Militari: la condotta gravemente colposa che provoca la morte interrompe il nesso di causalità
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 9 2008 Pensioni 10-01-2008

                        SENT. N. 9/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons..... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n.56556/PM del registro di Segreteria e promosso da ...... meglio generalizzato e domiciliato in atti, avverso la determinazione del proprio trattamento di pensione.

     Alla pubblica udienza del 28 novembre 2007, con l'assistenza del segretario ..., udito il dr...... per l'Istituto previdenziale non rappresentata la parte ricorrente;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

     Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

     Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

     Parte ricorrente ha chiesto con il ricorso in esame l'attribuzione sul proprio trattamento pensionistico degli incrementi economici previsti dalle normative di settore emanate dal legislatore successivamente al pensionamento.

     Secondo la tesi di parte le competenze economiche pensionistiche dovrebbero essere adeguate costantemente secondo la dinamica salariale del personale in attività avente pari qualifica e grado.

     Quanto sopra, sempre secondo l'assunto di parte, conseguirebbe ad un indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Corte Costituzionale e ribadito da giudicati di questa Corte.

     In previsione dell'odierna udienza mentre la parte attrice non ha trasmesso memoria alcuna l'Amministrazione ha depositato articolata nota di controdeduzione.

Alla discussione orale, udito il rappresentante del'INPDAP, il ricorso é stato spedito a sentenza sulla base della documentazione e delle argomentazioni acquisite agli atti.

     Nel merito la richiesta trarrebbe origine dal portato di sentenze della Corte Costituzionale che, a parere del ricorrente, avrebbe ribadito l'esigenza che il rapporto tra il livello retributivo di attività e il trattamento pensionistico sussista una ragionevole corrispondenza in virtù del principio costituzionale di adeguatezza.

     Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato e come tale va respinto, conformemente peraltro a quanto stabilito dalle Sezioni regionali di questa Corte (cfr. Sez. Sicilia 20 luglio 1993 n.119/C, Sez. Sardegna 9 ottobre 1993 n.348, Sez. Sardegna 10 febbraio 1994 n.60, Sez. Toscana 9 ottobre 1995 n.279 e Sez. Piemonte 2 febbraio 1996 n.145) dalle Sezioni di Appello (Sez.II n.105 del 20 marzo 2003 - Sez.III n.132 del 4 maggio 2007 - Sez.III n.224 dell'11 luglio 2007) nonché dalle SS.RR. (cfr. sent. n.64/C del 7 novembre 1994 e n.32/QM del 4 giugno 1996).

     Tutto ciò anche in considerazione del fatto che il trattamento pensionistico in essere é stato adeguato sulla base di molteplici disposizioni di legge (nn.141/85, 942/86, 544/88 e 59/91) che hanno provveduto a ragguagliare nel tempo il potere di acquisto dei dipendenti posti in quiescenza.

Per le considerazioni che precedono, con ampio riferimento alle argomentazioni di cui sopra che forniscono un condivisibile quadro probatorio, il ricorso non si appalesa fondato e, come tale, va respinto.

     Sussistono motivi apprezzabili di giustizia per dichiarare compensate le spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

     la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto da .....

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 28 novembre 2007.

                              IL GIUDICE UNICO

                              f.to .....

 

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2008

                             IL DIRIGENTE

                            f.to ......

 

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