REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

 

composta dai signori magistrati :

Dott. Giovanni Vincenti

Presidente

Dott.  Silvio      Aulisi

Consigliere

Dott. Giorgio    Capone

Consigliere rel.

Dott.  Enzo      Rotolo

Consigliere

Dott. Amedeo  Rozera

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 755/2005)

nel giudizio d'appello  iscritto al n.20358 del registro di segreteria

ad istanza

di  Ministero dell'Interno assistito dall'Avvocatura generale dello Stato

avverso

la sentenza n.919\03 del 5\11\2002  pubblicata il 9\4\2003 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione  Piemonte    e

nei confronti

di   A.P.M. assistito dagli avvocati Stefano Betti e Benito Panariti  

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Udita,  alla  udienza del giorno 25 novembre 2005  ,  la relazione del Consigliere dott. Giorgio CAPONE, udito altresì l'avvocato Benito Panariti, assente parte appellante

Ritenuto in

FATTO

Con l'appellata sentenza la sezione giurisdizionale per la  Regione Piemonte ha accolto il ricorso di A.P.M. avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno del 10\2\1998 e per l'effetto gli ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico ivi negato con decorrenza dal 15 febbraio 1996.

Il primo giudice , che ha richiamato l'art.17 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n 724 relativa alle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione,  ha ritenuto applicabile l'art. 8 del D.P.R. n 1092 del 1973 e gli ha riconosciuto parziale computabilità del periodo di sospensione cautelare dal servizio cui era stato sottoposto  con decorrenza dal 28 marzo 1996 all'8 febbraio 1997..    

La pronuncia è stata impugnata dal Ministero dell'Interno assistito dall'Avvocatura generale dello Stato che nel gravame si duole del fatto che il giudice appellato non  abbia considerato  che l'interessato oltre a presentare l'istanza del 15\2\1996 (ritenuta rilevante ) aveva chiesto il pensionamento (sempre con decorrenza 15\2\1996) anche con domanda del 5 dicembre 1997 e si chiede quale sia il criterio secondo il quale è stato stabilito l'8 febbraio 1997 come ultimo giorno della sospensione .    

Osserva inoltre che in ogni caso il periodo trascorso in custodia cautelare (28\31996-1\4\1996) non doveva essere valutato ai fini pensionistici e precisa che in fattispecie non poteva applicarsi l'art. 8 del DPR n 1092 del 1973 avente come destinatari i dipendenti militari 

In considerazione del nuovo status  di dipendenti civili dei funzionari di PS  ex lege n 121 del 1981.

Da qui la richiesta di riforma della sentenza con conseguente disconoscimento del diritto del signor A.P.M. al trattamento di pensione.

Resiste il signor A.P.M. con il patrocinio degli avvocati Stefano Betti e Benito Panariti adducendo nella comparsa inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi soprattutto per quanto attiene la data di pensionamento riconosciuta dal giudice.

Nel merito parte privata afferma che il periodo di custodia cautelare non è stato calcolato come periodo utile al pensionamento e che correttamente il giudice appellato ha fatto applicazione dell'art. 8 del DPR n 1092 del 1973 che riconosce come periodo pensionabile al 50% quello trascorso durante la sospensione dal servizio.

Conclude con la richiesta di conferma della pronuncia e con l'ulteriore richiesta che l'amministrazione venga condannata al risarcimento del  danno  morale ed esistenziale ex art. 96 c.p.c. 

CONSIDERATO in

DIRITTO

L'appello è infondato e, come tale, và respinto.

Innanzitutto, và rilevato, in adesione a quanto affermato sul punto dalla controparte,  che le considerazioni di parte pubblica su un eventuale errore del giudice sulla decorrenza del trattamento pensionistico sono prive di pregio.

Rammenta  il Collegio che oggetto del giudizio è la pronuncia  del giudice che ha riconosciuto, in base a legge, che sussisteva in capo al ricorrente il diritto al trattamento pensionistico in quanto andava calcolato il periodo di sospensione della pena.Ogni   considerazione circa la  domanda pensionistica esula dal presente giudizio.

Inoltre manca l'indicazione  dei “motivi specifici dell'impugnazione”  (art.342 cpc) essendosi limitata parte pubblica a censurare i criteri usati dal giudice senza però formulare alcuna diversa soluzione alternativa.

La censura, rileva il Collegio,  in sede di appello,  non deve limitarsi ad una mera denuncia di incongruità della soluzione adottata ma deve specificare il vizio   della pronuncia con conseguente proposta di riforma.

 Ciò posto, resta da esaminare la sola questione di diritto avanzata  con l'appello   riguardante la legge applicabile nel caso all'esame.

Per parte appellante” l'art. 8 del T.U. n 1092 del 1973, nel disporre, all'ultimo comma,  che il periodo trascorso dal “militare” durante la sospensione dall'impiego debba essere computato in ragione della metà, dispone altresì alla lettera B del 3 comma che non si tiene conto  del tempo trascorso dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica”. Rammenta poi che “ la legge n 121 del 1\04\1981 ha disposto che l'amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale  “ per cui andrebbe applicata la norma di sfavore di cui alla lettera B) e non quella di favore di cui all'ultimo comma  dell'art. 8.

IL collegio, non ritiene di condividere siffatta considerazione in quanto, come osserva il giudice appellato, alla “smilitarizzazione “del corpo di polizia di Stato non ha fatto seguito una privatizzazione del relativo rapporto al punto da escludere la piena vigenza dell'art. 8 ultimo comma della legge n 1092 del 1973.

Non può anche essere sottaciuto che la giurisprudenza di questa Corte nella considerazione del   carattere provvisorio e della finalità  meramente cautelare della sospensione è ormai del parere di considerarlo periodo utile al fine del calcolo del trattamento pensionistico. (così Sezione III pensioni civili n 61509 del 9\12\1987 e n.68139 del 16 febbraio 1992). 

Conclusivamente  va confermato il principio di parziale commutabilità (50%)del periodo trascorso durante la sospensione cautelare dal servizio(28\3\1996-8\2\1997) (con esclusione solo del periodo di custodia cautelare) e riconosciuta la spettanza del trattamento pensionistico  dal 15\2\1996 in favore di Pier Mario A.P.M..    

Và esaminata la richiesta della controparte rivolta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 cpc che così recita” se risulta che la parte soccombente ha agito  o resistito con mala fede o colpa grave il giudice, su istanza dell'altra parte, condanna oltre alle spese anche al risarcimento del danno…”.

La richiesta non può essere accolta non ravvisandosi nel comportamento dell'Amministrazione  una volontà preconcetta diretta a danneggiare la controparte .

L'Amministrazione, attraverso l'Avvocatura generale  ha espresso alcune doglianze in punto di diritto ( l'erronea applicazione dell'art. 8 del DPR 1092 del 1973) che indicano che  ha esercitato in buona fede il proprio diritto di impugnativa.

Conclusivamente l'appello va respinto.

In base alle considerazioni che precedono sussistono equi motivi per compensare  le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione III giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando respinge l'appello avverso la sentenza in epigrafe.

Spese compensate..

Data in Roma,  nella Camera di Consiglio del 25\11\2005

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to Giorgio Capone

f.to Giovanni Vincenti

 

Depositata nella segreteria della Sezione il 16 dicembre 2005

                                         IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Di Virgilio