REPUBBLICA ITALIANA 110/09  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai signori magistrati :

   
   
   
   
   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 26783 del registro di segreteria proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dall’Avvocato -

NEI CONFRONTI

dal Ministero dell’interno, in persona del ministro pro – tempore domiciliato ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

AVVERSO

la sentenza n. 928/2005 depositata in data 21 dicembre 2005 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna;

Visto l’atto d’appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2009, con l’assistenza del Segretario Signor - @@@@@@@, il relatore Consigliere dott. -

Ritenuto in

FATTO

            Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso proposto dal Signor @@@@@@@ @@@@@@@, già sovrintendente della Polizia di Stato, volto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, per infermità dipendenti da causa di servizio.

Il primo Giudice ha ritenuto che le allegate infermità non fossero tali da indurre nel dipendente la permanente e totale inabilità al servizio, condizione prevista dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per poter assentire il rivendicato trattamento di quiescenza.

            Avverso la suddetta statuizione, l’interessato ha proposto appello, lamentando la violazione dell'art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n.387 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Sostiene, al riguardo, che il diritto alla pensione privilegiata in favore del personale della Polizia di Stato va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito dell'inabilità al lavoro, come contemplato nella richiamata disciplina, non applicata dal Giudice territoriale, e ritenuto dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

Chiede, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente declaratoria del proprio diritto all'invocato trattamento pensionistico a decorrere dalla data di collocamento a riposo oltre interessi e rivalutazione monetaria sul credito pensionistico.

            All'odierna pubblica udienza l'Avvocato - ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

            Considerato in

DIRITTO

            1. L'appello è fondato.

1.1. In via preliminare osserva il Collegio che a termini dell'art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n.387, convertito dalla legge  20 novembre 1987, n 472 “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare”.

Nei confronti di detto personale, quindi, tornano utili, relativamente alla disciplina contenuta nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n 1092, le disposizioni relative al personale militare.( Sezione III 1 ottobre 2007 n. 281)

            2. La sentenza impugnata si fonda sull’articolo 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, della cui cittadinanza in controversia il Giudice di primo grado non dubita, in forza del quale “ il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio  abbia subìto menomazioni dell’integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.

Alla stregua di detta disposizione, al fine del consolidamento del diritto alla pensione privilegiata, occorre non solo che la lamentata infermità o lesione venga riconosciuta dipendente da causa di servizio (e, si  intende, ascrivibile a categoria di pensione),  ma  che,  altresì,  la infermità o lesione stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio.

Orbene detta disciplina trova applicazione nei confronti del personale statale civile, ma non anche in materia di trattamento privilegiato dei militari, regolata dall’articolo 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

            La richiamata disposizione elenca le condizioni necessarie per assentire il citato trattamento di quiescenza tra le quali non è annoverata quella dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica), al contrario contemplata dall’articolo 64 della stessa fonte normativa.

Questa Sezione ha più volte statuito che la disciplina racchiusa nell’articolo 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973, configura norma di carattere eccezionale rispetto alla generale normativa dettata dal precedente articolo 64 e risulta, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica, per cui l’interprete deve attenersi allo spirito e al tenore letterale della disposizione medesima.

Nel delineato contesto la richiamata giurisprudenza ha enucleato il principio secondo cui il trattamento privilegiato del personale militare dello Stato (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale della Polizia di Stato) non è subordinato alla circostanza che l'infermità o la lesione sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio

(Sezione III 16 maggio 2005, n. 285 ; 20 luglio 2005, n. 473; 1ottobre 2007, n. 281).

            Conclusivamente, l'appello va accolto, con conseguente declaratoria del diritto del Signor @@@@@@@ al trattamento pensionistico privilegiato a decorrere dalla data di collocamento a riposo (6 maggio 1993).

Sul credito pensionistico spettano gli interessi legali ovvero, se più conveniente per il pensionato, la rivalutazione monetaria, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Riunite 18 ottobre 2002 n. 10/Q.M./2002).

            Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

La Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l'appello proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ e, per l’effetto, riconosce il suo diritto al trattamento di pensione privilegiata a decorrere dalla data di collocamento a riposo.

Sul conseguente credito pensionistico spettano gli interessi legali ovvero, se più favorevole per il pensionato, la rivalutazione monetaria.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

   

Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 23 marzo 2009

IL DIRIGENTE

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA APPELLO Sentenza 110 2009 Pensioni 23-03-2009