Repubblica Italiana     N. 1047/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE  PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

...

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 25207 del registro di Segreteria, promosso dal Sostituto  Procuratore regionale della Corte dei conti per il Veneto dott.ssa .... nei confronti di  @@@@@@@@ @@@@@@@@  nato a ... ...e residente in ....,  rappresentato e difeso dall'avvocato ... del Foro di Rovigo ,  presso il cui studio in Via ..... , Rovigo  risulta domiciliato.

       Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2008, il relatore dott.ssa Patrizia Ferrari, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto  Procuratore  G.....

       Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

       Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 28 dicembre  2007 il  Sostituto Procuratore Generale dott.ssa ..... conveniva in giudizio davanti a questa Sezione @@@@@@@@ @@@@@@@@  per ivi sentirlo condannare al pagamento, a favore dell'Erario, della somma di € 14.690,97, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, a titolo di risarcimento di danno.

A sostegno della pretesa risarcitoria la Procura regionale esponeva quanto segue.

La Questura di Rovigo, Sezione Motorizzazione, con nota del 17.1.2006,  informava la Procura regionale che il giorno 3.4.2003, alle ore 12,15  circa, il sottufficiale @@@@@@@@  @@@@@@@@ , alla guida dell'autovettura  Alfa Romeo 155  targata Polizia ... , con a bordo il collega..., mentre percorreva  la S.P. .. per rientrare  al Commissariato della Polizia di Stato  di ...,  incorreva in un incidente  al Km ..  nel territorio extraurbano del comune di .... La dinamica del sinistro  viene così descritta : “@@@@@@@@ iniziava il sorpasso di tre automezzi il cui primo risultava essere un autoarticolato. Durante tale manovra il conducente del veicolo si accorgeva che l’ autoarticolato,   per effettuare la svolta a destra,  obbligatoriamente si spostava verso il centro della carreggiata  chiudendogli lo spazio, pertanto il @@@@@@@@, non potendo portare a termine il sorpasso  in sicurezza, cercava di rientrare nella propria corsia di marcia . Nel frenare il conducente perdeva il controllo del veicolo  il quale girava su sé stesso , andando a  collidere con la parte posteriore  sinistra contro lo spigolo posteriore sinistro dell’autovettura FIAT Panda…che a sua volta veniva sbalzata in avanti andando a tamponare con la parte anteriore sinistra contro il posteriore destro della FIAT Panda… “ Dai rilievi tecnici  e descrittivi dell’incidente stradale predisposti dal Nucleo operativo e Radiomobile  della Compagnia di .. della Regione Carabinieri Veneto intervenuto sul luogo del sinistro risulta che l’incidente è avvenuto alle ore 12,15 c.a.  al Km ...nel territorio extraurbano del comune di ... su una strada rettilinea ad una carreggiata con doppio senso di marcia; la strada era bagnata e con cunette; la segnaletica stradale indica il limite di velocità di 90 Km/h .

Il @@@@@@@@ descrive  nella relazione rilasciata ai Carabinieri  l’accaduto nel modo seguente: “… giunto nei pressi della ... avanti a me vi erano due autovetture, la prima una Panda e la seconda a seguire una Punto,  mi allargavo sulla sx ma notavo che le due autovetture erano ferme in quanto aspettavano che un autoarticolato che si stava immettendo nel ponte  che porta alla ditta ...ultimasse la manovra...mi riportavo sulla mia dx cercando di rallentare per accodarmi alle altre due  autovetture . Appena ho toccato i freni della autovettura  perdevo il controllo del veicolo facendo due testacoda , con l’ultimo colpivo con la mia fiancata   sinistra la parte sx  posteriore dell’autovettura FIAT Panda…”

Nella relazione di servizio il sottufficiale così dichiarava: “…avanti  a me notavo un autoarticolato e due  autovetture

che lo seguivano. ….visto che da opposta direzione di marcia non sopraggiungevano altri veicoli mi spostavo  verso la corsia opposta per iniziare la manovra di sorpasso, appena impegnata tale corsia  notavo l’autoarticolato che si spostava verso sinistra  fino ad invadere tutta la corsia, pertanto mi rendevo conto di non riuscire a portare a termine in sicurezza la manovra da me iniziata: pertanto cercavo di rientrare …”

La conducente della Fiat Punto ha dichiarato ai Carabinieri : “…giunta nei pressi della ..... rallentavo in quanto avanti a me vi era un’autovettura Panda che si era fermata in quanto stava aspettando che un autoarticolato facesse manovra per entrare sulla destra …..mentre l’autoarticolato era entrato quasi per metà sul ponte che dà accesso alla ditta …sentivo un forte urto e mi ritrovavo  sulla banchina d’erba attigua  al fiume posto alla mia destra … “.

Il veicolo  condotto dal sig. @@@@@@@@ riportava danni  ingenti  per cui  veniva ritenuta antieconomica la riparazione del mezzo.

L’agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Padova, stimava il valore commerciale del veicolo ante sinistro in euro 300,00 e quello del relitto pari a 50,00.

Per le conseguenze riportate  nel sinistro  sia il @@@@@@@@ che il .... rimanevano assenti dal servizio  rispettivamente per 60 e per 83 giorni.

 Trattandosi di assenza giustificata, ai predetti  venivano corrisposti gli spettanti  emolumenti quantificati, sulla base dei prospetti  trasmessi dall’ Ufficio amministrativo contabile della  Questura di ... alla Procura di questa Corte, rispettivamente,   in euro 10.715,09 per l’assenza del .....protrattasi dal 3.4.2003 al 24.6.2003 ed in euro 6.639,72  per l’assenza del @@@@@@@@ protrattasi dal 3.4.2003 al 1.6.2003, importi comprensivi della rivalutazione monetaria  e degli interessi legali alla data del 27.9.2006.

Sulla base delle anzidette risultanze istruttorie  il requirente riteneva che  la condotta del convenuto , connotata da marcata noncuranza e disinteresse delle norme di circolazione stradale  di comune prudenza, si era posta in rapporto causale con l'incidente ed il conseguente pregiudizio erariale.

Al convenuto veniva notificato l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, come integrato dall'art. 2, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996 n. 639.

L’interessato presentava controdeduzioni  affermando che la manovra di sorpasso era stata intrapresa  in assoluta sicurezza ; sottolineava, inoltre,  che la strada era priva di cunette  e richiamava,  infine, un contratto sottoscritto dall’Amministrazione con  INA Assitalia  in base al quale  l’ufficio competente “avrebbe  dovuto segnalare detto sinistro alla compagnia assicuratrice per il risarcimento”.

Con memoria depositata il  3.6.2008 si costituiva nell'interesse del @@@@@@@@ l'avvocato .... del Foro di Rovigo  la quale rappresentava la mancanza di elementi probatori idonei a  dimostrare quanto asserito e dedotto dalla Procura attrice. In particolare, sosteneva che  nel caso di specie non fosse ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa grave  non essendo stati in concreto dimostrati  né i tempi, né i modi in cui era stata eseguita dal @@@@@@@@  (pag. 5 memoria) la manovra di sorpasso  tenuto conto che l’interessato aveva tenuto  una velocità  del mezzo del tutto moderata. In particolare, insisteva  nel rappresentare che la manovra di sorpasso era stata intrapresa  dal proprio assistito in regime di assoluta sicurezza e che, invece “condotta di guida connotata da grave imprudenza…era da attribuirsi  interamente al conducente dell’autoarticolato; infatti è palese che il sig. @@@@@@@@ non ha potuto  ultimare la propria manovra  per colpa del fatto di terzo.”  Evidenziava, inoltre,  a sostegno della propria prospettazione che a seguito del sinistro alcun procedimento disciplinare era mai stato  intrapreso dall’amministrazione nei confronti del sig. @@@@@@@@ e che,  quanto al buon funzionamento del veicolo della Polizia di Stato condotto dal convenuto,  non era stato possibile  accertare  all’epoca dei fatti  se lo stesso fosse in buone condizioni di manutenzione  in particolare quanto al sistema frenante. Ribadiva inoltre, che in base al  contratto sottoscritto dall’ Amministrazione con  INA Assitalia  ,  l’ufficio competente  avrebbe  dovuto segnalare il  sinistro per cui è causa  alla compagnia assicuratrice per il risarcimento. Insisteva per il  rigetto della domanda giudiziale ed in subordine   chiedeva, comunque, alla Corte di far uso del potere riduttivo  dell’addebito ai sensi degli artt. 83 r.d. 2440/1923 e  52  del r.d. 1214/1934  in funzione dei precedenti di servizio positivi del convenuto come attestati dal Foglio Matricolare depositato in atti.   

Nell'odierna udienza il rappresentante del Pubblico Ministero ribadiva la sussistenza della colpa grave nella condotta di guida del @@@@@@@@ e concludeva chiedendo la condanna del medesimo. L'avvocato di parte convenuta illustrava le argomentazioni difensive e concludeva chiedendo l'assoluzione del suo assistito. Al termine degli interventi  la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio  procede a verificare se   nella fattispecie concreta del presente giudizio  possa ritenersi sussistente  un’ipotesi di responsabilità amministrativa  per il danno patrimoniale procurato da  @@@@@@@@ @@@@@@@@ all’erario.

Al riguardo, si ritiene di evidenziare   che dagli atti di causa risulta   la sussistenza del rapporto di servizio fra il convenuto, Assistente Capo  della Polizia di Stato all’epoca dei fatti alla guida di un’autovettura di servizio ,  e l'Amministrazione statale;  parimenti indubbia appare la sussistenza  del  danno erariale  consistente : 1)  nell’ ingiustificato decremento del patrimonio dell’erario a seguito  del pagamento  delle  somme, pari ad euro 14.440,97 , - importo non comprensivo delle somme calcolate dall’Amministrazione a titolo di interessi e rivalutazione monetaria-   corrisposte a titolo di emolumenti,nel periodo di assenza dal servizio, ai citati sig.ri ......   e  @@@@@@@@  per  le lesioni dai medesimi  riportate nell'incidente per cui è causa , non avendo l'Amministrazione della P.S. ricevuto, nei detti periodi, alcuna controprestazione di attività lavorativa ;2) nella perdita dell’autoveicolo  Alfa Romeo 155 targato Polizia D2576 la cui riparazione, a causa degli  ingenti danni riportati , è stata ritenuta antieconomica  ed il cui nocumento patrimoniale è stato, condivisibilmente,  quantificato dall’organo requirente in euro 250,00, importo  derivante dalla  differenza tra il valore attribuito all’autovettura prima dell’incidente e quello attribuito al relitto.

Ritiene, altresì il Collegio che  il nocumento erariale  rilevato, si profili, per i motivi che seguono ,causalmente ricollegabile alla condotta del convenuto qualificabile, come nel seguito verrà precisato  , quanto all’elemento psicologico,  gravemente colposa giusto disposto dell'art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, oltre che della preesistente norma di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1833.

Sotto il profilo della sussistenza  del nesso causale tra comportamento dell'agente e danno subito dall'amministrazione, dalle risultanze di causa appare incontestabile il fatto che  il danno ( sia sotto il profilo della perdita del veicolo, sia sotto il profilo delle assenze  retribuite  dei due militari infortunatisi) non si sarebbe verosimilmente  verificato se l'auto condotta dal convenuto non avesse iniziato  la manovra di sorpasso o se quanto meno l’autovettura non avesse urtato “la parte sx  posteriore dell’autovettura FIAT Panda…”  In particolare, il Collegio non ritiene sussistenti  elementi idonei a suffragare la tesi che nel processo causale sia intervenuto un fattore del tutto anomalo ed eccezionale, atto a modificare ex se il normale e prevedibile svolgersi della concatenazione causale produttiva del suddetto evento. Inconferenti sono al riguardo le asserzioni di parte convenuta riportate nella memoria difensiva tese ad imputare la responsabilità dell’accaduto alla condotta del conducente l’autoarticolato asseritamene violativa di norme del codice della strada: la lettura della documentazione in atti richiamata in parte narrativa ed in particolare la dichiarazione resa dalla conducente della Fiat Punto ai Carabinieri (“…giunta nei pressi della ... rallentavo in quanto avanti a me vi era un’autovettura Panda che si era fermata in quanto stava aspettando che un autoarticolato facesse manovra per entrare sulla destra …) nonché la ricostruzione operata dallo stesso convenuto in occasione della dichiarazione rilasciata ai Carabinieri (“… giunto nei pressi della ... avanti a me vi erano due autovetture, la prima una Panda e la seconda a seguire una Punto, mi allargavo sulla sx ma notavo che le due autovetture erano ferme in quanto aspettavano un autoarticolato che si stava immettendo nel ponte  che porta alla ditta ...) ed infine, il verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro non contengono elementi che consentano di ritenere che il comportamento del conducente dell’autoarticolato , ritenuto “scorretto” da parte convenuta ,  possa costituire un’ esimente per il @@@@@@@@ o comunque  possa  utilmente considerarsi ai fini dell’interruzione del  nesso causale in esame.

Quanto al profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ricordare che   secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti la colpa grave  in occasione di incidenti stradali non può determinarsi con riferimento alla sola rilevanza delle norme di circolazione stradale violate, dovendo  la stessa  consistere  in un comportamento gravemente imprudente o nell'inosservanza delle più comuni regole di attenzione, diligenza e cautela, cui sono comunque tenuti tutti i soggetti che guidano veicoli circolanti su aree pubbliche.

Ciò premesso,  si ricorda che l’art. 148 del Codice della strada  ( decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ) prevede:”il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; d) che la strada  sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la velocità del proprio veicolo e di quella del veicolo da sorpassare”. L'art. 149 invece disciplina la distanza di sicurezza tra veicoli e prevede che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza  tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.

Se,  nello specifico, visti i rilievi fotografici prodotti da parte convenuta,  da un lato non risulta provata con certezza  la presenza delle cunette nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, va rilevato che dal  verbale  predisposto dal Nucleo operativo e Radiomobile  della Compagnia di ....  della Regione Carabinieri Veneto intervenuto sul luogo del sinistro, risulta che  la strada era bagnata, circostanza non contestata da parte convenuta e che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza l’autista dell’auto e a sconsigliare , tenuto conto delle oggettive situazioni di luogo e di tempo, il sorpasso . Tra l’altro, la presenza di ben tre autoveicoli in fila , di cui un articolato ,  induce  il Collegio a dubitare che la strada fosse in realtà libera  per uno spazio  tale da consentire la completa esecuzione  della manovra iniziata  .  Inoltre, le dichiarazioni dello stesso convenuto ( “…. mi rendevo conto di non riuscire a portare a termine in sicurezza la manovra da me iniziata: pertanto cercavo di rientrare …” ) determinano  il Collegio a ritenere  che nel caso di specie  il sottufficiale  conducente  dell’Alfa  non rispettasse le distanze di sicurezza.  Inoltre,   non può non rilevarsi  l’assenza di particolari circostanze - non documentate o richiamate in atti - dalle quali fosse ragionevolmente desumibile una particolare  situazione di necessità od urgenza tale da giustificare  la decisione di  procedere ad un sorpasso in condizioni che di certo non possono essere definite “ di assoluta sicurezza”.

 Sulla base delle anzidette riflessioni,  corroborate dalle risultanze  documentali, il Collegio non può non  affermare che, se il conducente dell'autovettura della P.S. avesse tenuto una più accorta e prudente guida, con la dovuta maggiore diligenza che la situazione e le circostanze di luogo e di tempo  richiedevano, l'impatto  avrebbe potuto essere evitato, o quantomeno avrebbe potuto essere attenuato con conseguenze indubbiamente minori per le autovetture e le persone coinvolte.

Riassuntivamente,  si ritiene  che la gravità della colpa  sia  riscontrabile  sotto i profili della inosservanza delle norme del codice della strada  e nell'imprudenza gravissima; la condotta del @@@@@@@@ si è discostata da quella da tenere correttamente, in modo così evidente da far ritenere altamente prevedibile l'evento dannoso e senza che, peraltro, il rischio strettamente connesso alla condotta posta in essere, fosse giustificato dalla necessità di svolgere un servizio urgente di istituto.

Il convenuto  viene pertanto condannato a risarcire il danno causato all'erario. Tuttavia, valutati  gli ottimi precedenti di condotta e di servizio del sig. @@@@@@@@,   in  ossequio dell'art. 52 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Corte dei conti approvato con R.D. del 12 luglio 1934 n. 1214,  il Collegio  ritiene di accogliere la conforme richiesta di parte convenuta e di  fare uso , pertanto, del potere riduttivo dell'addebito, determinando l'importo del danno da risarcire in  complessivi €  7.000,00 (settemila), somma comprensiva di rivalutazione monetaria.

       Sull'importo della somma dovuta, come sopra determinata, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto  @@@@@@@@ @@@@@@@@    al pagamento, in favore dell' erario  dell'importo di euro 7.000,00, comprensivo di   rivalutazione monetaria,  oltre  interessi al tasso legale a decorrere dalla pubblicazione  della presente decisione sino al soddisfo. 

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che ammontano ad Euro 207,97 (Euro Duecentosette/97).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di  competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 giugno   2008.

     L'Estensore                                  Il Presidente

(F.to dott.ssa ..F.to dott. ..

 

Depositata in segreteria il 03/10/2008

p. Il Dirigente

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO Sentenza 1047 2008 Responsabilità 03-10-2008