

 

Con ricorso depositato l'8 gennaio 2002, la sig.ra L.E.M., vedova del Ten. Col. B.R., Ufficiale non dirigente dell'Aeronautica militare deceduto il 6.5.1954, titolare di pensione privilegiata ordinaria indiretta a decorrere dal 7 maggio 1954, ha chiesto che il Ministero della Difesa provveda al computo, sulla base stipendiale pensionabile, della indennità di aeronavigazione e di volo, in sede di applicazione degli aumenti previsti dalle leggi di perequazione pensionistica per i non dirigenti (l. n. 59/1991).

Trattasi, in particolare, della richiesta di applicazione dell'art. 19 della l. n. 78/1983 modificativo dell'art. 59 del T.U. n. 1092/1973 e combinato con l'art. 23 della stessa legge, senza alcuna discriminazione in danno dei militari cessati dal servizio prima dell'1 gennaio 1982.

La ricorrente afferma la piena stipendialità e pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione e di volo anche nei confronti dei suddetti militari, poichè la ripetuta norma ha stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 1982 soltanto agli effetti dell'aumento dell'indennità in questione, e non al fine di escludere dal beneficio i già cessati dal servizio alla data stessa. Con l'accoglimento del ricorso, la ricorrente chiede gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Con note aggiuntive depositate il 25 maggio 2004, la ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso, citando la sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 3/2002/QM dell'11.2.2002, che, nel risolvere questione di massima, ha statuito che va riconosciuto il diritto al ricalcolo dell'indennità di aeronavigazione/volo a decorrere dall'1.1.1982 nei termini fissati dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della l. n. 78 del 23 marzo 1983. Ciò, in occasione della riliquidazione della pensione per effetto dell'applicazione dell'art. 3 della menzionata l. n. 59 del 27.2.1991 per gli ufficiali equiparati ai non dirigenti e per i sottufficiali, a decorrere dall'1.7.1990 (si omette la citazione della parte relativa agli ufficiali equiparati ai dirigenti, che qui non interessa).

Il Ministero della Difesa – Direzione generale Personale Militare – VI Reparto, ha fatto pervenire una relazione datata 23 luglio 2002 n. 13078/A, facendo presente che la pensione di riversibilità della ricorrente è stata liquidata prendendo a riferimento esclusivamente le leggi in vigore al momento della cessazione dal servizio del coniuge, ed è stata riliquidata ai sensi dell'art. 3 della l. n. 59/1991, con d.m. n. 517 dell'11 luglio 1995, a decorrere dal 1° luglio 1990.

L'indennità di aeronavigazione – si afferma – è stata computata con le misure spettanti alla data di cessazione del servizio dell'ufficiale e non deve essere rivalutata in applicazione della l. n. 59/1991, in quanto, fra l'altro, le disposizioni di rivalutazione dell'indennità stessa non sono state riportate nel menzionato art. 3 della detta l. n. 59/1991.

In definitiva, secondo l'Amministrazione resistente, l'attribuzione degli incrementi dell'indennità ai sensi dell'art. 19 della l. 78/83 andrebbe limitata ai collocati a riposo posteriormente alla data dell'1.1.1982. Pertanto, secondo l'Amministrazione, il ricorso de quo va respinto.

Considerato in

 

DIRITTO

 

La questione oggetto del presente contenzioso è stata ampiamente approfondita e, nella maggior parte dei casi, definita in senso favorevole ai ricorrenti con numerose sentenze di questa Sezione e di altre, nonchè delle Sezioni centrali di appello.

Ex plurimis, si citano, di questa Sezione, le sentenze n. 619/M/98 del 9 aprile 1998, n. 502/99/M del 16 dicembre 1998, nn. 860 –861 – 852 – 853 – 854 etc del 6.10.1999; di questo Giudice Unico, le sentenze n. 677/01 n. 678/01, entrambe del 18 gennaio 2001, n. 1448/01 del 30 ottobre 2001, n. 1603/01 del 20.12.2001 e n. 4/04 del 2.12.2003; nonchè della Sezione seconda giurisdizionale centrale, la sentenza n. 350/99/A del 5 maggio 1999.

Le argomentazioni svolte dal Ministero della Difesa con la richiamata relazione non inducono a modificare l'indirizzo sinora seguito, confermando esse la posizione dell'Amministrazione, già nota e disattesa nei giudizi definiti, appena citati. I quali, peraltro, hanno trovato avallo nella sentenza delle SS.RR. n. 3/2002/QM, richiamata dalla ricorrente, come ricordato nella parte in fatto. Rilevano le stesse SS.RR. che può ormai considerarsi ius receptum la giurisprudenza dei giudici di appello favorevole all'applicabilità, in sede di riliquidazione dei trattamenti pensionistici, dell'indennità di aeronavigazione/volo ai sensi dell'art. 19 l. n. 78/1983 con decorrenza dalla data fissata dall'art. 23, II° comma stessa legge, anche a coloro che sono cessati dal servizio prima dell'1.1.1982.

Con una convincente, articolata motivazione, la pronuncia poc'anzi citata riconosce il diritto al ricalcolo dell'indennità in parola a decorrere dall'1.1.1982, nei termini fissati da combinato disposto degli artt. 19 e 23 della l. n. 78/1983; e che della nuova misura degli assegni dovrà tenersi conto in occasione della riliquidazione della pensione per effetto dell'applicazione dell'art. 3 della l. n. 59/91 nei confronti degli ufficiali non equiparati ai dirigenti, come nel caso del defunto coniuge della ricorrente.

Questo Giudice, pertanto, in linea, sia, con la sentenza delle SS.RR. n. 382003/QM, sia con le precedenti pronunce di questa Sezione e di questo Giudice, si determina per l'accoglimento del ricorso, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riliquidato il trattamento pensionistico di riversibilità (già adeguato ai sensi dell'art. 3 l. n. 59/91, con il citato d.m. 11.7.1995 n. 517) con il ricalcolo nella base stipendiale pensionabile del marito dell'indennità di aeronavigazione/volo ai sensi degli artt. 19 e 23 della l. n. 78/1983, quest'ultimo articolo citato per la decorrenza dall'1.1.1982. Fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale a decorrere, a ritroso, dalla data di proposizione del ricorso o di altro eventuale precedente atto interruttivo.

Sui ratei di credito riferiti alle singole scadenze della pensione, e sino all'effettivo soddisfo, è dovuto soltanto il più favorevole tra gli accessori degli interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici STAT, in applicazione dell'art. 16 comma 6 della l. n. 421/1991, come interpretato autenticato dall'art. 45 comma 6 della l. n. 448/1998.

Nell'ipotesi di arretramento del termine prescrizionale (per eventuale atto interruttivo precedente la data del ricorso ) ante 1° gennaio 1992, gli interessi legali saranno integrati dalla rivalutazione monetaria, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (v. art. 429, III° comma c.p.c. e art. 150 disposizioni di attuazione di c.p.c.).

Si ravvisano apprezzabili motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, il Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di riversibilità ai sensi dell'art. 3 della l. n. 59/1991 e con la decorrenza ivi prevista (1.7.1990) con il ricalcolo sulla base stipendiale pensionabile del defunto marito dell'indennità di volo (aeronavigazione a decorrere dall'1.1.1982, ai sensi degli artt. 19 e 23 della l. n. 78/1993. Fatti salvi gli effetti della prescrizione.

Con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gl'indici ISTAT, nei termini e nei limiti precisati in parte motiva.

Spese compensate.

Dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – VI° Reparto – 18ª Divisione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza dell'8 giugno 2004.

 

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

f.to Cons. Corrado Scivoletto

 

Depositato in Segreteria il 07.07.2004