REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona del dott. Leonardo Venturini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 469/2005/pm)

sul ricorso iscritto al n. 24505/PM del registro di Segreteria proposto, in data 17 luglio 1996 e notificato alla controparte in data 21 agosto 2002, dal sig. M.L., nato il 21 agosto 1967, rappresentato e difeso dall'avv. D.B.

avverso

il decreto del Ministero della Difesa-Direzione Generale delle Pensioni n. 27 del 12 gennaio 1996;

udito, nell'odierna pubblica udienza del 27 aprile 2005, l'avv.to C., su delega dell'avv. D.B.,  non rappresentata l'Amministrazione della Difesa; esaminati gli atti e i documenti di causa;

valutato e ritenuto quanto segue in:

FATTO e DIRITTO

Con l'impugnato decreto il Ministero della Difesa ha negato al sig. M.L. il trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto in data 30 dicembre 1987, per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ascesso perianale con fistola e cisti pilonidale", sulla base della visita collegiale dell'11 ottobre 1988 presso la C.M.O. di Firenze, che si espresse in quella occasione per la non dipendenza dal servizio prestato dall'interessato, giudizio fondato essenzialmente sulla etiologia prevalentemente a carattere degenerativo-costituzionale della patologia (giudicata ascrivibile a nessuna categoria tabellare) e della assenza di un nesso concausale giuridicamente valido fra eventi di servizio ed infermità all'esame.

Va esposto che il ricorrente ha prestato servizio militare di leva dal 6 novembre 1986 al 7 ottobre 1987, data in cui venne congedato per riforma (dichiarazione dell'O.M. di Firenze del 7 ottobre 1987), sulla base degli esiti dell'intervento chirurgico subito, durante il servizio, per la suddetta patologia, presso l'USL "Zona 23" di Arezzo; dagli atti risulta che il militare ha prestato servizio militare in qualità di conduttore di automezzi vari a disposizione di Ufficiali Superiori con un orario di servizio dalle 7,30 alle 16,30, passando gran parte del tempo al volante della vettura assegnatagli, come è attestato dal Comandante del 1 ° Autoreparto Misto di Manovra della Regione Militare Nord Ovest nel rapporto informativo del 16 marzo 1988.

Anche sulla scorta di richiesta del patrono di parte, il quale, argomentando sulla pretesa del suo assistito, con particolare riferimento al servizio di autista svolto dallo stesso, aveva subordinatamente chiesto l'espletamento di un supplemento istruttorio la Sezione ritenne necessario, ed a tal fine è stata adottata ordinanza n. 123 del 4 settembre 2003, interpellare l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, perché, sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti e/ove ritenuta necessaria, previa visita collegiale alla presenza di uno specialista della materia, esprimesse motivato parere sui seguenti quesiti: “1) quale sia la esatta diagnosi dell'infermità sofferta dal ricorrente e quale sia la relativa classifica, con riferimento alla data del congedo; 2) se il complessivo servizio militare prestato dallo stesso possa assurgere, anche sotto il profilo del solo aggravamento, al ruolo di causa o di concausa, preponderante ed efficiente, nel determinismo dell'infermità in questione”.

L'invocata consulenza  è stata resa dall'Ufficio medico-legale, in data 27 novembre 2003, sostanzialmente in senso favorevole al ricorrente, benché questi abbia ritenuto non esaustivamente soddisfacente la perizia,  producendo consulenza tecnica di parte,  a firma del dr. Cozzolino. Ciò ha indotto la Sezione - anche per la mole e la profondità tecnica delle considerazioni -  ad acquisire un nuovo parere medico-legale. In tal senso, con ordinanza  n. 163/2004 del 6 luglio 2004,  è stato disposto affinché, nuovamente, ed alla luce sopratutto delle nuove acquisizioni tecniche, sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti e/ove ritenuta necessaria, previa visita collegiale alla presenza di uno specialista della materia, il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa - esprimesse motivato parere ancora sui seguenti quesiti: “1) quale sia la esatta diagnosi dell'infermità sofferta dal ricorrente e quale sia la relativa classifica, con riferimento alla data del congedo; 2) se il complessivo servizio militare prestato dallo stesso possa assurgere, anche sotto il profilo del solo aggravamento, al ruolo di causa o di concausa”.

Giunta, in data 30 novembre 2004, la perizia medico-legale richiesta, questo giudice ritiene di dover accogliere la pretesa di cui al ricorso anche se nei sensi espressi dagli autorevoli ed imparziali organi medico-legali consultati di ufficio, ritenendo non sufficientemente motivate le pretese di più satisfattiva attribuzione pensionistica peraltro rinnovate in occasione dell'ultima udienza del giudizio, con controdeduzioni al parere del CML ad opera del d. S. Campriani.

In primo luogo va affermato il ruolo concausale del servizio militare sulla patologia in questione, sebbene detto servizio abbia comportato un non lungo lasso di tempo in cui si ritiene si siano verificate le situazioni origine di tale concausalità (le mansioni di autista), e l'infermità trovi la sua genesi primaria in fonte di carattere costituzionale. II servizio prestato dal M.L., può, infatti, aver costituito, quale elemento di innesco, l'instaurarsi del processo infiammatorio-infettivo della forma ascessuale in sede anale, poichè l'attività di autista, incidendo a livello locale, per la posizione assisa, azioni traumatiche di sfregamento in zone perianali, con reiterazione di dette situazioni, può aver dato luogo ad infezioni (escherichia-coli) su cisti che presentano, comunque,  un'eziologia prevalentemente degenerativa costituzionale.

Il servizio, allora, “può essere considerato, ai fini della dipendenza da causa di servizio, un fattore concausale che ha, verosimilmente, favorito il conseguente quadro evolutivo di ascesso ano-rettale e relativa fistolizzazione dell'infezione da Eschenchia Coli, come evidenziato all'esame microbiologico (flora microbica isolate)” (così espressamente il CML).

Quanto alla ascrivibilità, l'esaustività e la concordia valutativa dei consulenti di ufficio non è idoneamente inficiata dalle considerazioni di parte: al M.L. spetta, in riforma del decreto impugnato, un'indennità di VIII ctg Tab. B, per due annualità. Ciò perché, se si valutano anche le diagnosi su cui parte attrice appunta maggior peso, ovvero il referto, datato 7/10/87, del Reparto Osservazione dell'OM di Firenze,  si ha modo di constatare detta situazione patologica: "Regione sacro-coccigea: Presenza di cicatrice chirurgica ben consolidata a sn della linea mediana nella sua porzione sn. Nella porzione inferiore presenza di ferita chirurgica attualmente in via di guarigione per 2A intenzione. La ferita presenta una lunghezza di circa 2 cm e una profondità di 0,5 cm. A livello dell'orifizio anale presenza di 2 orifizi puntiformi”. L'esatta diagnosi, allora, secondo i consulenti, in detto giudizio non censurabili in quanto esprimenti valutazioni non illogiche, contraddittorie o viziate da travisamento o omissione valutativa di fatti,  in riferimento alla data del congedo del ricorrente, era: "Postumi di intervento per ascesso e fistola perianale". La relativa classifica per l'infermità sopra citata, all'atto del congedo, ai fini della p.p.o., va ricondotta alla Tab. B, una tantum, pari a due annualità di ottava Ctg, quanto, con la presente decisione, si attribuisce al ricorrente. Né vale obiettare, come dagli atti prodotti dallo stesso, la circostanza che sia stato congedato, provvedimento giunto quasi al termine del servizio militare, e che può ben essere stato indotto da una molteplicità di fattori.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra.

Vanno  compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,

Accoglie

Nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso proposto da M.L..

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il giorno 27 aprile 2005.

                                                         IL GIUDICE UNICO

                                           F.TO Dr. Leonardo Venturini

 

Depositata in Segreteria il  05/07/05

                                                              IL DIRIGENTE

                                                                  F.TO G.BADAME