REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

..

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20027/P.M. del Registro di Segreteria

Sull’APPELLO

proposto dal Sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ – nato il ....

CONTRO

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza

AVVERSO

la Sentenza n. 840/2003 del 22 maggio/21 giugno 2003 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti

UDITI nella pubblica Udienza del 2 ottobre 2008 – tenuta con l’assistenza del Segretario, ...

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con Sentenza n. 840/2003 del 22 maggio/21 giugno 2003 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti in composizione monocratica ha respinto il ricorso presentato dal Sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ (ex Brigadiere del Corpo della Guardia di Finanza, in congedo dal 21 giugno 1986) inteso ad ottenere l’equiparazione del trattamento retributivo, e quindi della pensione, a quello degli ex sottufficiali pari grado della Polizia di Stato, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Sentenza n. 277 del 2/12 giugno 1991 della Corte Costituzionale e del Decreto Legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

Avverso tale Sentenza il Sig. @@@@@@@@ ha proposto appello (depositato il 7 aprile 2004 dall’Avv. ... di Roma), ritenendo di avere titolo a godere dei benefici recati dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991 e dalla legge n. 216/1992 perché in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, e lamentando – in particolare – che “la questione posta dal ricorrente … non ha trovato giusta considerazione ed adeguata motivazione nella Sentenza impugnata”.

La difesa del ricorrente – richiamando, al riguardo, Sentenze di alcune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti (ivi comprese alcune pronunce emesse in passato anche dalla II Sez. Giurisd. Centrale d’Appello) – ha sottolineato che la Sentenza n. 277/1991 della Corte Costituzionale avrebbe riconosciuto ex tunc l’equiparazione tra Sovrintendenti ed Ispettori della Polizia di Stato ed i Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente alla data dell’entrata in vigore della legge n. 121/1981, osservando che “la legge n. 216/1992 non ha alcuna efficacia preclusiva sull’an del diritto all’invocata equiparazione da parte di coloro che siano cessati nella vigenza della legge n. 121/1981, ma anteriormente al 1 gennaio 1992”; data quest’ultima che – anche a seguito di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 455 del 1993 – “non vale come discrimine tra il personale in servizio e quello cessato a quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici dell’invocata equiparazione del personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in servizio ed in quiescenza”.

In conclusione, la difesa del ricorrente ha chiesto che, in riforma dell’impugnata Sentenza, sia dichiarato il diritto del Sig. @@@@@@@@ “alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettantegli con l’applicazione della equiparazione retributiva alla qualifica corrispondente del personale della Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121/1981, con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 1992, con conseguente pagamento degli arretrati dovuti e con interessi e rivalutazione monetaria secondo le norme di legge”.

Con Memoria depositata il 12 settembre 2008 la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato per l’accoglimento del ricorso, richiamando la vicenda normativa in questione e le Sentenze di alcune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti e criticando, invece, la Sentenza n. 11/QM del 30 maggio 2003 delle SS.RR. della Corte dei conti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze/Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio con Memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato depositata il 1 ottobre 2008, chiedendo il rigetto del ricorso per le stesse motivazioni svolte in primo grado.

Nella Udienza pubblica del 2 ottobre 2008 – assenti i rappresentanti delle parti in causa – non sono intervenuti ulteriori elementi di giudizio.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con la Sentenza impugnata in appello è stato respinto il ricorso proposto dal Sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ (ex Brigadiere del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, in pensione dal 21 giugno 1986) inteso ad ottenere l’equiparazione retributiva alle qualifiche corrispondenti (Sovrintendenti ed Ispettori) del personale della Polizia di Stato, con conseguente ricalcalo della base stipendiale ai fini della pensione e riliquidazione della pensione stessa.

A sostegno della propria richiesta il Sig. @@@@@@@@ ha criticato la Sentenza n. 11/QM del 30 maggio 2003 delle SS.RR. della Corte dei Conti ed ha richiamato Sentenze di alcune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti (ivi comprese alcune decisioni emesse in passato anche dalla II Sez. Giurisd. Centrale d’Appello), sostenendo di avere diritto alla richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico a seguito della applicazione della equiparazione retributiva del personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Sentenza n. 277 del 2/12 giugno 1991 della Corte Costituzionale e del Decreto Legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, con effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 1992, con pagamento degli arretrati dovuti e con interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Richiamato quanto sopra, in merito va – innanzitutto – evidenziato che la Sentenza n. 277 del 2/12 giugno 1991 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 43, 17mo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della allegata Tabella (C), come sostituita dall’articolo 9 della legge n. 569/1982, nonché della nota in calce alla predetta Tabella, nella parte in cui non sono state incluse anche le qualifiche degli Ispettori di Polizia, omettendo in tal modo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

A seguito di tale Sentenza della Corte Costituzionale, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Sentenza n. 1219 del 9 luglio 1991 ed il Consiglio di Stato con Sentenza n. 986 del 25 novembre 1991 hanno dichiarato il diritto dei Sottufficiali dell’Arma dei Carbinieri (e del Corpo della Guardia di Finanza) al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i pari grado della Polizia di Stato, condannando l’Amministrazione al pagamento delle competenze arretrate, nei limiti delle somme non prescritte.

Per porre ordine nella vicenda venutasi a determinare a seguito delle richiamate Sentenze della Corte Costituzionale e del Giudice Amministrativo, è stato successivamente emanato il Decreto Legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, con il quale è stata data copertura finanziaria agli oneri di spesa derivanti dalle Sentenze passate in giudicato, intervenute a seguito di molteplici ricorsi giurisdizionali proposti da Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che lamentavano la mancata equiparazione con le analoghe figure professionali della Polizia di Stato (art. 1, comma 1), ed è stato esteso il beneficio economico, derivante dalla equiparazione, ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, a decorrere dal 1 gennaio 1992 (art. 2, comma 1).

Sono, poi, intervenuti – in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 2 e 3 della citata legge n. 216/1992, prorogate con la legge 29 aprile 1995, n. 130 – il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, “in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate (c.d. “Comparto Sicurezza) ed i Decreti Legislativi del 12 maggio 1995, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, di riordino delle carriere, con criteri di equiordinazione, del personale di tutte le Forze di Polizia e delle Forze Armate (c.d. “riordino delle carriere” o “equiordinazione”).

A seguito di giudizi promossi da diversi Sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza per ottenere detta equiparazione del trattamento economico a quello dei Sovrintendenti e degli Ispettori di Polizia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Ordinanza del 25 marzo 1992 ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge 7 gennaio 1992 n. 5, convertito dalla legge 6 marzo 1992 n. 216, in quanto tali disposizioni legislative hanno autorizzato la spesa – soltanto nei confronti di coloro che avevano ottenuto le Sentenze favorevoli dei Giudici amministrativi – degli effetti economici da esse derivanti, ed hanno esteso il trattamento economico dei Sovrintendenti e degli Ispettori di Polizia ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza solo a decorrere dal 1 gennaio 1992.

Secondo il Giudice rimettente sarebbe stata in tal modo discriminata la situazione di quei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza che non avevano proposto azione giudiziaria od erano ancora in attesa di una pronuncia del Giudice amministrativo rispetto a quella dei Sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che avevano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, ancorché non passata in giudicato, ai quali è stata riconosciuta l’equiparazione in questione con effetto retroattivo.

Sempre secondo il T.A.R. Lazio, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991 è derivata, al contrario, la cessazione di efficacia delle norme dichiarate illegittime con il conseguente riespandersi del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni fra le qualifiche di Sovrintendente ed Ispettore di Polizia e quelle dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

In sostanza, il diritto al trattamento economico equiparato, alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative, sarebbe entrato – secondo il Giudice amministrativo rimettente – nel patrimonio di tutti gli appartenenti alle categorie interessate, indipendentemente da un atto di riconoscimento giurisdizionale o amministrativo.

Con Sentenza n. 455 del 15/23 dicembre 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale sottoposta dal T.A.R. Lazio, nel presupposto che “la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi, riservata al legislatore”.

Con la Sentenza n. 455/1993 la Corte Costituzionale ha, peraltro, evidenziato che “il Giudice rimettente muove da un assunto infondato: quello, cioè, che la Sentenza n. 277 del 1991 abbia portato al riespandersi del principio di equiparazione, secondo l’omogeneità delle funzioni fra le qualifiche di Sovrintendenti ed Ispettori di Polizia e quelle dei Sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza” e dell’Arma dei Carabinieri, rilevando che la predetta Sentenza n. 277/1991 ha, invece, ritenuto “inammissibile l’intervento additivo nei termini prospettati dal Giudice rimettente”. La Corte Costituzionale, infatti, - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme in precedenza indicate – “ha fatto espresso rinvio alle Determinazioni conseguenti alla pronuncia (n. 5 del considerato in diritto), con ciò sostenendo la necessità di ulteriori, specifiche valutazioni, relative alla comparazione delle mansioni dei Sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di quelle dei Sovrintendenti e degli Ispettori della Polizia di Stato”.

In merito va anche segnalato che con successiva Sentenza n. 178 del 15/17 maggio 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21; e della citata legge 6 marzo 1992, n. 216; sollevata – in riferimento agli articoli 3, 36, e 38 della Costituzione – dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti con Ordinanza del 28 aprile 1994.

In tale Sentenza la Corte Costituzionale ha, peraltro, rilevato che il Giudice rimettente ha impugnato”l’intero testo normativo di tre diverse leggi che prevedono esclusivamente miglioramenti economici in favore del personale in servizio, ma non fanno alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo”.

Ancora, con l’ulteriore Sentenza n. 241 del 27 giugno 1996 la Corte Costituzionale ha precisato che la precedente Sentenza n. 277/1991 non ha certamente inteso determinare l’immediata operatività della omogeneizzazione tra le qualifiche in discussione delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma ha – invece – lasciato libero il legislatore di provvedere alla determinazione delle decorrenze delle relative retribuzioni ed arretrati, differenziando la posizione dei ricorrenti e dei non ricorrenti.

Va, poi, segnalato che a seguito della Ordinanza del 17/31 gennaio 1996 del TAR Lazio su alcuni ricorsi promossi da Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato con analoghe funzioni ed uguale anzianità, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 465 del 12/21 marzo 1997 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del già citato articolo 43, 17mo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, sollevata da detto TAR con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

In quest’ultima Sentenza del 1997 la Corte Costituzionale - oltre a richiamare la ulteriore normativa intervenuta in materia - ha nuovamente precisato che nel giudizio in cui è stata emessa la richiamata Sentenza n. 277/1991 non è stato ritenuto ammissibile l’intervento di carattere additivo richiesto dal Giudice rimettente (ritenendo invece necessarie “ulteriori specifiche valutazioni relative alla comparazione delle mansioni dei Sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di quelle dei Sovrintendenti e degli Ispettori della Polizia di Stato”) e che “solo sulla base della giurisprudenza amministrativa è stato ritenuto che, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, fosse venuto a riespandersi il principio di equiparazione secondo omogeneità di funzioni, sempre con riferimento alle due Forze di Polizia in esame”.

Sulla problematica in esame è intervenuta anche la “Sezione del Controllo Stato” della Corte dei conti con Deliberazione n. 35 del 24 aprile 1998, osservando anche essa – in particolare - che la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione derivante dall’equiparazione economica fra Sottufficiali appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza ed i Sovrintendenti ed Ispettori della Polizia di Stato spetti, dopo la legge 6 marzo 1992, n. 216, soltanto “a coloro che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti, perché – ai sensi dell’art. 43 (per le pensioni civili) e dell’art. 53 (per le pensioni militari) del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 – ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o paga spettante, ancorché non materialmente percepiti al momento della cessazione dal servizio”.

Successivamente è nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale sulla materia in questione con Sentenza n. 439 del 28 dicembre 2001, confermando e ribadendo ancora l’orientamento già manifestato a partire dal 1991.

Nel quadro del riferito contesto normativo e giurisprudenziale le Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali della Corte dei conti non hanno avuto una posizione univoca ed hanno espresso orientamenti diversificati a seguito di richieste provenienti da Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in ordine alla equiparazione di cui si discute.

Anche la II Sezione  Giurisdizionale Centrale d’Appello con diverse Sentenze (cfr., tra le tante, Sent. n. 318/2003) per un certo periodo ha aderito – con un iter logico, in verità, indubbiamente chiaro e coerente - alla tesi favorevole ai ricorrenti, riconoscendo anche ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge n. 121/1981 e posti in congedo prima del 1 gennaio 1992 (cioè prima della decorrenza fissata dal D.L. n. 5/1992, convertito dalla legge n. 216/1992), il diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dell’equiparazione al trattamento stabilito dalla citata legge n. 216/1992 per i Sovrintendenti e per gli Ispettori della Polizia di Stato

Peraltro, la controversa questione in esame è stata, poi, attentamente esaminata anche dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con la Sentenza n. 11/2003/QM del 30 aprile/30 maggio 2003. In tale Sentenza è stato affermato, in sintesi, quanto segue:

a) “Nella legge 216/1992 nulla è stato previsto per il personale collocato a riposo e segnatamente per quello in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, ma cessato prima del 1 gennaio 1992, né in essa sono espresse finalità perequative dei trattamenti di pensione con effetto retroattivo, sicchè l’interpretazione letterale non consente di individuare possibili benefici generalizzati per i collocati a riposo”.

b) “Proprio per rimediare a tale omissione, nel corso di un procedimento pensionistico, promosso da un ex Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri collocato a riposo in data 3 giugno 1982, è stata investita la Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, dubitando il Giudice a quo che detta norma – non tutelando il diritto di quei dipendenti collocati a riposo dopo l’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, ma prima dell’emanazione del Decreto Legge impugnato – fosse in contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione”;

c) Orbene, “la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata e, nel motivare la Sentenza n. 241 del 27 giugno/9 luglio 1996, ha precisato che <<deve considerarsi errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla Sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l’omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di (Sovrintendente ed) Ispettore di Polizia e quelle dei Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri>> (e del Corpo della Guardia di Finanza), ribadendo che <<”la nuova determinazione delle retribuzioni (quale base del calcolo della misura delle pensioni) non aveva formato oggetto di detta Sentenza, né si presentava come un’operazione meramente consequenziale alla stessa, ma da quella declaratoria di incostituzionalità discendeva l’esigenza di risolvere diversi e complessi problemi, tra i quali anche quello concernente la decorrenza delle predette nuove retribuzioni, problemi che rientravano nella competenza del legislatore>>”.

d) “Lo stesso concetto, peraltro, secondo il quale solo in sede di conversione del D.L. n. 5 del 1992, si è introdotta una equiparazione economica con decorrenza 1 gennaio 1992, è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 465 del 1997, avente ad oggetto la posizione retributiva dei Sottufficiali della Guardia di Finanza; e con la recente Sentenza n. 439 del 28 dicembre 2001 il Giudice delle Leggi ha posto in evidenza che con detto provvedimento legislativo si è andati legittimamente oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella Sentenza 12 giugno 1991, n. 277, procedendo – oltre che al completamento del vuoto di comparazione fra categorie – ad autonome previsioni nell’ambito delle ragionevoli prerogative del legislatore, con la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e l’unificazione dei trattamenti di tutti i Sottufficiali e qualifiche corrispondenti della Polizia, incluse le figure rimaste estranee alle decisioni dei Giudici amministrativi e di quello delle leggi”.

e) D’altra parte, anche “la Sezione Controllo Stato (Deliberazione 24 aprile 1998, n. 25) ritiene che la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione derivante dall’equiparazione economica fra appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato, dopo la legge 6 marzo 1992, n. 216, spetti a coloro che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti, giacchè, a norma dell’art. 43 (per le pensioni civili) e dell’art.53 (per le pensioni militari) del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della deteminazione della misura del trattamento di quiescenza la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o paga spettante, ancorché non materialmente percepiti al momento della cessazione dal servizio”:

            Sulla base di tutto quanto sopra argomentato e considerato, il Collegio – in difformità dell’orientamento manifestato in passato da questa Sezione Giurisdizionale Centrale sulla problematica in esame ed a conferma del nuovo e diverso orientamento definito in materia con la recente Sentenza n. 402/2007 del 10 ottobre/30 novembre 2007, ribadito dalla Sentenza n. 113/2008 del 4/31 marzo 2008 – ritiene, con convinzione, che i criteri interpretativi motivatamente indicati dalla riferita Sentenza delle Sezioni Riunite n. 11/QM del 2003 della Corte dei conti possano essere pienamente condivisi, riconoscendo che “ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (e della Guardia di Finanza), in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, ma cessati anteriormente al 1 gennaio 1992”, non può essere attribuito “il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per (i Sovrintendenti e per) gli Ispettori della Polizia di Stato” (cfr. citata Sentenza n. 11/2003/QM delle Sezioni Riunite e citate Sentenze n. 402/2007 e n. 113/2008 della II Sez. Giurisd. Centrale d’Appello).

            Precisato tutto quanto sopra - nel richiamare nuovamente le Sentenze della Corte Costituzionale in precedenza riportate, nonché la citata Sentenza delle SS.RR. e le recenti Sentenze della II Sez. Giurisd. Centrale d’Appello - il Collegio ritiene che - alla luce, in particolare, delle riferire Sentenze del Giudice delle Leggi - ne segue che il comportamento tenuto nella circostanza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza, e le conseguenti statuizioni del Giudice di 1 Grado con la impugnata Sentenza, trovano chiaro ed indiscusso fondamento nelle disposizioni del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che non consentono il riesame della posizione pensionistica del Sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, ex Brigadiere del Corpo della Guardia di Finanza, tenuto conto che lo stesso è stato collocato in congedo dal 21 giugno 1986.

            Ed invero, le richiamate disposizioni recate dall’articolo 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 5/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1992 – positivamente valutate, come detto, dalla Corte Costituzionale con le ricordate Sentenze e dalle SS.RR. della Corte dei conti con la Sentenza n. 11/QM/2003, anche essa sopra riferita – hanno inciso soltanto sul trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e di quello che si trovava nelle specifiche situazioni previste dai medesimi art. 1, comma 1, ed art. 2, comma 1, del predetto Decreto Legge n. 5/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1992; disposizioni che, peraltro, - come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella Sentenza n. 178/1995 – “non fanno alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo”.

            D’altra parte – precisato ancora che, a seguito della Sentenza n. 277/1991 della Corte Costituzionale, non è venuto a riespandersi il principio di equiparazione secondo omogeneità di funzioni tra le due Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e la Polizia di Stato (e ciò per stessa affermazione della Corte Costituzionale contenuta nelle successive Sentenze n. 455/1993, n. 178/1995, n. 241/1996 e n. 465/1997) – proprio i principi contenuti nelle richiamate Sentenze della Corte Costituzionale hanno indotto questa II Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello – nel divario giurisprudenziale formatosi nella materia in questione tra le Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali della Corte dei conti – a condividere l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la predetta Sentenza n. 11/QM del 2003 (Cfr., in conformità, cit. Sent. n. 402/2007 e cit. Sent. n. 113/2008 della II Sez. Giurisd. Centrale d’Appello).

            3. In conclusione, il ricorso in Appello indicato in epigrafe proposto dal Sig. @@@@@@@@ va, pertanto, respinto, confermando la Sentenza appellata della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania.

In considerazione della particolarità della fattispecie e soprattutto dei contrasti giurisprudenziali finora manifestatisi in ordine alla problematica esaminata, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

definitivamente pronunciando.

RESPINGE

l’appello, iscritto al n. 20027/P.M. del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e contro il Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza ed avverso la Sentenza n. 840/2003 del 22 maggio/21 giugno 2003 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti.

SPESE compensate.

            MANDA alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2008.

Il Relatore Estensore                                          Il Presidente

       .

       .

Depositata in Segreteria il 11 novembre 2008

            Il Direttore della Segreteria

     ..

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA APPELLO Sentenza 353 2008 Pensioni 11-11-2008