Repubblica Italiana N. 1047/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
...
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 25207 del registro di Segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore regionale della Corte dei conti per il Veneto dott.ssa .... nei confronti di @@@@@@@@ @@@@@@@@ nato a ... ...e residente in ...., rappresentato e difeso dall'avvocato ... del Foro di Rovigo , presso il cui studio in Via ..... , Rovigo risulta domiciliato.
Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2008, il relatore dott.ssa Patrizia Ferrari, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore G.....
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione del 28 dicembre 2007 il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa ..... conveniva in giudizio davanti a questa Sezione @@@@@@@@ @@@@@@@@ per ivi sentirlo condannare al pagamento, a favore dell'Erario, della somma di € 14.690,97, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, a titolo di risarcimento di danno.
A sostegno della pretesa risarcitoria la Procura regionale esponeva quanto segue.
La Questura di Rovigo, Sezione Motorizzazione, con nota del 17.1.2006, informava la Procura regionale che il giorno 3.4.2003, alle ore 12,15 circa, il sottufficiale @@@@@@@@ @@@@@@@@ , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 155 targata Polizia ... , con a bordo il collega..., mentre percorreva la S.P. .. per rientrare al Commissariato della Polizia di Stato di ..., incorreva in un incidente al Km .. nel territorio extraurbano del comune di .... La dinamica del sinistro viene così descritta : “@@@@@@@@ iniziava il sorpasso di tre automezzi il cui primo risultava essere un autoarticolato. Durante tale manovra il conducente del veicolo si accorgeva che l’ autoarticolato, per effettuare la svolta a destra, obbligatoriamente si spostava verso il centro della carreggiata chiudendogli lo spazio, pertanto il @@@@@@@@, non potendo portare a termine il sorpasso in sicurezza, cercava di rientrare nella propria corsia di marcia . Nel frenare il conducente perdeva il controllo del veicolo il quale girava su sé stesso , andando a collidere con la parte posteriore sinistra contro lo spigolo posteriore sinistro dell’autovettura FIAT Panda…che a sua volta veniva sbalzata in avanti andando a tamponare con la parte anteriore sinistra contro il posteriore destro della FIAT Panda… “ Dai rilievi tecnici e descrittivi dell’incidente stradale predisposti dal Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di .. della Regione Carabinieri Veneto intervenuto sul luogo del sinistro risulta che l’incidente è avvenuto alle ore 12,15 c.a. al Km ...nel territorio extraurbano del comune di ... su una strada rettilinea ad una carreggiata con doppio senso di marcia; la strada era bagnata e con cunette; la segnaletica stradale indica il limite di velocità di 90 Km/h .
Il @@@@@@@@ descrive nella relazione rilasciata ai Carabinieri l’accaduto nel modo seguente: “… giunto nei pressi della ... avanti a me vi erano due autovetture, la prima una Panda e la seconda a seguire una Punto, mi allargavo sulla sx ma notavo che le due autovetture erano ferme in quanto aspettavano che un autoarticolato che si stava immettendo nel ponte che porta alla ditta ...ultimasse la manovra...mi riportavo sulla mia dx cercando di rallentare per accodarmi alle altre due autovetture . Appena ho toccato i freni della autovettura perdevo il controllo del veicolo facendo due testacoda , con l’ultimo colpivo con la mia fiancata sinistra la parte sx posteriore dell’autovettura FIAT Panda…”
Nella relazione di servizio il sottufficiale così dichiarava: “…avanti a me notavo un autoarticolato e due autovetture
che lo seguivano. ….visto che da opposta direzione di marcia non sopraggiungevano altri veicoli mi spostavo verso la corsia opposta per iniziare la manovra di sorpasso, appena impegnata tale corsia notavo l’autoarticolato che si spostava verso sinistra fino ad invadere tutta la corsia, pertanto mi rendevo conto di non riuscire a portare a termine in sicurezza la manovra da me iniziata: pertanto cercavo di rientrare …”
La conducente della Fiat Punto ha dichiarato ai Carabinieri : “…giunta nei pressi della ..... rallentavo in quanto avanti a me vi era un’autovettura Panda che si era fermata in quanto stava aspettando che un autoarticolato facesse manovra per entrare sulla destra …..mentre l’autoarticolato era entrato quasi per metà sul ponte che dà accesso alla ditta …sentivo un forte urto e mi ritrovavo sulla banchina d’erba attigua al fiume posto alla mia destra … “.
Il veicolo condotto dal sig. @@@@@@@@ riportava danni ingenti per cui veniva ritenuta antieconomica la riparazione del mezzo.
L’agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Padova, stimava il valore commerciale del veicolo ante sinistro in euro 300,00 e quello del relitto pari a 50,00.
Per le conseguenze riportate nel sinistro sia il @@@@@@@@ che il .... rimanevano assenti dal servizio rispettivamente per 60 e per 83 giorni.
Trattandosi di assenza giustificata, ai predetti venivano corrisposti gli spettanti emolumenti quantificati, sulla base dei prospetti trasmessi dall’ Ufficio amministrativo contabile della Questura di ... alla Procura di questa Corte, rispettivamente, in euro 10.715,09 per l’assenza del .....protrattasi dal 3.4.2003 al 24.6.2003 ed in euro 6.639,72 per l’assenza del @@@@@@@@ protrattasi dal 3.4.2003 al 1.6.2003, importi comprensivi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data del 27.9.2006.
Sulla base delle anzidette risultanze istruttorie il requirente riteneva che la condotta del convenuto , connotata da marcata noncuranza e disinteresse delle norme di circolazione stradale di comune prudenza, si era posta in rapporto causale con l'incidente ed il conseguente pregiudizio erariale.
Al convenuto veniva notificato l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, come integrato dall'art. 2, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996 n. 639.
L’interessato presentava controdeduzioni affermando che la manovra di sorpasso era stata intrapresa in assoluta sicurezza ; sottolineava, inoltre, che la strada era priva di cunette e richiamava, infine, un contratto sottoscritto dall’Amministrazione con INA Assitalia in base al quale l’ufficio competente “avrebbe dovuto segnalare detto sinistro alla compagnia assicuratrice per il risarcimento”.
Con memoria depositata il 3.6.2008 si costituiva nell'interesse del @@@@@@@@ l'avvocato .... del Foro di Rovigo la quale rappresentava la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare quanto asserito e dedotto dalla Procura attrice. In particolare, sosteneva che nel caso di specie non fosse ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa grave non essendo stati in concreto dimostrati né i tempi, né i modi in cui era stata eseguita dal @@@@@@@@ (pag. 5 memoria) la manovra di sorpasso tenuto conto che l’interessato aveva tenuto una velocità del mezzo del tutto moderata. In particolare, insisteva nel rappresentare che la manovra di sorpasso era stata intrapresa dal proprio assistito in regime di assoluta sicurezza e che, invece “condotta di guida connotata da grave imprudenza…era da attribuirsi interamente al conducente dell’autoarticolato; infatti è palese che il sig. @@@@@@@@ non ha potuto ultimare la propria manovra per colpa del fatto di terzo.” Evidenziava, inoltre, a sostegno della propria prospettazione che a seguito del sinistro alcun procedimento disciplinare era mai stato intrapreso dall’amministrazione nei confronti del sig. @@@@@@@@ e che, quanto al buon funzionamento del veicolo della Polizia di Stato condotto dal convenuto, non era stato possibile accertare all’epoca dei fatti se lo stesso fosse in buone condizioni di manutenzione in particolare quanto al sistema frenante. Ribadiva inoltre, che in base al contratto sottoscritto dall’ Amministrazione con INA Assitalia , l’ufficio competente avrebbe dovuto segnalare il sinistro per cui è causa alla compagnia assicuratrice per il risarcimento. Insisteva per il rigetto della domanda giudiziale ed in subordine chiedeva, comunque, alla Corte di far uso del potere riduttivo dell’addebito ai sensi degli artt. 83 r.d. 2440/1923 e 52 del r.d. 1214/1934 in funzione dei precedenti di servizio positivi del convenuto come attestati dal Foglio Matricolare depositato in atti.
Nell'odierna udienza il rappresentante del Pubblico Ministero ribadiva la sussistenza della colpa grave nella condotta di guida del @@@@@@@@ e concludeva chiedendo la condanna del medesimo. L'avvocato di parte convenuta illustrava le argomentazioni difensive e concludeva chiedendo l'assoluzione del suo assistito. Al termine degli interventi la causa veniva trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Il Collegio procede a verificare se nella fattispecie concreta del presente giudizio possa ritenersi sussistente un’ipotesi di responsabilità amministrativa per il danno patrimoniale procurato da @@@@@@@@ @@@@@@@@ all’erario.
Al riguardo, si ritiene di evidenziare che dagli atti di causa risulta la sussistenza del rapporto di servizio fra il convenuto, Assistente Capo della Polizia di Stato all’epoca dei fatti alla guida di un’autovettura di servizio , e l'Amministrazione statale; parimenti indubbia appare la sussistenza del danno erariale consistente : 1) nell’ ingiustificato decremento del patrimonio dell’erario a seguito del pagamento delle somme, pari ad euro 14.440,97 , - importo non comprensivo delle somme calcolate dall’Amministrazione a titolo di interessi e rivalutazione monetaria- corrisposte a titolo di emolumenti,nel periodo di assenza dal servizio, ai citati sig.ri ...... e @@@@@@@@ per le lesioni dai medesimi riportate nell'incidente per cui è causa , non avendo l'Amministrazione della P.S. ricevuto, nei detti periodi, alcuna controprestazione di attività lavorativa ;2) nella perdita dell’autoveicolo Alfa Romeo 155 targato Polizia D2576 la cui riparazione, a causa degli ingenti danni riportati , è stata ritenuta antieconomica ed il cui nocumento patrimoniale è stato, condivisibilmente, quantificato dall’organo requirente in euro 250,00, importo derivante dalla differenza tra il valore attribuito all’autovettura prima dell’incidente e quello attribuito al relitto.
Ritiene, altresì il Collegio che il nocumento erariale rilevato, si profili, per i motivi che seguono ,causalmente ricollegabile alla condotta del convenuto qualificabile, come nel seguito verrà precisato , quanto all’elemento psicologico, gravemente colposa giusto disposto dell'art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, oltre che della preesistente norma di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1833.
Sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra comportamento dell'agente e danno subito dall'amministrazione, dalle risultanze di causa appare incontestabile il fatto che il danno ( sia sotto il profilo della perdita del veicolo, sia sotto il profilo delle assenze retribuite dei due militari infortunatisi) non si sarebbe verosimilmente verificato se l'auto condotta dal convenuto non avesse iniziato la manovra di sorpasso o se quanto meno l’autovettura non avesse urtato “la parte sx posteriore dell’autovettura FIAT Panda…” In particolare, il Collegio non ritiene sussistenti elementi idonei a suffragare la tesi che nel processo causale sia intervenuto un fattore del tutto anomalo ed eccezionale, atto a modificare ex se il normale e prevedibile svolgersi della concatenazione causale produttiva del suddetto evento. Inconferenti sono al riguardo le asserzioni di parte convenuta riportate nella memoria difensiva tese ad imputare la responsabilità dell’accaduto alla condotta del conducente l’autoarticolato asseritamene violativa di norme del codice della strada: la lettura della documentazione in atti richiamata in parte narrativa ed in particolare la dichiarazione resa dalla conducente della Fiat Punto ai Carabinieri (“…giunta nei pressi della ... rallentavo in quanto avanti a me vi era un’autovettura Panda che si era fermata in quanto stava aspettando che un autoarticolato facesse manovra per entrare sulla destra …) nonché la ricostruzione operata dallo stesso convenuto in occasione della dichiarazione rilasciata ai Carabinieri (“… giunto nei pressi della ... avanti a me vi erano due autovetture, la prima una Panda e la seconda a seguire una Punto, mi allargavo sulla sx ma notavo che le due autovetture erano ferme in quanto aspettavano un autoarticolato che si stava immettendo nel ponte che porta alla ditta ...) ed infine, il verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro non contengono elementi che consentano di ritenere che il comportamento del conducente dell’autoarticolato , ritenuto “scorretto” da parte convenuta , possa costituire un’ esimente per il @@@@@@@@ o comunque possa utilmente considerarsi ai fini dell’interruzione del nesso causale in esame.
Quanto al profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti la colpa grave in occasione di incidenti stradali non può determinarsi con riferimento alla sola rilevanza delle norme di circolazione stradale violate, dovendo la stessa consistere in un comportamento gravemente imprudente o nell'inosservanza delle più comuni regole di attenzione, diligenza e cautela, cui sono comunque tenuti tutti i soggetti che guidano veicoli circolanti su aree pubbliche.
Ciò premesso, si ricorda che l’art. 148 del Codice della strada ( decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ) prevede:”il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la velocità del proprio veicolo e di quella del veicolo da sorpassare”. L'art. 149 invece disciplina la distanza di sicurezza tra veicoli e prevede che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Se, nello specifico, visti i rilievi fotografici prodotti da parte convenuta, da un lato non risulta provata con certezza la presenza delle cunette nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, va rilevato che dal verbale predisposto dal Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di .... della Regione Carabinieri Veneto intervenuto sul luogo del sinistro, risulta che la strada era bagnata, circostanza non contestata da parte convenuta e che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza l’autista dell’auto e a sconsigliare , tenuto conto delle oggettive situazioni di luogo e di tempo, il sorpasso . Tra l’altro, la presenza di ben tre autoveicoli in fila , di cui un articolato , induce il Collegio a dubitare che la strada fosse in realtà libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra iniziata . Inoltre, le dichiarazioni dello stesso convenuto ( “…. mi rendevo conto di non riuscire a portare a termine in sicurezza la manovra da me iniziata: pertanto cercavo di rientrare …” ) determinano il Collegio a ritenere che nel caso di specie il sottufficiale conducente dell’Alfa non rispettasse le distanze di sicurezza. Inoltre, non può non rilevarsi l’assenza di particolari circostanze - non documentate o richiamate in atti - dalle quali fosse ragionevolmente desumibile una particolare situazione di necessità od urgenza tale da giustificare la decisione di procedere ad un sorpasso in condizioni che di certo non possono essere definite “ di assoluta sicurezza”.
Sulla base delle anzidette riflessioni, corroborate dalle risultanze documentali, il Collegio non può non affermare che, se il conducente dell'autovettura della P.S. avesse tenuto una più accorta e prudente guida, con la dovuta maggiore diligenza che la situazione e le circostanze di luogo e di tempo richiedevano, l'impatto avrebbe potuto essere evitato, o quantomeno avrebbe potuto essere attenuato con conseguenze indubbiamente minori per le autovetture e le persone coinvolte.
Riassuntivamente, si ritiene che la gravità della colpa sia riscontrabile sotto i profili della inosservanza delle norme del codice della strada e nell'imprudenza gravissima; la condotta del @@@@@@@@ si è discostata da quella da tenere correttamente, in modo così evidente da far ritenere altamente prevedibile l'evento dannoso e senza che, peraltro, il rischio strettamente connesso alla condotta posta in essere, fosse giustificato dalla necessità di svolgere un servizio urgente di istituto.
Il convenuto viene pertanto condannato a risarcire il danno causato all'erario. Tuttavia, valutati gli ottimi precedenti di condotta e di servizio del sig. @@@@@@@@, in ossequio dell'art. 52 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Corte dei conti approvato con R.D. del 12 luglio 1934 n. 1214, il Collegio ritiene di accogliere la conforme richiesta di parte convenuta e di fare uso , pertanto, del potere riduttivo dell'addebito, determinando l'importo del danno da risarcire in complessivi € 7.000,00 (settemila), somma comprensiva di rivalutazione monetaria.
Sull'importo della somma dovuta, come sopra determinata, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto @@@@@@@@ @@@@@@@@ al pagamento, in favore dell' erario dell'importo di euro 7.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che ammontano ad Euro 207,97 (Euro Duecentosette/97).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008.
L'Estensore Il Presidente
(F.to dott.ssa ..F.to dott.
..
Depositata in segreteria il 03/10/2008
p. Il Dirigente
...
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
VENETO | Sentenza | 1047 | 2008 | Responsabilità | 03-10-2008 |